CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 novembre 2023
Cassazione n. 26755/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTEdato avviso alle udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. 1. Esaminati il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e l'ordinanza impugnata con cui il Tribunale di sorveglianza di Trieste ha respinto, all'esito di udienza in camera di consiglio, l'istanza ex art. 666, comma 7, cod. proc. pen., di sospensione dell'esecutività dell'ordinanza emessa dallo stesso Tribunale, in data 14 novembre 2023, già oggetto di pendente ricorso per cassazione, con la quale era stata dichiarata inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare ed erano state respinte le domande di affidamento in prova ai servizi sociali e di semilibertà. 2. Rilevato, in via preliminare, che il ricorso è inammissibile perché investe provvedimento non ricorribile. Non è, infatti, previsto dalla legge alcun mezzo di impugnazione avverso il provvedimento interinale col quale il Tribunale di sorveglianza, ai sensi degli artt. 666, comma 7, e 678 cod. proc. pen., rigetta l'istanza di sospensione dell'esecuzione di una propria precedente ordinanza (Sez. 1 n. 54594 del 15/04/2016, De, Rv. 268549 - 01Sez. 1, n. 8846 del 17/02/2010, Maietta, Rv. 246634). 2. Alla dichiarazione di inammissibilità segue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare, tra il massimo e il minimo previsti, in euro mille.. P.Q.M. ;Z Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ,1,2f ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 20 gi