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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 29 gennaio 2021

Cassazione n. 36906/2022

Testo disponibile della fonte

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ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20215/2021 R.G. proposto da MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato, con domicilio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 12. –RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. -INTIMATI- avverso il decreto della Corte d’appello di Potenza n. 40/2021, pubblicato in data 29.1.2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 1.12.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno adito la Corte d’appello di Potenza, chiedendo la condanna del Ministero al pagamento dell’equo indennizzo ex L. n. 89/2001 per la irragionevole durata di una Oggetto: equa riparazione procedura fallimentare, in cui le ricorrenti, dipendenti della fallita, avevano proposto domanda di insinuazione al passivo per spettanze lavorative.

Il Consigliere istruttore ha riconosciuto € 4769,00 in favore di [OSCURATO:PERSONA], € 4418,00 in favore di [OSCURATO:PERSONA], € 4418,00 in favore di [OSCURATO:PERSONA] ed € 3628,00 in favore di [OSCURATO:PERSONA], pari all’importo dei singoli crediti ammessi al passivo in privilegio e soddisfatti con il riparto finale dell’attivo fallimentare.

L’opposizione proposta dalle parti private è stata definita con il decreto n. 40/2021, con cui la Corte distrettuale, dopo aver affermato che, ai sensi dell’art. 2-bis, comma terzo, della L. n. 89/2001, l’indennizzo non può superare il valore del diritto accertato dal giudice, il quale – nel caso in cui il giudizio presupposto sia una procedura concorsuale – sarebbe ancorato, secondo il provvedimento, al credito soddisfatto con il riparto, anziché a quello ammesso al passivo, ha confermato la liquidazione effettuata in fase monitoria, ma ha revocato il decreto ingiuntivo, ponendo le spese di opposizione a carico del Ministero, rimasto contumace.

La cassazione del decreto è chiesta dal Ministero della Giustizia con ricorso affidato ad un unico motivo.

Le intimate non hanno svoltodifese.

2. L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c..

Si assume che, nonostante la revoca delle ingiunzioni, la Corte distrettuale abbia confermato gli importi liquidati in fase monitoria, per cui le spese andavano compensate o, comunque, non potevano gravare sul Ministero.

Il motivo è fondato.

La Corte d’appello ha formalmente disposto l’accoglimento parziale dell’opposizione delle ricorrenti, pur avendone – in motivazi one – esplicitamente dichiarata l’infondatezza.

Ha, difatti, confermato gli importi liquidati a titolo di indennizzo ex L. n. 89/2001 in fase monitoria, respingendo integralmente le contestazioni delle opponenti.

In tale situazione non solo non era consentita la revoca dell’ingiunzione, ma le spese non potevano essere accollate al Ministero.

L’opposizione ex art. 5-terdella l. n. 89 del 2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza una fasea contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo (Cass. 14140/2022; Cass. 32458/2021; Cass. 9728/2020).

Quest'ultima termina con un provvedimento che ha carattere sostitutivo del decreto monitorio solo se ed in quanto l'opposizione sia accolta in tutto o in parte.

In tal caso, l'esito dichiarativo finale è difforme dall'accertamento compiuto con il decreto opposto, che pertanto va necessariamente revocato (Cass. 26851/2016), venendo meno anche il capo relativo alle spese, le quali devono essere nuovamente regolate secondo l’esito complessivo dell’unitaria controversia.

Qualora l'opposizione ex art. 5-ter legge n.89/01 sia invece respinta, come nel caso in esame, il decreto monocratico sopravvive anche nel capo che liquida le spese, potendo il giudice provvedere solo su quelle dell’opposizione (Cass. 26851/2016), che vanno poste a carico della parte privata (salva la facoltà di compensazione), poiché il Ministero, che non abb ia impugnato il provvedimento in via incidentale (prestando acquiescenza ) , affronta un giudizio che non aveva interesse a provocare e del quale, se vittorioso, non può sopportare le spese (Cass.28476/2022; Cass. 9728/2020; Cass. 26851/2016).

Nel caso concreto è irrilevante che la Corte di merito abbia (solo) formalmente dichiarato di accogliere l’opposizione e abbia revocato il decreto monitorio: a tale statuizione non corrispondono né una modifica del contenuto dispositivo del decreto monitorio (confermato nella decisione finale quanto alla misura dell’indennizzo), né una reale soccombenza del Ministero rispetto alla fase di opposizione.

Deve, quindi, essere accolto l’unico motivo di ricorso.

Il decreto va, di conseguenza, cassato e, non essendo necessari accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con eliminazione della condanna del Ministero della giustizia al pagamento delle spese di opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo, illegittimamente revocato ma che contiene la statuizione intangibile sulle spese della fase monitoria, e, dato l’esito finale del giudizio, con compensazione delle spese di legittimità.

P.Q.M. accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo del merito, conferma integralmente il decreto ingiuntivo ex art. 5-ter L. 89/2001, emesso in favore delle resistenti, elimina la condanna del Ministero della giustizia al pagamento delle spese dell’opposizione e compensa le spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20215/2021 R.G. proposto da MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato, con domicilio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 12. –RICORRENTE– contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]. -INTIMATI- avverso il decreto della Corte d’appello di Potenza n. 40/2021, pubblicato in data 29.1.2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 1.12.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno adito la Corte d’appello di Potenza, chiedendo la condanna del Ministero al pagamento dell’equo indennizzo ex L. n. 89/2001 per la irragionevole durata di una Oggetto: equa riparazione procedura fallimentare, in cui le ricorrenti, dipendenti della fallita, avevano proposto domanda di insinuazione al passivo per spettanze lavorative. Il Consigliere istruttore ha riconosciuto € 4769,00 in favore di [OSCURATO:PERSONA], € 4418,00 in favore di [OSCURATO:PERSONA], € 4418,00 in favore di [OSCURATO:PERSONA] ed € 3628,00 in favore di [OSCURATO:PERSONA], pari all’importo dei singoli crediti ammessi al passivo in privilegio e soddisfatti con il riparto finale dell’attivo fallimentare. L’opposizione proposta dalle parti private è stata definita con il decreto n. 40/2021, con cui la Corte distrettuale, dopo aver affermato che, ai sensi dell’art. 2-bis, comma terzo, della L. n. 89/2001, l’indennizzo non può superare il valore del diritto accertato dal giudice, il quale – nel caso in cui il giudizio presupposto sia una procedura concorsuale – sarebbe ancorato, secondo il provvedimento, al credito soddisfatto con il riparto, anziché a quello ammesso al passivo, ha confermato la liquidazione effettuata in fase monitoria, ma ha revocato il decreto ingiuntivo, ponendo le spese di opposizione a carico del Ministero, rimasto contumace. La cassazione del decreto è chiesta dal Ministero della Giustizia con ricorso affidato ad un unico motivo. Le intimate non hanno svoltodifese. 2. L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.. Si assume che, nonostante la revoca delle ingiunzioni, la Corte distrettuale abbia confermato gli importi liquidati in fase monitoria, per cui le spese andavano compensate o, comunque, non potevano gravare sul Ministero. Il motivo è fondato. La Corte d’appello ha formalmente disposto l’accoglimento parziale dell’opposizione delle ricorrenti, pur avendone – in motivazi one – esplicitamente dichiarata l’infondatezza. Ha, difatti, confermato gli importi liquidati a titolo di indennizzo ex L. n. 89/2001 in fase monitoria, respingendo integralmente le contestazioni delle opponenti. In tale situazione non solo non era consentita la revoca dell’ingiunzione, ma le spese non potevano essere accollate al Ministero. L’opposizione ex art. 5-terdella l. n. 89 del 2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza una fasea contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo (Cass. 14140/2022; Cass. 32458/2021; Cass. 9728/2020). Quest'ultima termina con un provvedimento che ha carattere sostitutivo del decreto monitorio solo se ed in quanto l'opposizione sia accolta in tutto o in parte. In tal caso, l'esito dichiarativo finale è difforme dall'accertamento compiuto con il decreto opposto, che pertanto va necessariamente revocato (Cass. 26851/2016), venendo meno anche il capo relativo alle spese, le quali devono essere nuovamente regolate secondo l’esito complessivo dell’unitaria controversia. Qualora l'opposizione ex art. 5-ter legge n.89/01 sia invece respinta, come nel caso in esame, il decreto monocratico sopravvive anche nel capo che liquida le spese, potendo il giudice provvedere solo su quelle dell’opposizione (Cass. 26851/2016), che vanno poste a carico della parte privata (salva la facoltà di compensazione), poiché il Ministero, che non abb ia impugnato il provvedimento in via incidentale (prestando acquiescenza ) , affronta un giudizio che non aveva interesse a provocare e del quale, se vittorioso, non può sopportare le spese (Cass.28476/2022; Cass. 9728/2020; Cass. 26851/2016). Nel caso concreto è irrilevante che la Corte di merito abbia (solo) formalmente dichiarato di accogliere l’opposizione e abbia revocato il decreto monitorio: a tale statuizione non corrispondono né una modifica del contenuto dispositivo del decreto monitorio (confermato nella decisione finale quanto alla misura dell’indennizzo), né una reale soccombenza del Ministero rispetto alla fase di opposizione. Deve, quindi, essere accolto l’unico motivo di ricorso. Il decreto va, di conseguenza, cassato e, non essendo necessari accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con eliminazione della condanna del Ministero della giustizia al pagamento delle spese di opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo, illegittimamente revocato ma che contiene la statuizione intangibile sulle spese della fase monitoria, e, dato l’esito finale del giudizio, con compensazione delle spese di legittimità. P.Q.M. accoglie l’unico motivo di ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo del merito, conferma integralmente il decreto ingiuntivo ex art. 5-ter L. 89/2001, emesso in favore delle resistenti, elimina la condanna del Ministero della giustizia al pagamento delle spese dell’opposizione e compensa le spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda s
Decreto Cassazione n. 36906/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris