Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1983
ECLI:EU:C:1983:166
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61982C0230
CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA] 9 GIUGNO 1983 (
1
)
[OSCURATO:PERSONA] Presidente,
signori Giudici,
Dovete decidere sul ricorso proposto, il 2 febbraio 1982, da [OSCURATO:PERSONA] contro la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, perché fosse annullato il rigetto della sua domanda di reinquadramento.
I —
Gli antefatti sono i seguenti:
[OSCURATO:PERSONA] faceva pubblicare nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 22 marzo 1977 il bando COM/LA/150 per un concorso generale per esami al fine di costituire una riserva di traduttori aggiunti (lingua principale: tedesco, francese o italiano) da inquadrare nei gradi LA 8 ed LA 7 del ruolo linguistico.
Oltre alle condizioni generali di ammissione, il bando precisava la natura delle funzioni: traduttore aggiunto, traduzione di testi di carattere giuridico, economico, amministrativo e tecnico, e lo stipendio base in franchi belgi.
[OSCURATO:PERSONA] sosteneva con successo gli esami e veniva inclusa nell'elenco di riserva.
II 14 aprile 1980, con decisione della [OSCURATO:PERSONA], veniva nominata traduttrice in prova ed inquadrata al grado LA 7, 3
o
scatto, in seguito all'avviso di posto vacante COM/1078/78 che comprendeva in particolare le seguenti indicazioni:
«Categoria e carriera: LA 7/LA 6
Natura delle funzioni:
traduttore
—
traduzione di testi di qualsiasi natura per gli uffici della [OSCURATO:PERSONA]».
Essa veniva assegnata alla direzione generale «personale ed amministrazione», servizio di traduzione a medio e lungo termine, con effetto dal 3 marzo 1980.
Il 26 novembre 1980, veniva nominata in ruolo con effetto dal 3 dicembre 1980.
Il 22 aprile 1981, essa chiedeva la revisione del suo inquadramento in LA 6/3.
Il 9 luglio 1981, essa aveva conferma del ricevimento della domanda e, con nota 12 novembre 1981, il Comitato d'inquadramento le comunicava di aver ritenuto di «essere in grado di raccomandare alla autorità competente di modificare l'inquadramento iniziale attribuitole, dal grado LA 7, 3
o
scatto, al grado LA 6, 3
o
scatto».
Tuttavia, il 24 novembre 1981, veniva informata dal direttore generale del personale e dell'amministrazione dell'impossibilità statutaria di effettuare tale inquadramento.
Il 5 febbraio 1982, essa proponeva all'autorità che ha il potere di nomina un «reclamo precontenzioso ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto».
Il 17 settembre 1982, [OSCURATO:PERSONA] veniva informata del rigetto del reclamo.
Con ricorso registrato nella cancelleria della Corte di giustizia il 3 settembre, essa ha proposto il presente ricorso a sostegno del quale deduce quattro motivi:
—
violazione del principio di parità di trattamento,
—
violazione del principio di non discriminazione,
—
trasgressione dell'art. 5 dello Statuto,
—
illegittimità in senso ampio e trasgressione del legittimo affidamento.
[OSCURATO:PERSONA] ha concluso per il rigetto del ricorso.
II —
[OSCURATO:PERSONA] non viene contestata. Si può quindi procedere all'esame del merito.
III —
A.
La relativa complessità della , causa sottopostavi dipende dalle seguenti circostanze :
1.
Nel 1977, al momento in cui [OSCURATO:PERSONA] ha superato gli esami del concorso bandito al fine di costituire una riserva di traduttori
aggiunti
la carriera comprendeva i gradi LA 8 ed LA 7 del ruolo linguistico. Si poteva tener conto della preparazione e dell'esperienza specifica del candidato per concedergli, in via eccezionale, lo stipendio base corrispondente al grado LA 7, 3
o
scatto.
La carriera di
traduttore
comprendeva allora i gradi LA 6 ed LA 5.
2.
Nel 1980, all'atto della nomina come traduttrice in prova, la carriera di traduttore aggiunto comprendeva
solo il grado LA 8 e
quella di «traduttore» abbracciava i gradi LA 7 ed LA 6 in seguito al regolamento del Consiglio 2 maggio 1978, n. 912, che modificava lo Statuto del personale delle Comunità europee.
3.
Va ricordato infine che, in via eccezionale, le disposizioni della decisione della [OSCURATO:PERSONA], relative ai criteri da applicare alla nomina nel grado ed all'inquadramento nello scatto all'atto dell'assunzione, consentivano all'autorità che ha il potere di nomina di nominare il candidato prescelto nel grado superiore della carriera base e di quelle intermedie, se ciò era giustificato da un'esperienza professionale di almeno un anno in LA 7 nonché di concedere un abbuono di scatto al massimo di 48 mesi.
