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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 gennaio 2022

Cassazione n. 11607/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2021 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio nella parte relativa alla irrogazione della pena pecuniaria. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata decisione, giudicando in sede di rinvio disposto da questa Corte, Sez. 4, con sentenza n. 27534 dell'Il maggio 2017, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Catania e appellata dall'imputato, la Corte di Appello di Catania rideterminava in quattro anni e otto PALI' G mesi di reclusione e 18.000vdi multa la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati a lui ascritti ai capi I) e I-bis), nel resto confermando la decisione impugnata.

2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 1, 81, 133 cod. pen. e 74, 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

Assume il ricorrente che la Corte di merito, nell'operare l'aumento di pena a titolo di continuazione per il capo I-bis), ha erroneamente inflitto anche la multa, ossia una pena di specie non prevista per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, contestato al capo I) e ritenuto più grave.

3. Il ricorso è fondato.

4. Va premesso che questa Corte, ai fini qui di interesse, aveva annullato, nei confronti del ricorrente, la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania il 4 marzo 2016 limitatamente al punto concernente il trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo esame.

Giudicando in sede di rinvio, come emerge dalla motivazione (p. 5 della sentenza impugnata)) la Corte d'appello di Catania ha rideterminato la pena complessivamente inflitta al [OSCURATO:PERSONA] nella misura di quattro anni e otto mesi di reclusione, così calcolata: dieci anni di reclusione la pena base per il più grave delitto ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 di cui al capo I), ridotta a sei anni e otto mesi di reclusione per l'applicazione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla recidiva semplice, aumentata di quattro mesi di reclusione per il delitto ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 di cui al capo I-bis), ridotta di un terzo per il rito a quattro anni e otto mesi di reclusione.

Nel dispositivo, invece, la pena inflitta nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] è indicata in quattro anni e otto mesi di reclusione e 18.000 euro di multa.

5. Orbene, secondo il prevalente orientamento espresso da questa Corte di legittimità, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione non contestuali, il carattere unitario della sentenza, in conformità al quale l'uno e l'altra, quali sue parti, si integrano naturalmente a vicenda, non sempre determina l'applicazione del principio generale della prevalenza del primo in funzione della sua natura di immediata espressione della volontà decisoria del giudice; laddove nel dispositivo ricorra un errore materiale obiettivamente riconoscibile, il contrasto con la motivazione è meramente apparente, con la conseguenza che è consentito fare riferimento a quest'ultima per determinare l'effettiva portata del dispositivo, individuare l'errore che lo affligge ed eliminarne gli effetti, giacché essa, permettendo di ricostruire chiaramente ed inequivocabilmente la volontà del giudice, conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni fondanti la decisione (Sez.

F, n. 47576 del 09/09/2014, dep. 18/11/2014, Savini, Rv. 261402).

La motivazione, infatti, conserva la .sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni per cui il giudice è pervenuto alla decisione e pertanto ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso (Sez. 4, n. 43419 del 29/09/2015, dep. 28/10/2015, Forte, Rv. 264909; Sez. 2, n. 23343 del 01/03/2016, dep. 06/06/2016, Ariano, Rv. 267082; Sez. 3, n. 3969 del 25/09/2018, dep. 28/01/2019, B., Rv. 275690).

6. In applicazione dei principi dinanzi indicati, nel caso in esame, stante la chiara esplicitazione, nella motivazione, del calcolo relativo al trattamento sanzionatorio, è del tutto evidente che la pena pecuniaria indicata nel dispositivo sia frutto di un mero errore percettivo, sicché essa può essere direttamente eliminata da questa Corte ex art. 620, comma 1, lett.

I), cod. proc. pen. 7.

Ne segue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente all'irrogazione della pena pecuniaria, statuizione che elimina.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla irrogazione della pena pecuniaria, statuizione che elimina.

Così deciso il 26/01/2022.

Il Consigliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2021 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio nella parte relativa alla irrogazione della pena pecuniaria. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata decisione, giudicando in sede di rinvio disposto da questa Corte, Sez. 4, con sentenza n. 27534 dell'Il maggio 2017, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Catania e appellata dall'imputato, la Corte di Appello di Catania rideterminava in quattro anni e otto PALI' G mesi di reclusione e 18.000vdi multa la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati a lui ascritti ai capi I) e I-bis), nel resto confermando la decisione impugnata. 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 1, 81, 133 cod. pen. e 74, 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Assume il ricorrente che la Corte di merito, nell'operare l'aumento di pena a titolo di continuazione per il capo I-bis), ha erroneamente inflitto anche la multa, ossia una pena di specie non prevista per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, contestato al capo I) e ritenuto più grave. 3. Il ricorso è fondato. 4. Va premesso che questa Corte, ai fini qui di interesse, aveva annullato, nei confronti del ricorrente, la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catania il 4 marzo 2016 limitatamente al punto concernente il trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo esame. Giudicando in sede di rinvio, come emerge dalla motivazione (p. 5 della sentenza impugnata)) la Corte d'appello di Catania ha rideterminato la pena complessivamente inflitta al [OSCURATO:PERSONA] nella misura di quattro anni e otto mesi di reclusione, così calcolata: dieci anni di reclusione la pena base per il più grave delitto ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 di cui al capo I), ridotta a sei anni e otto mesi di reclusione per l'applicazione delle attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla recidiva semplice, aumentata di quattro mesi di reclusione per il delitto ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 di cui al capo I-bis), ridotta di un terzo per il rito a quattro anni e otto mesi di reclusione. Nel dispositivo, invece, la pena inflitta nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] è indicata in quattro anni e otto mesi di reclusione e 18.000 euro di multa. 5. Orbene, secondo il prevalente orientamento espresso da questa Corte di legittimità, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione non contestuali, il carattere unitario della sentenza, in conformità al quale l'uno e l'altra, quali sue parti, si integrano naturalmente a vicenda, non sempre determina l'applicazione del principio generale della prevalenza del primo in funzione della sua natura di immediata espressione della volontà decisoria del giudice; laddove nel dispositivo ricorra un errore materiale obiettivamente riconoscibile, il contrasto con la motivazione è meramente apparente, con la conseguenza che è consentito fare riferimento a quest'ultima per determinare l'effettiva portata del dispositivo, individuare l'errore che lo affligge ed eliminarne gli effetti, giacché essa, permettendo di ricostruire chiaramente ed inequivocabilmente la volontà del giudice, conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni fondanti la decisione (Sez. F, n. 47576 del 09/09/2014, dep. 18/11/2014, Savini, Rv. 261402). La motivazione, infatti, conserva la .sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni per cui il giudice è pervenuto alla decisione e pertanto ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso (Sez. 4, n. 43419 del 29/09/2015, dep. 28/10/2015, Forte, Rv. 264909; Sez. 2, n. 23343 del 01/03/2016, dep. 06/06/2016, Ariano, Rv. 267082; Sez. 3, n. 3969 del 25/09/2018, dep. 28/01/2019, B., Rv. 275690). 6. In applicazione dei principi dinanzi indicati, nel caso in esame, stante la chiara esplicitazione, nella motivazione, del calcolo relativo al trattamento sanzionatorio, è del tutto evidente che la pena pecuniaria indicata nel dispositivo sia frutto di un mero errore percettivo, sicché essa può essere direttamente eliminata da questa Corte ex art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen. 7. Ne segue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente all'irrogazione della pena pecuniaria, statuizione che elimina. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla irrogazione della pena pecuniaria, statuizione che elimina. Così deciso il 26/01/2022. Il Consigliere es
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