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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1993

ECLI:EU:C:1993:841
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61992J0124 - IT Avis juridique important | 61992J0124 SENTENZA DELLA CORTE (SESTA SEZIONE) DEL 13 OTTOBRE 1993. - [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]'S [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA C-124/92. raccolta della giurisprudenza 1993 pagina I-05061 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ Agricoltura ° Organizzazione comune dei mercati ° Regime di cauzione ° [OSCURATO:PERSONA] maggiore ° Nozione ° Modifica in un paese a commercio di Stato della normativa che stabilisce i requisiti di qualità da applicare ai prodotti importati ° Impossibilità di effettuare un' operazione di esportazione che ha comportato la costituzione di cauzioni ° Mancanza di forza maggiore (Regolamento della Commissione n. 765/86) [OSCURATO:PERSONA]' ambito dei regolamenti adottati in materia agricola la nozione di forza maggiore tiene conto della particolare natura dei rapporti di diritto pubblico intercorrenti fra gli operatori economici e l' amministrazione nazionale, nonché delle finalità di tale normativa; detta nozione non è limitata a quella di impossibilità assoluta, ma va estesa alle circostanze estranee all' operatore interessato, anomale e imprevedibili, le cui conseguenze avrebbero potuto essere evitate solo a costo di sacrifici eccessivi, nonostante l' uso della massima diligenza.

La modifica della normativa di uno Stato terzo che disciplina la qualità dei prodotti che vi sono importati, a seguito della quale non si è potuta effettuare un' esportazione verso detto Stato terzo prevista da un operatore economico e che ha comportato dal canto suo alcuni impegni, quale la formazione di una garanzia nell' ambito del regime di aggiudicazione previsto dal regolamento n. 765/86, relativo alle modalità di vendita del burro delle scorte d' intervento, per l' esportazione verso determinate destinazioni, dev' essere considerata una circostanza estranea a detto operatore.

Tuttavia, trattandosi di esportazioni a destinazione di un paese a commercio di Stato, non si può considerare che si tratta di un evento straordinario e imprevedibile.

Al contrario, detta modifica costituisce un rischio commerciale ordinario nell' ambito delle operazioni con un ente di detto Stato, direttamente soggetto alla sovranità statale.

Gli operatori che partecipano a siffatte operazioni sostengono il rischio che lo Stato da cui dipende l' ente commerciale in questione modifichi improvvisamente, anche dopo un lunghissimo periodo di continuità, con atto sovrano, la normativa sull' importazione dei prodotti venduti a detto ente.

L' operatore avveduto, che non può ignorare detto rischio e che è libero di scegliere i suoi contraenti commerciali, deve adottare le adeguate precauzioni, garantendosi mediante clausole contrattuali, ovvero stipulando un contratto di assicurazione specifico.

Qualora ciò non sia possibile, ma comunque si impegni contrattualmente, egli assume un rischio di cui deve subire le conseguenze. [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-124/92, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dalla [OSCURATO:PERSONA]' s [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) della [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA], nella causa dinanzi ad essa pendente tra

1) [OSCURATO:PERSONA]

2) [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] SA

e [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA], domanda vertente sull' interpretazione del regolamento (CEE) della Commissione 14 marzo 1986, n. 765, relativo alle modalità di vendita del burro delle scorte d' intervento, per l' esportazione verso determinate destinazioni (GU L 72, pag. 11), LA CORTE (Sesta Sezione), composta dai signori G.F.

Mancini, presidente di sezione, M. Diez de Velasco, C.N.

Kakouris, F.A.

Schockweiler e P.J.G.

Kapteyn, giudici, avvocato generale: C. Gulmann cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore viste le osservazioni scritte presentate: ° per la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] SA, dai signori D. Vaughan, QC, e D. Anderson, barrister; ° per il governo del [OSCURATO:PERSONA], dal signor J.E.

Collins, assistente del [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, assistito dal signor A. Macnab, barrister; ° per il governo italiano, dal professor [OSCURATO:PERSONA], capo del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor P.G.

