CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 49794/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA, quale sostituto processuale per delega orale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] entrambi del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che si riporta ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento.Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Firenze, con sentenza in data 21 maggio 2021, in parziale riforma della sentenza emessa dal GUP di Pistoia all'esito di giudizio abbreviato, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due di reclusione ed euro 5.000 di multa. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto colpevole, in concorso con altri soggetti, del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 12, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, per aver posto in essere atti diretti a procurare l'ingresso e la permanenza illegale nel territorio dello Stato di taluni soggetti stranieri, predisponendo false proposte di contratti di lavoro e false dichiarazioni di alloggio. È stato, altresì, ritenuto responsabile di tre truffe aggravate ai danni di alcuni cittadini stranieri, per averli indotti in errore garantendo loro il conseguimento di permessi di soggiorno nonché di un posto di lavoro, previa corresponsione di una somma di denaro di importo variabile. La Corte territoriale ha confermato la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di prime cure, dalla quale era emerso che l'imputato si occupava del disbrigo delle pratiche per assunzioni lavorative presso due ditte compiacenti di Prato le quali erano inattive, finalizzate ad ottenere permessi di soggiorno per cittadini extracomunitari, dietro il versamento di somme di denaro da parte di costoro. Ha, altresì, ritenuto che dall'attività di indagine, ed in particolare dalle intercettazioni telefoniche, era emerso che il Sardo non si limitava a fornire ai cittadini stranieri attività di consulenza per il disbrigo delle pratiche finalizzate a conseguire il permesso di soggiorno, ma seguiva anche la fase successiva all'inoltro delle pratiche sul portale telematico, supportando la coimputata [OSCURATO:PERSONA] allorché ella si trovava in difficoltà. Secondo le dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA], inoltre, era stata del Sardo l'idea di individuare la cooperativa Giolica di Prato come datore di lavoro con il quale portare a termine le pratiche di assunzione dei lavoratori, benché essa fosse priva dei requisiti, in quanto non svolgeva alcuna effettiva attività. Quanto alle truffe commesse in danno dei cittadini stranieri, la Corte d'appello ha evidenziato che l'imputato non si sarebbe limitato a consigliare alle vittime di trovare una ditta che le assumesse, ma aveva anche indicato loro la cooperativa disponibile. Nel caso della truffa ai danni di [OSCURATO:PERSONA], il Sardo gli aveva altresì promesso di portarlo a vedere la sede di lavoro, pur essendo consapevole che l'assunzione non sarebbe andata a buon fine. ft, 2. Avverso tale sentenza, il Sardo ha proposto ricorso per cassazione articolando tre censure. 2.1. Con il primo motivo si deduce l'omessa motivazione e la violazione di legge in relazione al reato di cui all'art. 12, comma 5, TU immigrazione. La Corte territoriale avrebbe omesso di motivare in ordine alla sussistenza di condotte materiali dimostrative di un effettivo contributo alla vicenda criminosa da parte del ricorrente, senza farsi carico dei rilievi difensivi svolti con i motivi di appello con i quali si evidenziava che dalle dichiarazioni delle persone offese emergeva che il Sardo avrebbe svolto soltanto attività di consulenza in ordine alle richieste di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari, mentre non si sarebbe occupato della formazione di documenti falsi volti ad ottenere illegittimamente permessi di lavoro. Inoltre, mancherebbe il profitto illecito, il quale costituisce requisito necessario per la sussistenza del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, dal momento che le somme percepite dal ricorrente costituirebbero il legittimo compenso per l'attività di assistenza legale fornita ai clienti. 2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge e l'omessa motivazione in relazione ai reati di cui all'art. 640, comma 2, n. 2-bis), cod. pen. in relazione alla sussistenza del requisito della frode in ordine ai reati contestati ai capi b), c) e d) del capo di imputazione. Anche in questo caso, la sentenza impugnata avrebbe recepito acriticamente la motivazione del primo giudice, senza tenere conto delle deduzioni difensive con le quali si contestava che l'attività svolta dal Sardo fosse idonea a configurare la truffa, avendo egli svolto la propria attività professionale di consulenza, illustrando la normativa in materia di immigrazione e le alternative praticabili per ottenere il permesso di soggiorno, senza indurre in errore le persone offese riguardo alle pratiche avviate. La Corte territoriale, inoltre, sarebbe incorsa nel vizio di violazione di legge, non sussistendo i presupposti per configurare alcun meccanismo frodatorio. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge in relazione all'art. 133 cod. pen., e omessa motivazione. La sentenza impugnata non avrebbe svolto alcuna motivazione in relazione agli aumenti di pena stabiliti per la continuazione, in relazione ai reati di cui truffa di cui ai capi b), c) e d), limitandosi a confermare le determinazioni del GUP, nonostante che la difesa avesse denunciato con i motivi di appello la mancanza di motivazione al riguardo. In proposito il ricorrente, pur dando atto dell'esistenza di un orientamento differente, richiama la giurisprudenza di legittimità che ritiene che sussista un obbligo di motivazione per ogni aumento relativo ai reati posti in continuazione, al fine di giudicarne la congruità. In subordine, rilevata la sussistenza di un contrasto giurisprudenziale sul punto, sollecita la rimessione della questione alle Sezioni unite di questa Corte. t Il Procuratore generale ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dell'impugnazione.Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Occorre premettere che ricorre nella specie un'ipotesi di "doppia conforme", con la conseguenza che la decisione di primo grado e quella di appello possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale. In tal caso, le motivazioni delle due sentenze si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico e inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Inoltre, in presenza di una "doppia conforme" anche nell'iter motivazionale, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi. 3. