CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 aprile 2023
Cassazione n. 19736/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12092/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp. p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G PAISIELLO 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], come da procura speciale in calce al ricorso. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp.pt., elettivamentedomiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in calce al controricorso. -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1619/2016depositata il 15/12/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.-[OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso con tre mezzi, corroborati da memoria, per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Ancona, depositata il 15/12/2016. [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (di seguito, RFI) ha replicato con controricorso e memoria. La controversia riguarda il contratto di appalto in data 29 settembre 1997 con cui [OSCURATO:PERSONA], all’epoca [OSCURATO:SOCIETA]., aveva appaltato alla società [OSCURATO:SOCIETA] la costruzione di blocchi di fondazione per pali tubolari ed altro nelle tratte pari e dispari Pineto, Silvi e Cattolica, Pesaro, dal km 130 al km 333 della linea Rimini -Termoli, per l’importo al netto del ribasso di euro 356.669,01=. I lavori erano stati già consegnati in precedenzail 1° settembre 1997. Il verbale di ultimazione lavori del 17 marzo 1999 aveva dato atto dell’esecuzione a perfetta regola d’arte nel rispetto dei termini convenuti; nel corso dell’appalto, la società [OSCURATO:SOCIETA] aveva appostato alcune riserve. Rimasto senza esito l’istanza di accordo bonario ex art.31 bis legge n.109/1994 in merito alle riserve, la società citò in giudizio RFI dinanzi al Tribunale di Ancona, chiedendo la condanna al pagamento di somme concernenti le riserve nn. 1, 2, 3, 4, 5; nella resistenza di RFI, il Tribunale, espletata consulenza tecnica e respinta perché ritenuta tardiva l’eccezione di nullità della c.t.u. - proposta da [OSCURATO:PERSONA], deducendo che era stata utilizzata dal c.t.u. documentazione messa a disposizione dalla convenuta, ma non ritualmente prodotta in giudizio -, accolse parzialmente la domanda della società, condannando RFI al pagamento di euro 36.524,65=. L’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] è stato respinto dalla Corte di appello di Ancona con la sentenza qui impugnata. [OSCURATO:PERSONA]: 2.-Il ricorso è articolato in tre motivi, riferiti esclusivamente alle riserve 1 e 2. 3.1.- Con il primo motivo si denuncia la violazione e f alsa applicazione dell’articolo 132, secondo comma, n.4, cod.proc.civ., dell’articolo 118, disp.att. cod.proc.civ. e dell’articolo 157, secondo comma, cod.proc.civ. La ricorrente critica la decisione impugnata, sostenendo che il Tribunale e poi la Corte di merito si erano “appiattiti”sulla CTU senza entrare nel merito delle critiche dalla stessa svolte e deduce di avere tempestivamente denunciato la nullità della consulenza tecnica, denuncia decisiva perché poneva in luce l’irregolarità dello svolgimento della stessa per essere stata presa in esame documentazione irritualmente prodotta dalla controparte nel corso della CTU e non conosciuta dalla odierna ricorrente (impegno di spesa proveniente da FS). Segnatamente, la ricorrente aveva esposto di avere dovuto realizzare un numero di blocchi in rilevato non previsti nel progetto posto a base della gara, e quindi con una prestazione ed una fornitura che esulava dagli accordi contrattualizzati. Chiede, quindi, dichiararsi la nullità della sentenza o, almeno della statuizione relativa all’Argomento 1 -Maggiori costi per i blocchi di fondazione in rilevato. 3.2.-Il primo motivo è inammissibile. Si deve osservare che la C orte d’appello, richiamando e condividendo le risultanze della c.t.u., non si è limitata a fare riferimento al documento di impegno di spesa, sulla cui produzione è incentrata la censura attuale, ma ha anche affermato che la riserva non poteva essere accolta perché la società appaltatrice avrebbe potuto e dovuto verificare il tracciato in loco pri ma di effettuare l’offerta e conseguentemente fare le relative valutazioni analiticamente, anche perché eventuali supplementi o difformità avrebbero dovuto essere considerati al momento della formulazione dell’offerta, di guisa che avendo per sua scelta rinunciato a questa facoltà e avendo fatto egualmente l’offerta non poteva chiedere a posteriori supplementi di prezzo, rispetto a elementi che avrebbe potuto e dovuto essere noti già al momento della formulazione dell’offerta “a corpo”: su questa autonoma ratio decidendinon risulta essere stata spiegata utilmente alcuna censura, come meglio chiarito con l’esame del secondo motivo. Ne consegue che, poiché la sentenza, come si è visto, risulta sorretta da due rationes decidendi, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse, segnatamente della ratio decidendi fondata sugli oneri gravanti sull’appaltatrice dal momento della formulazione dell’offerta “a corpo” per la conclusione del contratto di appalto, rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alla pretesa nullità della CTU, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza (Cass. n. 18641 del 27/07/2017; Cass. n. 13880 del 06/07/2020). 