Ferri, avvocato dello Stato; ° per la Commissione delle Comunità europee dai signori H.G.

Crossland e C. Docksey, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti; vista la relazione d' udienza, sentite le osservazioni orali della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] SA, del governo del [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dal signor C. Vajda, barrister, assistito dal signor J. Collins, e della Commissione all' udienza del 29 aprile 1993, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 10 giugno 1993, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con ordinanza 24 febbraio 1992, pervenuta alla Corte il 16 aprile successivo, la [OSCURATO:PERSONA]' s [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] ha sottoposto, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, varie questioni pregiudiziali relative all' interpretazione del regolamento (CEE) della Commissione 14 marzo 1986, n. 765, relativo alle modalità di vendita del burro delle scorte d' intervento, per l' esportazione verso determinate destinazioni (GU L 72, pag. 11). 2 Dette questioni sono state sollevate nell' ambito di una lite fra le società [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la "ABBC") e la [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la "[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]"), da una parte, e l' [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: l' "IBAP"), dall' altra, vertente sul diniego di quest' ultima di svincolare la cauzione di gara istituita a norma dell' art. 6 del citato regolamento (CEE) n. 765/86. 3 Con contratto stipulato il 16 settembre 1985 la società [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] si impegnava a vendere 15 000 t di butteroil alla Prodintorg, ente commerciale sovietico.

Tra le clausole contrattuali era inclusa la convenzione che il butteroil corrispondesse alle caratteristiche descritte nell' allegato

I. 4 L' 8 aprile 1986 l' ABBC rispondeva ad un bando di gara particolare dell' IBAP presentando un' offerta per 11 000 t di burro salato, corredata dell' impegno scritto di esportare detto burro nell' Unione Sovietica, previa una trasformazione in butteroil.

L' offerta era presentata nell' ambito di un accordo concluso tra l' ABBC e l' [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], secondo il quale l' ABBC si impegnava a fornire burro all' [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], onde far adempiere il contratto tra quest' ultima e la Prodintorg, e a versare la cauzione di gara prescritta dal citato regolamento (CEE) n. 765/86. 5 Il 14 aprile 1986 l' IBAP informava l' ABBC che le erano state aggiudicate le 11 000 t di burro salato.

Tale burro presentava le caratteristiche necessarie per la trasformazione in butteroil secondo i parametri tecnici sovietici vigenti, nonché secondo le condizioni del contratto tra la [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e la Prodintorg.

Tuttavia, a decorrere dal 5 maggio 1986, le autorità sovietiche modificavano i requisiti qualitativi per il butteroil importato vigenti sin dal 1955.

Il burro ottenuto dall' ABBC, non rispondendo ai nuovi criteri, non poteva più essere importato nell' Unione Sovietica. 6 Né l' [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] né l' ABBC erano state messe al corrente dell' avvenuta modifica dei requisiti qualitativi.

Con lettera 26 novembre 1986 l' ABBC dichiarava all' IBAP che, per ragioni di forza maggiore, le era stato impossibile l' adempimento del contratto di esportazione e chiedeva all' IBAP stessa la restituzione della cauzione.

Con lettera 2 dicembre 1986, l' IBAP rispondeva che, siccome non si era proceduto al prelievo del burro entro il 1 dicembre, come prescritto dall' art. 10, n. 1, del regolamento n. 765/86, la cauzione di gara veniva incamerata per il suo intero ammontare, a norma dell' art. 6, n. 1, del medesimo regolamento.