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La censura è sostanzialmente imperniata sulla asserita mancata considerazione degli elementi addotti dalla difesa a sostegno della qualificazione dell'attività svolta dal ricorrente come lecita attività di consulenza legale. Tale censura risulta per un verso meramente reiterativa delle doglianze già svolte in appello, e per altro verso rivolta a sollecitare la Corte ad effettuare una rivalutazione dei fatti già valutati dai giudici di merito. 3.1. Sotto il primo profilo, invero, il ricorrente si è limitato a ripercorrere gli stessi motivi di doglianza già proposti in sede di appello ed ivi adeguatamente superati. In proposito si deve riaffermare che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6 n.20377 del 11/03/2009, Rv. 243838; Sez. 2 11951/2014, Rv. 259425). Nella specie la Corte di merito ha risposto in ordine al vizio censurato in sede di appello e riproposto con il ricorso per cassazione.Con motivazione puntuale la Corte territoriale ha specificamente vagliato la posizione del Sardo, rinvenendo non solo nelle dichiarazioni rese dai cittadini extracomunitari, ma anche nelle risultanze delle intercettazioni telefoniche, nonché nelle dichiarazioni della coimputata [OSCURATO:PERSONA], conferma dell'attiva partecipazione nel reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, non limitandosi il Sardo a fornire ai cittadini extracomunitari una consulenza in ordine ai requisiti e alle procedure per ottenere il permesso di soggiorno, ma prendendo parte attiva anche nella fase successiva di inserimento telematico delle richieste e di reperimento del datore di lavoro. La Corte ha rinvenuto prova di questo nell'interessamento dimostrato dal Sardo nelle conversazioni intercorse con la coimputata [OSCURATO:PERSONA] - che si occupava di inserire le pratiche telematiche per far conseguire ai cittadini extracomunitari il permesso di soggiorno - per le difficoltà che questa aveva incontrato per l'inoltro delle stesse; nella circostanza che egli non si limitava ad informare i clienti della necessità di reperire un'attività lavorativa, ma indicava loro la cooperativa che li avrebbe assunti (ciò sia per i coniugi Farraku, sia per [OSCURATO:PERSONA]); infine nelle dichiarazioni della [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva riferito che era stata del ricorrente l'idea di utilizzare la cooperativa Giolica come datore di lavoro per i cittadini extracomunitari che richiedevano il permesso di soggiorno. Conseguentemente, in modo del tutto logico i giudici d'appello hanno escluso che il denaro versato da tali soggetti al Sardo costituisse il compenso per la sua attività di consulenza legale, rappresentando piuttosto il profitto illecito della condotta del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di cui all'art. 12, comma 5, d-lgs. n. 286 del 1998, il quale è integrato dal comportamento di chi «precostituisca, dietro remunerazione, falsa documentazione relativa a fittizi rapporti di lavoro dipendente, successivamente registrati nell'apposito sistema informativo pubblico, al fine di consentire a cittadini extracomunitari, privi dei" requisiti, di ottenere il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno» (Sez. 1, n. 12748 del 27/02/2019, Piedimonte, Rv. 274991 - 01). 3.2. A fronte di tale congruo e corretto iter motivazionale svolto dalla Corte territoriale, il ricorrente oppone argomenti fattuali e di merito che esulano dal perimetro assegnato al giudizio di legittimità. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, nel giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F. Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). Eccede, invero, dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile (ex plurimis Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556 — 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Rv. 280747 — 01). 4. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di censura, il quale si appunta sulla asserita insussistenza del meccanismo frodatorio in relazioni ai reati di truffa, non integrando le condotte poste in essere dal Sardo alcuna induzione in errore delle persone offese in ordine alle pratiche necessarie per conseguire il permesso di soggiorno. Anche in tal caso la Corte territoriale, con motivazione sintetica ma puntuale, ha dato conto del fatto che il ricorrente aveva specificamente indicato alle persone offese il datore di lavoro che li avrebbe assunti alle proprie dipendenze per consentire loro di ottenere il permesso di soggiorno, ben sapendo che la cooperativa indicata non aveva i requisiti a tal fine necessari. Come risulta infatti dalla sentenza del GUP, la consapevolezza del Sardo in ordine alla sostanziale inoperatività della cooperativa Giolica era chiaramente emersa dalla conversazione telefonica intercettata con cui egli si accordava con la [OSCURATO:PERSONA] per presentare una persona qualunque al [OSCURATO:PERSONA], il quale chiedeva di conoscere il datore di lavoro, dicendogli che non potevano recarsi presso la cooperativa perché al momento erano in corso dei lavori. Deve pertanto ribadirsi l'inammissibilità del ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608 - 01). 5. Il terzo motivo è inammissibile e comunque manifestamente infondato. Il difetto di motivazione in ordine all'aumento operato dal primo giudice con riguardo al trattamento sanzionatorio per i reati satellite non ha costituito oggetto di censura in sede di appello, di tal che esso non può essere prospettato per la prima volta con il ricorso per cassazione. Invero, non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (ex plurimis, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 - 01; Sez, 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01). 5.1. In ogni caso, trattasi di censura manifestamente infondata dal momento che, le Sezioni unite di questa Corte, già pronunciatesi sulla questione, pur affermando che in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, hanno altresì precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. u., n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269). Si è poi ulteriormente precisato che il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di pena di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005 - 01). 5.2. Nella specie, l'aumento di pena applicato per i reati satellite costituiti da truffe aggravate è stato quantificato in 4 mesi ciascuno ed è perciò stato contenuto al di sotto del minimo edittale. Pertanto, trattandosi di un aumento di entità modesta, in applicazione della richiamata giurisprudenza, non era necessario svolgere in proposito alcuna specifica motivazione. 6. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle