Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 dicembre 2022

Cassazione n. 20500/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. n. 35586_22 Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con il quale [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 73 comma 5, deduce la violazione di legge e correlato vizio motivazionale, con riguardo all'art. 73, co. 5, TU Stup., versandosi in un'ipotesi di reato impossibile ex art. 49, è da ritenersi proposto per motivi non consentiti dalla legge e manifestamente infondati; ritenuto, infatti, che la censura difensiva secondo cui la detenzione di mg. 24 di eroina pura integra un'ipotesi di reato impossibile per inidoneità del mezzo, occorrendo per un effetto drogante almeno 25/30 gr. di eroina pura (censura ribadita nella memoria depositata in data 21.12.2022) è del tutto priva di pregio, sia in considerazione delle argomentazioni del giudice territoriale (che ha valorizzato la quantità della sostanza ed il principio attivo della stessa, evidenziando come non risultasse in atti nemmeno che egli facesse uso di stupefacenti)„ sia perché collide con l'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui in tema di stupefacenti, scopo dell'incriminazione delle condotte previste dall'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990 è quello di combattere il mercato della droga, espellendolo dal circuito nazionale poiché, proprio attraverso la cessione al consumatore viene realizzata la circolazione della droga e viene alimentato il mercato di essa che mette in pericolo la salute pubblica, la sicurezza e l'ordine pubblico, nonché il normale sviluppo delle giovani generazioni.

Ne consegue che, avendo, nel nostro ordinamento, la nozione di stupefacente natura legale - nel senso che sono soggette alla normativa che ne vieta la circolazione tutte e soltanto le sostanze specificamente indicate negli elenchi appositamente predisposti - la circostanza che il principio attivo contenuto nella singola sostanza oggetto di spaccio possa non superare la cosiddetta "soglia drogante", in mancanza di ogni riferimento parametrico previsto per legge o per decreto, non ha rilevanza ai fini della punibilità del fatto (Nell'enunciare tale principio, la S.C. ha ritenuto, in una fattispecie di illecita detenzione e vendita di sostanza stupefacente contenente mg. 13,4 di eroina-base, che l'inidoneità dell'azione, relativamente alle fattispecie previste dall'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, vada valutata unicamente avuto riguardo ai beni oggetto della tutela penale, individuabili in quelli della salute pubblica, della sicurezza e dell'ordine pubblico e della salvaguardia delle giovani generazioni, beni che sono messi in pericolo anche dallo spaccio di dosi contenenti un principio attivo al di sotto della soglia drogante: Sez.

U, sentenza n. 9973 del 24/06/1998 - dep. 21/09/1998, Kremi, Rv. 211073); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. n. 35586_22 Ritenuto che l'unico motivo di ricorso con il quale [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 73 comma 5, deduce la violazione di legge e correlato vizio motivazionale, con riguardo all'art. 73, co. 5, TU Stup., versandosi in un'ipotesi di reato impossibile ex art. 49, è da ritenersi proposto per motivi non consentiti dalla legge e manifestamente infondati; ritenuto, infatti, che la censura difensiva secondo cui la detenzione di mg. 24 di eroina pura integra un'ipotesi di reato impossibile per inidoneità del mezzo, occorrendo per un effetto drogante almeno 25/30 gr. di eroina pura (censura ribadita nella memoria depositata in data 21.12.2022) è del tutto priva di pregio, sia in considerazione delle argomentazioni del giudice territoriale (che ha valorizzato la quantità della sostanza ed il principio attivo della stessa, evidenziando come non risultasse in atti nemmeno che egli facesse uso di stupefacenti)„ sia perché collide con l'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui in tema di stupefacenti, scopo dell'incriminazione delle condotte previste dall'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990 è quello di combattere il mercato della droga, espellendolo dal circuito nazionale poiché, proprio attraverso la cessione al consumatore viene realizzata la circolazione della droga e viene alimentato il mercato di essa che mette in pericolo la salute pubblica, la sicurezza e l'ordine pubblico, nonché il normale sviluppo delle giovani generazioni. Ne consegue che, avendo, nel nostro ordinamento, la nozione di stupefacente natura legale - nel senso che sono soggette alla normativa che ne vieta la circolazione tutte e soltanto le sostanze specificamente indicate negli elenchi appositamente predisposti - la circostanza che il principio attivo contenuto nella singola sostanza oggetto di spaccio possa non superare la cosiddetta "soglia drogante", in mancanza di ogni riferimento parametrico previsto per legge o per decreto, non ha rilevanza ai fini della punibilità del fatto (Nell'enunciare tale principio, la S.C. ha ritenuto, in una fattispecie di illecita detenzione e vendita di sostanza stupefacente contenente mg. 13,4 di eroina-base, che l'inidoneità dell'azione, relativamente alle fattispecie previste dall'art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990, vada valutata unicamente avuto riguardo ai beni oggetto della tutela penale, individuabili in quelli della salute pubblica, della sicurezza e dell'ordine pubblico e della salvaguardia delle giovani generazioni, beni che sono messi in pericolo anche dallo spaccio di dosi contenenti un principio attivo al di sotto della soglia drogante: Sez. U, sentenza n. 9973 del 24/06/1998 - dep. 21/09/1998, Kremi, Rv. 211073); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 20500/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris