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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 gennaio 2023

Cassazione n. 09274/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24700/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato [OSCURATO:EMAIL] presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] sportiva [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 582/2021 depositata il15/03/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. La presente controversia trae origine da un dec reto ingiuntivo emesso a favore di Autotrasport di [OSCURATO:PERSONA] e nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] SF Racing per il pagamento di € 17.290,36, in relazione a fatture inevase, derivanti da un contratto di noleggio di un'autovettura da competizione per la partecipazione al campionato Int. [OSCURATO:PERSONA] 2011.

L’[OSCURATO:PERSONA] sportiva proponeva opposizione, contestando la propria legittimazione passiva rispetto alla pretesa creditoria e deduceva che non esisteva alcun rapporto contrattuale con l'Autosport di [OSCURATO:PERSONA], deducendo che il contratto era stato sottoscritto in proprio dal Presidente dell'[OSCURATO:PERSONA] in carica, [OSCURATO:PERSONA], e non nella qualità di legale rappresentante dell'associazione.

Il Tribunale di Verona con la sentenza n. 2290/2013 rigettava l’opposizione.

2. Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] SF Racing proponeva appello, domandone la riforma e dunque la revoca del decreto ingiuntivo opposto, lamentando (per ciò che rileva nel giudizio di legittimità) l'erroneità delle valutazioni probatorie del Giudice di prime cure, in base alle quali aveva ritenuto infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, evidenziando che il contratto era riferibile unicamente a [OSCURATO:PERSONA] e non all'associazione. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] si costituiva nel giudizio di appello eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e domandando nel merito, il rigetto delle censure degli appellanti con conferma della sentenza di primo grado.

La Corte di Appello di Venezia rigettava l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. e accoglieva quella relativa al difetto di legittimazione passiva.

Riteneva che il contratto era stato sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA] personalmente in quanto non era rinvenibile all’interno del testo, e neppure nello scambio di corrispondenza, alcun riferimento alla qualifica di Presidente dell'[OSCURATO:PERSONA] SF Racing.

Doveva, quindi, ritenersi che il contratto era stato concluso da quest'ultimo in proprio e non nella qualità di Presidente dell'[OSCURATO:PERSONA].

3. Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di rappresentante legale di Autosport propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.

Considerato che: 4.Con il primo ed unico motivo di ricorso, la ricorrente lamen ta ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 38 c.c., censurando la sentenza del giudice dell’appello nella parte in cui ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva dell'[OSCURATO:PERSONA] FC Racing. [OSCURATO:PERSONA] denuncia che ilcontratto era stato stipulato in favore della SF Racing, dato che la società partecipava alle competizioni, e che gli stessi testimoni avevano avuto modo di confermare che ‘il sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva posto in essere un’attività che aveva obbligato sé stesso e laSF Rancing’.

5. Il ricorso è inammissibile poiché la ricorrente sollecita una diversa valutazione del quadro probatorio, alternativa a quella del Giudice di Appello e preclusa in sede di legittimità.

Inoltre, nel motivo di ricorso non risulta specificatamente impugnata la ratio decidendi della sentenza (cfr. pag. 11 della sentenza impugnata) secondo cui non è stato provato che la parte abbia agito in nome e per conto dell’associazione, avendo il ricorrentefatto erroneamente valere in sede di censura il pr incipio di apparenza. 6.L’indefensio degli intimati non richiede la condanna alle spese.

7. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez.

U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez.

U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24700/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato [OSCURATO:EMAIL] presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] sportiva [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 582/2021 depositata il15/03/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La presente controversia trae origine da un dec reto ingiuntivo emesso a favore di Autotrasport di [OSCURATO:PERSONA] e nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] SF Racing per il pagamento di € 17.290,36, in relazione a fatture inevase, derivanti da un contratto di noleggio di un'autovettura da competizione per la partecipazione al campionato Int. [OSCURATO:PERSONA] 2011. L’[OSCURATO:PERSONA] sportiva proponeva opposizione, contestando la propria legittimazione passiva rispetto alla pretesa creditoria e deduceva che non esisteva alcun rapporto contrattuale con l'Autosport di [OSCURATO:PERSONA], deducendo che il contratto era stato sottoscritto in proprio dal Presidente dell'[OSCURATO:PERSONA] in carica, [OSCURATO:PERSONA], e non nella qualità di legale rappresentante dell'associazione. Il Tribunale di Verona con la sentenza n. 2290/2013 rigettava l’opposizione. 2. Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] SF Racing proponeva appello, domandone la riforma e dunque la revoca del decreto ingiuntivo opposto, lamentando (per ciò che rileva nel giudizio di legittimità) l'erroneità delle valutazioni probatorie del Giudice di prime cure, in base alle quali aveva ritenuto infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, evidenziando che il contratto era riferibile unicamente a [OSCURATO:PERSONA] e non all'associazione. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] si costituiva nel giudizio di appello eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e domandando nel merito, il rigetto delle censure degli appellanti con conferma della sentenza di primo grado. La Corte di Appello di Venezia rigettava l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. e accoglieva quella relativa al difetto di legittimazione passiva. Riteneva che il contratto era stato sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA] personalmente in quanto non era rinvenibile all’interno del testo, e neppure nello scambio di corrispondenza, alcun riferimento alla qualifica di Presidente dell'[OSCURATO:PERSONA] SF Racing. Doveva, quindi, ritenersi che il contratto era stato concluso da quest'ultimo in proprio e non nella qualità di Presidente dell'[OSCURATO:PERSONA]. 3. Avverso tale sentenza, [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di rappresentante legale di Autosport propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. Considerato che: 4.Con il primo ed unico motivo di ricorso, la ricorrente lamen ta ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 38 c.c., censurando la sentenza del giudice dell’appello nella parte in cui ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva dell'[OSCURATO:PERSONA] FC Racing. [OSCURATO:PERSONA] denuncia che ilcontratto era stato stipulato in favore della SF Racing, dato che la società partecipava alle competizioni, e che gli stessi testimoni avevano avuto modo di confermare che ‘il sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva posto in essere un’attività che aveva obbligato sé stesso e laSF Rancing’. 5. Il ricorso è inammissibile poiché la ricorrente sollecita una diversa valutazione del quadro probatorio, alternativa a quella del Giudice di Appello e preclusa in sede di legittimità. Inoltre, nel motivo di ricorso non risulta specificatamente impugnata la ratio decidendi della sentenza (cfr. pag. 11 della sentenza impugnata) secondo cui non è stato provato che la parte abbia agito in nome e per conto dell’associazione, avendo il ricorrentefatto erroneamente valere in sede di censura il pr incipio di apparenza. 6.L’indefensio degli intimati non richiede la condanna alle spese. 7. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione. P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato art. 13. Così deciso in
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