4.1.- Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazioni dell’art.1372 cod.civ. con riferimento alla richiesta di maggiori prestazioni a carico di [OSCURATO:SOCIETA] non previste dal contratto e con riferimento alla mancata applicazione dell’articolo 6 del contratto di appalto stipulato. In merito alla riserva 1-Argomento 1., la ricorrente assume di avere sempre contestato l’esistenza di un proprio obbligo di realizzare un numero di blocchi in rilevato non previsto nel progetto base di gara, senza potersi giovare dell’articolo sei del contratto che disciplina l’ipotesi in cui “per una esatta esecuzione dei lavori si rendessero necessarie eventuali maggiori prestazioni rispetto a quelle indicate nelle voci a corpo”. 4.2.-Il motivo è inammissibile. Come ancora recentemente ribadito, nelle rispettive motivazioni, da Cass. n. 25432/2020, Cass. n. 14938/2018 e Cass. n. 25470/2019, il sindacato di legittimità sull'interpretazione degli atti privati, governata da criteri giuridici cogenti e tendente alla ricostruzione del loro significato in conformità alla comune volontà dei contraenti, costituisce un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile, in sede di legittimità, solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale (essendo, a questo scopo, imprescindibile la specificazione dei canoni e delle norme ermeneutiche che in concreto sarebbero state violate, puntualizzandosi - al di là della indicazione degli articoli di legge in materia -in quale modo e con quali considerazioni il giudice di merito se ne sarebbe discostato) e nel caso di riscontro di una motivazione contraria a logica ed incongrua, e cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione in sé (occorrendo, altresì, riportare, nell'osservanza del principio dell'autosufficienza, il testo dell'atto nella parte in questione). Inoltre, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni, per cui, quando siano possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (su tali principi, cfr., ex plurimis, Cass. n. 24539/2009, Cass. n. 2465/2015, Cass. n. 10891/2016; Cass. n. 7963/2018, in motivazione). In altri termini, il sindacato suddetto non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ed afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà privata operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (cfr., ex aliis, Cass. n. 2465/2015; Cass. n. 10891/2016). Nel caso in esame, non solo non è trascritto l’articolo 6 in maniera completa e contestualizzata rispetto al resto della disciplina contrattuale ed agli obblighi ivi stabiliti, ma non sono indicati nemmeno i canoni ermeneutici violati dalla Corte di merito nell’interpretazione del contratto che era, senza che vi sia contestazione sul punto, “a corpo”. 4.1.-Con il terzo motivo si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. La censura concerne la seconda riserva - Argomento 2 - contestazione degli addebiti per personale FS addetto alle scorte:la ricorrente si duole che la Corte di appello abbia affermato l’irrilevanza della acclarata mancanza di documenti attestanti le richieste dell’impresa per il personale di scorta, limitandosi a prendere atto che il personale erastato impiegato e l’addebito quindi era dovuto, così richiamando l’articolo 26 delle condizioni generali del contratto, relativamente alla “scorta carrelli”. La ricorrente si duole che la Corte d’appello non abbia tenuto in considerazione che ricorreva la violazione dell’articolo 11, punto B, del contratto di appalto, ove era previsto che il servizio di “scorta carrelli”doveva avvenire a seguito di preventiva richiesta da parte dell’appaltatore. Sostiene inoltre che il giudice di appello si è limitato ad affermare che il servizio era stato prestato, omettendo tutta via di esaminare le osservazioni tecniche della società ricorrente in relazione al servizio prestato, osservazioni che tuttavia non trascrive. 4.2.-Il motivo è inammissibile. La ricorrente non coglie la ratio decidendi, perché la mancanza di documenti attestanti le richieste dell’impresa non è circostanza di cui sia stato omesso l’esame in quanto l’esame vi è stato, anche se la circostanza non è stata considerata decisiva, avendo ritenuto la Corte territoriale di dover dare prevalenza al comportamento concludente tra le parti ed all’incontestata esecuzione dell’attività di “scorta carrelli” da parte del personale FS. Va aggiunto che le osservazioni tecniche al servizio prestato non sono state trascritte e ciò, ridondando sulla mancanza di specificità del motivo, ne rende impossibile l’apprezzamento. 5.-In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo. Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto. P.Q.M. -Dichiara inammissibile il ricorso; -Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in euro 7.000,00=, oltre euro 200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge; -Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sus