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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2026

Cassazione n. 15456/2026

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ORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOVisti gli atti.Esaminati il ricorso e l’ordinanza impugnata.1.

Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanzain preambolo, con cui la Corte di appello di Bari ha disposto la revoca del beneficiodella sospensione condizionale della pena connessole con sentenza del Giudicedell’udienza preliminare del Tribunale di Foggia in data 16 dicembre 2013;2. [OSCURATO:PERSONA] che l’unico motivo dedotto, in rito, è manifestamente infondatoposto che - come risulta dagli atti il cui accesso è consentito al Collegio in ragionedel vizio dedotto – la condannata all’epoca della fissazione dell’udienza ditrattazione davanti al Giudice dell’esecuzione era difesa da due avvocati (l’avv.[OSCURATO:PERSONA] e l’avv. [OSCURATO:PERSONA]), non avendo provveduto a revocarequello nominato per primo e regolarmente avvisato (l’avv. [OSCURATO:PERSONA]), ilquale, senza formulare alcuna eccezione aveva nominato suo sostituto in udienzaproprio il codifensore (l’avv. [OSCURATO:PERSONA]) non citato.Tanto posto non è rilevabile la dedotta nullità essendo pacifico che nelprocedimento camerale, l'omesso avviso di fissazione dell'udienza ad uno di duedifensori di fiducia dell'interessato integra una nullità a regime intermedio che, ovenon eccepita in udienza dal difensore di fiducia presente o, in sua assenza, daldifensore d'ufficio nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., èsanata, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. (Fattispecie in tema diprocedimento dinanzi al tribunale di sorveglianza) Sez. 1, n. 11232 del18/02/2020, Iannetti, Rv. 278815) e che, nel caso che ci occupa, dal verbaledell'udienza del 1° giugno 2023, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], presente, nulla ha dedotto inproposito;2.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conla condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso, in Roma 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOVisti gli atti.Esaminati il ricorso e l’ordinanza impugnata.1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanzain preambolo, con cui la Corte di appello di Bari ha disposto la revoca del beneficiodella sospensione condizionale della pena connessole con sentenza del Giudicedell’udienza preliminare del Tribunale di Foggia in data 16 dicembre 2013;2. [OSCURATO:PERSONA] che l’unico motivo dedotto, in rito, è manifestamente infondatoposto che - come risulta dagli atti il cui accesso è consentito al Collegio in ragionedel vizio dedotto – la condannata all’epoca della fissazione dell’udienza ditrattazione davanti al Giudice dell’esecuzione era difesa da due avvocati (l’avv.[OSCURATO:PERSONA] e l’avv. [OSCURATO:PERSONA]), non avendo provveduto a revocarequello nominato per primo e regolarmente avvisato (l’avv. [OSCURATO:PERSONA]), ilquale, senza formulare alcuna eccezione aveva nominato suo sostituto in udienzaproprio il codifensore (l’avv. [OSCURATO:PERSONA]) non citato.Tanto posto non è rilevabile la dedotta nullità essendo pacifico che nelprocedimento camerale, l'omesso avviso di fissazione dell'udienza ad uno di duedifensori di fiducia dell'interessato integra una nullità a regime intermedio che, ovenon eccepita in udienza dal difensore di fiducia presente o, in sua assenza, daldifensore d'ufficio nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., èsanata, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. (Fattispecie in tema diprocedimento dinanzi al tribunale di sorveglianza) Sez. 1, n. 11232 del18/02/2020, Iannetti, Rv. 278815) e che, nel caso che ci occupa, dal verbaledell'udienza del 1° giugno 2023, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], presente, nulla ha dedotto inproposito;2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conla condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso, in Roma 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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