Con lettera 2 febbraio 1989, l' IBAP reclamava la garanzia versata dall' ABBC. 7 Il 19 aprile 1990 l' ABBC e l' [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] promuovevano un' azione contro l' IBAP dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA]' s [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) della [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA], sostenendo che, per ragioni di forza maggiore, la cauzione di gara non era incamerata. 8 In presenza di tali circostanze, il giudice adito ha invitato la Corte di giustizia delle Comunità europee a pronunciarsi in via pregiudiziale sulle seguenti questioni: "1) Se sussista forza maggiore ai sensi del diritto comunitario e sotto il profilo del regolamento della Commissione (CEE) n. 765/86 allorché:

a) un' offerta in risposta ad un bando comunitario di gara per l' acquisto di burro a norma del regolamento (CEE) n. 765/86 è corredata dell' impegno scritto, conformemente a detto regolamento, che il burro sarà trasformato in butteroil ed esportato dall' area comunitaria in un determinato paese terzo;

b) l' offerta è stata accettata dall' ente nazionale di intervento;

c) le autorità competenti del paese terzo, in applicazione delle norme di legge ivi vigenti, hanno in seguito modificato i requisiti di qualità per il butteroil importato in modo da rendere impossibile (nonostante la diligenza impiegata dal potenziale esportatore) la produzione di butteroil conforme a detti requisiti a partire dal burro acquistato mediante aggiudicazione della gara, in modo da poterlo esportare in quel paese assolvendo gli impegni assunti;

d) la modifica dei requisiti di qualità non è stata né pubblicata né comunicata all' interessato o potenziale esportatore in tempo utile ed ha costituito per lo stesso un evento imprevedibile. 2) Qualora la questione n. 1 sia risolta affermativamente, se nella fattispecie la forza maggiore impedisca l' incameramento della cauzione versata a norma del regolamento della Commissione (CEE) n. 765/86, in particolare della cauzione di gara versata a norma dell' art. 6, n. 1, del regolamento". 9 Per una più ampia illustrazione dell' ambito normativo e degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento, nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza.

Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

Sulla prima questione 10 Al fine di risolvere la prima questione occorre ricordare innanzi tutto che, secondo la giurisprudenza costante della Corte, la nozione di forza maggiore non ha il medesimo contenuto nei diversi settori d' applicazione del diritto comunitario.

Essa va pertanto definita in funzione del contesto giuridico nel quale è destinata a produrre i suoi effetti. 11 Occorre ricordare, inoltre, che la nozione di forza maggiore nell' ambito dei regolamenti adottati in materia agricola tiene conto della particolare natura dei rapporti di diritto pubblico intercorrenti fra gli operatori economici e l' amministrazione nazionale, nonché delle finalità di tale normativa.

Ne deriva che la nozione di forza maggiore non è limitata a quella di impossibilità assoluta, ma va estesa alle circostanze estranee all' operatore interessato, anomale e imprevedibili, le cui conseguenze avrebbero potuto essere evitate solo a costo di sacrifici eccessivi, nonostante l' uso della massima diligenza (v., fra l' altro, sentenza 17 dicembre 1970, causa 11/70, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1125). 12 La modifica da parte di uno Stato terzo della normativa che disciplina la qualità dei prodotti d' importazione, che non consente di realizzare un' esportazione già prevista verso detto Stato, va considerata una circostanza estranea all' operatore interessato. 13 Tuttavia, nella fattispecie della causa principale, non si possono ritenere soddisfatte le altre condizioni stabilite dalla giurisprudenza della Corte.

Infatti, un simile evento costituisce un rischio commerciale ordinario nell' ambito delle operazioni commerciali con un ente di un paese a commercio di Stato, direttamente soggetto alla sovranità statale.

Come ha giustamente osservato la Commissione, gli operatori che partecipano a siffatte operazioni sostengono il rischio che lo Stato da cui dipende l' ente commerciale in questione modifichi successivamente con atto sovrano la normativa sull' importazione dei prodotti venduti a detto ente. 14 Le ricorrenti deducono altresì che la modifica della normativa sovietica deve essere considerata un evento straordinario e imprevedibile dato che siffatta normativa era restata in vigore durante trent' anni e la sua modifica è intervenuta senza essere preceduta da pubblicazioni o avvisi. 15 Tale argomento non può essere accolto.

Un operatore avveduto, quando partecipa ad un' operazione commerciale riguardante prodotti destinati ad essere venduti in uno Stato terzo ad un ente quale quello descritto in precedenza, deve prevedere la modifica delle norme dello Stato d' importazione che determinano le condizioni relative alla qualità dei prodotti importati e da cui dipende l' esecuzione dell' operazione, anche se dette norme sono rimaste immutate durante un lungo periodo. 16 Si deve osservare inoltre che un operatore avveduto ° il quale del resto è perfettamente libero di scegliere i suoi contraenti commerciali in base all' interesse che essi possono suscitare ° deve del pari adottare le adeguate precauzioni incorporando una clausola idonea nel contratto, ovvero stipulando un contratto d' assicurazione specifico.

Una tale cautela s' impone ancor più in un caso come quello della causa principale in quanto, secondo il citato regolamento (CEE) n. 765/86, il burro ottenuto dall' ABBC non può essere esportato verso destinazioni diverse dall' Unione Sovietica.

Se, come sostengono le ricorrenti nella causa principale, non era possibile agire in tale modo in base al contratto di vendita concluso con l' ente commerciale interessato, tocca all' operatore che ha accettato il rischio subirne le conseguenze. 17 Occorre dunque rispondere alla [OSCURATO:PERSONA]' s [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] che le circostanze descritte nelle questioni pregiudiziali non costituiscono un caso di forza maggiore ai sensi del diritto comunitario ed ai fini del citato regolamento (CEE) n. 765/86. 18 Vista la soluzione della prima questione, la seconda questione sollevata dal giudice nazionale diviene irrilevante.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 19 Le spese sostenute dal governo del [OSCURATO:PERSONA], dal governo italiano e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione.

Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Sesta Sezione), pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla [OSCURATO:PERSONA]' s [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza 24 febbraio 1992, dichiara: Le circostanze descritte nelle questioni pregiudiziali non costituiscono un caso di forza maggiore ai sensi del diritto comunitario ed ai fini del regolamento (CEE) della Commissione 14 marzo 1986, n. 765, relativo alle modalità di vendita del burro delle scorte d' intervento, per l' esportazione verso determinate destinazioni.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61992J0124 - IT Avis juridique important | 61992J0124 SENTENZA DELLA CORTE (SESTA SEZIONE) DEL 13 OTTOBRE 1993. - [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]'S [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA C-124/92. raccolta della giurisprudenza 1993 pagina I-05061 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ Agricoltura ° Organizzazione comune dei mercati ° Regime di cauzione ° [OSCURATO:PERSONA] maggiore ° Nozione ° Modifica in un paese a commercio di Stato della normativa che stabilisce i requisiti di qualità da applicare ai prodotti importati ° Impossibilità di effettuare un' operazione di esportazione che ha comportato la costituzione di cauzioni ° Mancanza di forza maggiore (Regolamento della Commissione n. 765/86) [OSCURATO:PERSONA]' ambito dei regolamenti adottati in materia agricola la nozione di forza maggiore tiene conto della particolare natura dei rapporti di diritto pubblico intercorrenti fra gli operatori economici e l' amministrazione nazionale, nonché delle finalità di tale normativa; detta nozione non è limitata a quella di impossibilità assoluta, ma va estesa alle circostanze estranee all' operatore interessato, anomale e imprevedibili, le cui conseguenze avrebbero potuto essere evitate solo a costo di sacrifici eccessivi, nonostante l' uso della massima diligenza. La modifica della normativa di uno Stato terzo che disciplina la qualità dei prodotti che vi sono importati, a seguito della quale non si è potuta effettuare un' esportazione verso detto Stato terzo prevista da un operatore economico e che ha comportato dal canto suo alcuni impegni, quale la formazione di una garanzia nell' ambito del regime di aggiudicazione previsto dal regolamento n. 765/86, relativo alle modalità di vendita del burro delle scorte d' intervento, per l' esportazione verso determinate destinazioni, dev' essere considerata una circostanza estranea a detto operatore. Tuttavia, trattandosi di esportazioni a destinazione di un paese a commercio di Stato, non si può considerare che si tratta di un evento straordinario e imprevedibile. Al contrario, detta modifica costituisce un rischio commerciale ordinario nell' ambito delle operazioni con un ente di detto Stato, direttamente soggetto alla sovranità statale. Gli operatori che partecipano a siffatte operazioni sostengono il rischio che lo Stato da cui dipende l' ente commerciale in questione modifichi improvvisamente, anche dopo un lunghissimo periodo di continuità, con atto sovrano, la normativa sull' importazione dei prodotti venduti a detto ente. L' operatore avveduto, che non può ignorare detto rischio e che è libero di scegliere i suoi contraenti commerciali, deve adottare le adeguate precauzioni, garantendosi mediante clausole contrattuali, ovvero stipulando un contratto di assicurazione specifico. Qualora ciò non sia possibile, ma comunque si impegni contrattualmente, egli assume un rischio di cui deve subire le conseguenze. [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-124/92, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dalla [OSCURATO:PERSONA]' s [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) della [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA], nella causa dinanzi ad essa pendente tra 1) [OSCURATO:PERSONA] 2) [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] SA e [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA], domanda vertente sull' interpretazione del regolamento (CEE) della Commissione 14 marzo 1986, n. 765, relativo alle modalità di vendita del burro delle scorte d' intervento, per l' esportazione verso determinate destinazioni (GU L 72, pag. 11), LA CORTE (Sesta Sezione), composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione, M. Diez de Velasco, C.N. Kakouris, F.A. Schockweiler e P.J.G. Kapteyn, giudici, avvocato generale: C. Gulmann cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore viste le osservazioni scritte presentate: ° per la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] SA, dai signori D. Vaughan, QC, e D. Anderson, barrister; ° per il governo del [OSCURATO:PERSONA], dal signor J.E. Collins, assistente del [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente, assistito dal signor A. Macnab, barrister; ° per il governo italiano, dal professor [OSCURATO:PERSONA], capo del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor P.G. Ferri, avvocato dello Stato; ° per la Commissione delle Comunità europee dai signori H.G. Crossland e C. Docksey, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti; vista la relazione d' udienza, sentite le osservazioni orali della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] SA, del governo del [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dal signor C. Vajda, barrister, assistito dal signor J. Collins, e della Commissione all' udienza del 29 aprile 1993, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 10 giugno 1993, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con ordinanza 24 febbraio 1992, pervenuta alla Corte il 16 aprile successivo, la [OSCURATO:PERSONA]' s [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] ha sottoposto, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, varie questioni pregiudiziali relative all' interpretazione del regolamento (CEE) della Commissione 14 marzo 1986, n. 765, relativo alle modalità di vendita del burro delle scorte d' intervento, per l' esportazione verso determinate destinazioni (GU L 72, pag. 11). 2 Dette questioni sono state sollevate nell' ambito di una lite fra le società [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la "ABBC") e la [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la "[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]"), da una parte, e l' [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: l' "IBAP"), dall' altra, vertente sul diniego di quest' ultima di svincolare la cauzione di gara istituita a norma dell' art. 6 del citato regolamento (CEE) n. 765/86. 3 Con contratto stipulato il 16 settembre 1985 la società [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] si impegnava a vendere 15 000 t di butteroil alla Prodintorg, ente commerciale sovietico. Tra le clausole contrattuali era inclusa la convenzione che il butteroil corrispondesse alle caratteristiche descritte nell' allegato I. 4 L' 8 aprile 1986 l' ABBC rispondeva ad un bando di gara particolare dell' IBAP presentando un' offerta per 11 000 t di burro salato, corredata dell' impegno scritto di esportare detto burro nell' Unione Sovietica, previa una trasformazione in butteroil. L' offerta era presentata nell' ambito di un accordo concluso tra l' ABBC e l' [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], secondo il quale l' ABBC si impegnava a fornire burro all' [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], onde far adempiere il contratto tra quest' ultima e la Prodintorg, e a versare la cauzione di gara prescritta dal citato regolamento (CEE) n. 765/86. 5 Il 14 aprile 1986 l' IBAP informava l' ABBC che le erano state aggiudicate le 11 000 t di burro salato. Tale burro presentava le caratteristiche necessarie per la trasformazione in butteroil secondo i parametri tecnici sovietici vigenti, nonché secondo le condizioni del contratto tra la [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] e la Prodintorg. Tuttavia, a decorrere dal 5 maggio 1986, le autorità sovietiche modificavano i requisiti qualitativi per il butteroil importato vigenti sin dal 1955. Il burro ottenuto dall' ABBC, non rispondendo ai nuovi criteri, non poteva più essere importato nell' Unione Sovietica. 6 Né l' [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] né l' ABBC erano state messe al corrente dell' avvenuta modifica dei requisiti qualitativi. Con lettera 26 novembre 1986 l' ABBC dichiarava all' IBAP che, per ragioni di forza maggiore, le era stato impossibile l' adempimento del contratto di esportazione e chiedeva all' IBAP stessa la restituzione della cauzione. Con lettera 2 dicembre 1986, l' IBAP rispondeva che, siccome non si era proceduto al prelievo del burro entro il 1 dicembre, come prescritto dall' art. 10, n. 1, del regolamento n. 765/86, la cauzione di gara veniva incamerata per il suo intero ammontare, a norma dell' art. 6, n. 1, del medesimo regolamento. Con lettera 2 febbraio 1989, l' IBAP reclamava la garanzia versata dall' ABBC. 7 Il 19 aprile 1990 l' ABBC e l' [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] promuovevano un' azione contro l' IBAP dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA]' s [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) della [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA], sostenendo che, per ragioni di forza maggiore, la cauzione di gara non era incamerata. 8 In presenza di tali circostanze, il giudice adito ha invitato la Corte di giustizia delle Comunità europee a pronunciarsi in via pregiudiziale sulle seguenti questioni: "1) Se sussista forza maggiore ai sensi del diritto comunitario e sotto il profilo del regolamento della Commissione (CEE) n. 765/86 allorché: a) un' offerta in risposta ad un bando comunitario di gara per l' acquisto di burro a norma del regolamento (CEE) n. 765/86 è corredata dell' impegno scritto, conformemente a detto regolamento, che il burro sarà trasformato in butteroil ed esportato dall' area comunitaria in un determinato paese terzo; b) l' offerta è stata accettata dall' ente nazionale di intervento; c) le autorità competenti del paese terzo, in applicazione delle norme di legge ivi vigenti, hanno in seguito modificato i requisiti di qualità per il butteroil importato in modo da rendere impossibile (nonostante la diligenza impiegata dal potenziale esportatore) la produzione di butteroil conforme a detti requisiti a partire dal burro acquistato mediante aggiudicazione della gara, in modo da poterlo esportare in quel paese assolvendo gli impegni assunti; d) la modifica dei requisiti di qualità non è stata né pubblicata né comunicata all' interessato o potenziale esportatore in tempo utile ed ha costituito per lo stesso un evento imprevedibile. 2) Qualora la questione n. 1 sia risolta affermativamente, se nella fattispecie la forza maggiore impedisca l' incameramento della cauzione versata a norma del regolamento della Commissione (CEE) n. 765/86, in particolare della cauzione di gara versata a norma dell' art. 6, n. 1, del regolamento". 9 Per una più ampia illustrazione dell' ambito normativo e degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento, nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte. Sulla prima questione 10 Al fine di risolvere la prima questione occorre ricordare innanzi tutto che, secondo la giurisprudenza costante della Corte, la nozione di forza maggiore non ha il medesimo contenuto nei diversi settori d' applicazione del diritto comunitario. Essa va pertanto definita in funzione del contesto giuridico nel quale è destinata a produrre i suoi effetti. 11 Occorre ricordare, inoltre, che la nozione di forza maggiore nell' ambito dei regolamenti adottati in materia agricola tiene conto della particolare natura dei rapporti di diritto pubblico intercorrenti fra gli operatori economici e l' amministrazione nazionale, nonché delle finalità di tale normativa. Ne deriva che la nozione di forza maggiore non è limitata a quella di impossibilità assoluta, ma va estesa alle circostanze estranee all' operatore interessato, anomale e imprevedibili, le cui conseguenze avrebbero potuto essere evitate solo a costo di sacrifici eccessivi, nonostante l' uso della massima diligenza (v., fra l' altro, sentenza 17 dicembre 1970, causa 11/70, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1125). 12 La modifica da parte di uno Stato terzo della normativa che disciplina la qualità dei prodotti d' importazione, che non consente di realizzare un' esportazione già prevista verso detto Stato, va considerata una circostanza estranea all' operatore interessato. 13 Tuttavia, nella fattispecie della causa principale, non si possono ritenere soddisfatte le altre condizioni stabilite dalla giurisprudenza della Corte. Infatti, un simile evento costituisce un rischio commerciale ordinario nell' ambito delle operazioni commerciali con un ente di un paese a commercio di Stato, direttamente soggetto alla sovranità statale. Come ha giustamente osservato la Commissione, gli operatori che partecipano a siffatte operazioni sostengono il rischio che lo Stato da cui dipende l' ente commerciale in questione modifichi successivamente con atto sovrano la normativa sull' importazione dei prodotti venduti a detto ente. 14 Le ricorrenti deducono altresì che la modifica della normativa sovietica deve essere considerata un evento straordinario e imprevedibile dato che siffatta normativa era restata in vigore durante trent' anni e la sua modifica è intervenuta senza essere preceduta da pubblicazioni o avvisi. 15 Tale argomento non può essere accolto. Un operatore avveduto, quando partecipa ad un' operazione commerciale riguardante prodotti destinati ad essere venduti in uno Stato terzo ad un ente quale quello descritto in precedenza, deve prevedere la modifica delle norme dello Stato d' importazione che determinano le condizioni relative alla qualità dei prodotti importati e da cui dipende l' esecuzione dell' operazione, anche se dette norme sono rimaste immutate durante un lungo periodo. 16 Si deve osservare inoltre che un operatore avveduto ° il quale del resto è perfettamente libero di scegliere i suoi contraenti commerciali in base all' interesse che essi possono suscitare ° deve del pari adottare le adeguate precauzioni incorporando una clausola idonea nel contratto, ovvero stipulando un contratto d' assicurazione specifico. Una tale cautela s' impone ancor più in un caso come quello della causa principale in quanto, secondo il citato regolamento (CEE) n. 765/86, il burro ottenuto dall' ABBC non può essere esportato verso destinazioni diverse dall' Unione Sovietica. Se, come sostengono le ricorrenti nella causa principale, non era possibile agire in tale modo in base al contratto di vendita concluso con l' ente commerciale interessato, tocca all' operatore che ha accettato il rischio subirne le conseguenze. 17 Occorre dunque rispondere alla [OSCURATO:PERSONA]' s [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] che le circostanze descritte nelle questioni pregiudiziali non costituiscono un caso di forza maggiore ai sensi del diritto comunitario ed ai fini del citato regolamento (CEE) n. 765/86. 18 Vista la soluzione della prima questione, la seconda questione sollevata dal giudice nazionale diviene irrilevante. Decisione relativa alle spese Sulle spese 19 Le spese sostenute dal governo del [OSCURATO:PERSONA], dal governo italiano e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Sesta Sezione), pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla [OSCURATO:PERSONA]' s [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza 24 febbraio 1992, dichiara: Le circostanze descritte nelle questioni pregiudiziali non costituiscono un caso di forza maggiore ai sensi del diritto comunitario ed ai fini del regolamento (CEE) della Commissione 14 marzo 1986, n. 765, relativo alle modalità di vendita del burro delle scorte d' intervento, per l' esportazione verso determinate destinazioni.
Sentenza Corte di giustizia UE/1993 — Fons Iuris — Fons Iuris