Si desume da questi vari elementi che siamo di fronte ad un concorso bandito nel 1977, quando vigevano determinate disposizioni, e ad una nomina avvenuta nel 1980 sotto una nuova disciplina, con la peculiarità che, osservando rigorosamente i principi, i vincitori di uno stesso concorso, potrebbero essere soggetti all'una o all'altra normativa a seconda della data di assunzione.
B —
1.
Essendo stata nominata il 14 aprile 1980 — cioè successivamente al regolamento del Consiglio 2 maggio 1978, n. 912 — in seguito ad un concorso bandito al fine di costituire una riserva di «traduttori
aggiimti
», [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto tutt'al più essere assunta ad un posto di traduttore aggiunto inquadrato in LA 8, solo grado esistente, e fruire di un abbuono d'anzianità.
Un inquadramento del genere avrebbe costituito una discriminazione a suo danno in quanto altri vincitori con gli stessi requisiti di preparazione e d'anzianità erano stati nominati al grado LA 7 prima del 4 maggio, data in cui è entrato in vigore il regolamento summenzionato.
[OSCURATO:PERSONA] sostiene, mi sembra con ragione, che rifiutando di effettuare una discriminazione del genere e tenendo conto del principio del legittimo affidamento, essa ha deciso, in via eccezionale, di assumere [OSCURATO:PERSONA] ad un posto di grado LA 7 concedendole il 3
o
scatto, inquadramento cui poteva aspirare presentandosi nel 1977 agli esami di concorso di traduttore
aggiimto.
Ora, nel 1980, all'atto della nomina, solo un posto di
traduttore
consentiva l'assunzione in LA 7/3, posto dichiarato vacante con gli avvisi COM/1073-1079/78.
2.
La decisione così adottata non ha l'effetto di conferire a [OSCURATO:PERSONA] le competenze relative al posto di traduttore richieste dai vincitori del concorso per tale impiego-tipo, il livello delle cui prove è necessariamente superiore a quello dei concorsi di traduttore aggiunto. Essa non ha neppure avuto l'effetto di assimilare le due qualifiche che restano completamente distinte.
Essa ha tutt'al più compensato, dal punto di vista dell'inquadramento, la situazione discriminatoria che sarebbe risultata per [OSCURATO:PERSONA] dall'applicazione rigorosa delle nuove disposizioni successive al regolamento n. 912/78 che avrebbe portato ad inquadrarla in LA 8.
3.
Chiedendo l'inquadramento iniziale in LA 6, 3
o
scatto, solo perché è stata assunta in un posto di «traduttore» e pertanto le dovevano essere applicate le disposizioni della decisione della [OSCURATO:PERSONA] relative ai criteri da seguire per la nomina nel grado e per l'inquadramento nello scatto all'atto dell'assunzione, la ricorrente sollecita di fatto una discriminazione a suo favore, ma a danno dei vincitori dello stesso concorso COM/LA/150, assunti prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 912/78 come traduttori aggiunti inquadrati in LA 7 e che si trovano quindi nell'impossibilità di chiedere il riinquadramento come traduttori in LA 6.
4.
Nella fattispecie, ed in via eccezionale, la [OSCURATO:PERSONA] ha potuto adottare la decisione d'inquadramento in LA 7, 3
o
scatto, proprio per osservare il principio d'uguaglianza dei dipendenti minacciato dal solo gioco delle date d'assunzione, anteriori o successive all'entrata in vigore del testo modificato.
Sarebbe stato certo auspicabile che disposizioni transitorie fossero contenute nel regolamento n. 912/78, la cui adozione comportava ipso facto fra i traduttori aggiunti disparità di trattamento dovute esclusivamente alla loro data di assunzione. Tale constatazione è tuttavia anch'essa ininfluente per dimostrare la trasgressione del principio di uguaglianza fra dipendenti posti in situazioni analoghe di cui si lamenta [OSCURATO:PERSONA], in quanto la [OSCURATO:PERSONA] si è adoperata ad inquadrarla nello stesso modo dei vincitori in situazioni simili alla sua.
Il principio fondamentale di uguaglianza fra dipendenti che si trovano in situazioni simili (
2
) osta nella fattispecie all'applicazione automatica dell'art. 5, n. 3.
Le suddette considerazioni mi consentono di concludere per il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e perché le spese siano poste a suo carico.
(
1
) Traduzione dal francese.
(
2
) Sentenza 31 maggio 1979, causa
156/78, Newth, Race. 1979, pagg. 1952-1953
.