CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 02855/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 27/01/2021 della Corte di appello di Messina, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca e l'inammissibilità dei ricorsi nel resto; letta la memoria difensiva e le conclusioni scritte presentate nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 27 gennaio 2021 la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza in data 12 ottobre 2018 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto che aveva condannato alle pene di legge [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 e 483 cod. pen. e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 483 cod. pen. in relazione all'art. 11 I. n. 214 del 2011. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione sulla base di quattro motivi. Con il primo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, perché la decisione era stata fondata su prove inutilizzabili siccome raccolte dai finanzieri in violazione dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. quando il controllo era già nei confronti di un evasore totale. Con il secondo, erroneamente rubricato come terzo, denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'elemento psicologico, perché la Corte territoriale aveva confermato la condanna per il reato dell'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, quando il [OSCURATO:PERSONA], presunto utilizzatore, era stato assolto. Con il terzo eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito al reato di falso, perché il processo verbale non era destinato a provare anche la veridicità ed esattezza delle dichiarazioni di parte che ben potevano essere contrastate o riscontrate con ogni mezzo di prova nella fase successiva di impugnazione. Con il quarto lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla confisca. 3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione sulla base di tre motivi sovrapponibili ai primi tre motivi proposti da Innpallonneni. 4. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], nuovo difensore dell'[OSCURATO:PERSONA], ha depositato una memoria difensiva con cui ha ribadito le ragioni già sostenute in ricorso e una separata memoria di conclusioni [OSCURATO:PERSONA] 5. Il primo motivo di natura processuale, comune a entrambi i ricorrenti, è infondato perché, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di finanza, in quanto atto amministrativo extraprocessuale, costituisce prova documentale utilizzabile nel processo penale; tuttavia, qualora emergano indizi di reato, occorre procedere secondo le modalità previste dall'art. 220 disp. att. cod. proc. pen., perché, altrimenti, la parte del documento redatta successivamente a tale emersione non può assumere efficacia probatoria (tra le più recenti, Sez. 3, n. 54379 del 23/10/2018, G., Rv. 274131-01; n. 31223 del 04/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276679-01; Sez. 2, n. 8604 del 05/11/2020, deo. 2021, Celeste, Rv. 280905-01). I ricorrenti hanno sostenuto che il controllo era iniziato perché l'[OSCURATO:PERSONA] n Cr. i ••• risultava evasore totale. Tale circostanza non trova riscontro nella ricostruzione dei fatti compiuta dalle sentenze di merito. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto ha infatti accertato che l'attività ispettiva riguardava l'esecuzione di una verifica fiscale ai fini delle imposte dirette, dell'IVA e dell'IRAP per il periodo dal 10 gennaio 2012 al 31 dicembre 2014 e che i primi e sommari controlli avevano dato esito negativo, a eccezione di un'irregolarità dovuta al fatto che su due documenti era stato riportato per errore il n. 5, ciò che aveva fatto saltare la cronologia delle registrazioni. Solo con una verifica più approfondita era emerso che l'[OSCURATO:PERSONA] aveva emesso nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. fatture per un totale di euro 40.900 di imponibile ed euro 8.990 di IVA relative alla costruzione di un muro di cinta, lavori elettrici e qualche lavoro edile non meglio specificati. A domanda dei finanzieri, aveva riferito che il materiale di costruzione gli era stato fornito dal [OSCURATO:PERSONA], che invece aveva fornito una versione opposta, e aveva ammesso che dopo un anno, pur non avendo ricevuto il pagamento delle fatture, non aveva né intrapreso alcuna azione legale né aveva emesso una nota di credito per accettare la riduzione di un prezzo ritenuto troppo esoso dalla committente. Considerato che i finanzieri avevano verificato che il muro realizzato era di gran lunga superiore a quanto indicato dall'[OSCURATO:PERSONA], era stato ipotizzato il reato contestato. La Corte di appello ha confermato tale ricostruzione, all'esito della rivisitazione critica del materiale istruttorio, osservando che solo al termine della verifica erano emersi gli indizi di reità a carico dell'imputato. Pertanto, non risultano violazioni dell'art. 63 cod. proc. pen. Quanto al secondo motivo i sempre comune ad entrambi, relativo all'elemento psicologico, il Tribunale ha motivato in merito al dolo specifico dell'[OSCURATO:PERSONA] che aveva agito di comune accordo con il [OSCURATO:PERSONA] per consentirgli la detrazione dell'IVA fittizia. L'assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] dal reato dell'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 è stata giustificata dall'insufficienza di prova a carico, dal momento che non era stato sentito in dibattimento il finanziere che aveva effettuato gli accertamenti sulla dichiarazione fiscale da lui presentata. Tale motivazione non spiega alcun effetto sull'accertamento di responsabilità dell'[OSCURATO:PERSONA], perché il reato dell'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 è reato istantaneo, di pericolo -6-di mera condotta (Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010, Giordano, Rv. 248869-01), e non necessita per il suo compimento della successiva condotta di utilizzazione dell'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000. Del pari infondato è il terzo motivo attinente al reato di falso. La difesa ha sostenuto l'inesistenza dell'illecito, perché il verbale di constatazione è atto del finanziere che descrive le operazioni di verifica ma non è destinato a provare anche la veridicità ed esattezza delle dichiarazioni delle parti che ben possono essere contrastate o riscontrate con ogni mezzo di prova nella fase successiva di impugnazione. Ha in sostanza dubitato della natura di atto pubblico del processo verbale di constatazione che è invece pacifica nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 17929 del 20/01/2020, Belfanti, Rv. 279214-01). Quanto alla rilevanza giuridica della falsità dei documenti esibiti o delle dichiarazioni rese al pubblico ufficiale, l'art. 11 d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. con modif. dalla I. 22 dicembre 2011, n. 214, nella formulazione vigente ratione temporis, prevedEk.che "Chiunque, a seguito delle richieste effettuate nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero e' punito ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La disposizione di cui al primo periodo, relativamente ai dati e alle notizie non rispondenti al vero, si applica solo se a seguito delle richieste di cui al medesimo periodo si configurano le fattispecie di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74". Nel caso in esame, a prescindere dall'assoluzione per difetto di prova sull'utilizzo delle fatture in dichiarazioni, risulta corretta in astratto la configurazione del reato dell'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 a carico del [OSCURATO:PERSONA], il quale ha esibito ai finanzieri le fatture per operazioni inesistenti e ha dichiarato di aver fornito il materiale, gli strumenti e/o le attrezzature all'[OSCURATO:PERSONA] per la realizzazione del muro, ciò che era stato smentito dal primo, tutti comportamenti e dichiarazioni queste che hanno integrato la fattispecie del citato art. 11. E' fondato invece il quarto motivo di ricorso presentato dal solo [OSCURATO:PERSONA]/ perché è stata ordinata la confisca per un valore equivalente all'ammontare del prezzo o del profitto del reato alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 12-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, senza ulteriore specificazione. La Corte territoriale non ha integrato tale prescrizione, che è approssimativa e generica. Dalle motivazioni delle sentenze di merito non emergono elementi concludenti per l'individuazione del profitto o del prezzo del reato, non essendo stato compiuto alcun accertamento in tal senso, per cui si deve giungere all'eliminazione della relativa statuizione. In definitiva, il ricorso dell'[OSCURATO:PERSONA] va accolto limitatamente alla confisca di cui si dispone l'eliminazione, mentre va rigettato nel resto; il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] va rigettato con condanna al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca, che elimina. Rigetta nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagament