Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2009
ECLI:EU:F:2009:142
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]
(Terza Sezione)
21 ottobre 2009
Causa F‑74/08
[OSCURATO:PERSONA]Jørgensen
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«[OSCURATO:PERSONA] pubblica – Funzionari – Imposta comunitaria – Calcolo – Cumulo dell’importo della retribuzione personale e della pensione di reversibilità – Modalità di riscossione dell’imposta – Data del prelievo»
Oggetto:
Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale la sig.ra [OSCURATO:PERSONA]Jørgensen chiede, in primo luogo,
l’annullamento della decisione dell’autorità che ha il potere di nomina del 20 maggio 2008, recante rigetto del suo reclamo
contro le modalità di calcolo e di riscossione dell’imposta comunitaria dovuta sulla sua pensione di reversibilità, nonché,
per quanto necessario, l’annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] del 16 ottobre 2007, con cui le è stata concessa tale
pensione nella misura in cui quest’ultima decisione stabilisce le menzionate modalità; in secondo luogo, l’accertamento dell’illegittimità
degli artt. 3 e 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) del Consiglio 29 febbraio 1968, n. 260, relativo alle condizioni e
alla procedura d’applicazione dell’imposta a profitto delle Comunità europee (GU L 56, pag. 8), quale modificato, da ultimo,
dal regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 14 maggio 2008, n. 420, che adegua a decorrere dal 1° luglio 2007 le retribuzioni
e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee (GU L 127, pag. 1), nella parte in cui tali disposizioni
prevedono il cumulo della pensione di reversibilità concessa ad un funzionario con lo stipendio di quest’ultimo per il calcolo
dell’imposta comunitaria.
Decisione:
Il ricorso è respinto. La ricorrente sopporterà le proprie spese e le spese della [OSCURATO:PERSONA]. Il Consiglio dell’Unione europea,
interveniente a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA], sopporterà le proprie spese.
Massime
1.
Ricorso di annullamento – Competenza del giudice comunitario – Domanda di annullamento di un atto individuale che arreca pregiudizio
– Incompetenza del giudice comunitario ad accertare l’illegittimità di una disposizione di portata generale nel dispositivo
delle sue sentenze
(Art. 230 CE)
2.
Funzionari – Pensioni – Pensione di reversibilità
(Statuto dei funzionari, art. 79; allegato VIII, art. 17; regolamento del Consiglio n. 260/68, artt. 2, 3, n. 1, 4 e 8)
3.
Funzionari – Imposta sugli stipendi – Applicazione di aliquote diverse alle diverse fasce di reddito
(Regolamento del Consiglio n. 260/68, art. 4)
4.
Funzionari – Pensioni – Pensione di reversibilità
(Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, art. 13; regolamento del Consiglio n. 260/68, artt. 3 e
4)
1.
Anche se, nell’ambito di una domanda di annullamento di un atto individuale che arreca pregiudizio, il giudice comunitario
è effettivamente competente ad accertare in via incidentale l’illegittimità di una disposizione di portata generale su cui
si fonda l’atto impugnato, il Tribunale non è invece competente ad eseguire accertamenti del genere nel dispositivo delle
sue sentenze.
(v. punto 37)
2.
Il sistema fiscale comunitario prevede un’imposta progressiva che tiene conto di tutti gli emolumenti di ciascun beneficiario
per calcolare la base imponibile. In tal senso, l’art. 4 del regolamento n. 260/68, relativo alle condizioni e alla procedura
d’applicazione dell’imposta a profitto delle Comunità europee, stabilisce che l’imposta è calcolata sull’ammontare imponibile
ottenuto in applicazione dell’art. 3, il quale prevede, al suo n. 1, che «[l]’imposta è dovuta mensilmente sugli stipendi,
salari ed emolumenti di qualsiasi natura versati dalle Comunità ad ogni persona soggetta all’imposta». La base imponibile
soggetta all’imposta comunitaria è dunque costituita dalla somma degli stipendi, dei salari ed altri emolumenti di origine
comunitaria versati a ciascun soggetto passivo.
L’art. 79 dello Statuto e l’art. 17 del suo allegato VIII relativi alla pensione di reversibilità non contengono alcuna deroga
alla regola generale del cumulo degli emolumenti per il calcolo dell’imposta comunitaria. Infatti, anche se queste disposizioni
stabiliscono l’ammontare, al lordo dell’imposta, della pensione di reversibilità in relazione alla carriera del coniuge predeceduto,
tale pensione rappresenta, a favore del coniuge superstite, un reddito sostitutivo destinato a compensare la perdita dei redditi
del coniuge deceduto. Pertanto essa costituisce un emolumento versato dalle Comunità, ai sensi dell’art. 3, n. 1, del regolamento
n. 260/68, di cui il coniuge superstite è direttamente beneficiario ai sensi dell’art. 2 dello stesso regolamento. Qualora
il detto coniuge sia pure funzionario, egli è soggetto anche all’imposta comunitaria sul suo stipendio ai sensi delle stesse
disposizioni. Di conseguenza, l’imposta dovuta da quest’ultimo è appunto quella calcolata conformemente all’art. 3, n. 1,
e all’art. 4 del regolamento n. 260/68, mentre la base imponibile è rappresentata dalla somma del detto stipendio e del detto
emolumento versati mensilmente.
In mancanza di disposizioni derogatorie espresse relative alle pensioni di reversibilità, la regola del cumulo deve applicarsi
al versamento simultaneo di uno stipendio e di una siffatta pensione. Tale conclusione non può essere rimessa in discussione
per il fatto che i versamenti al detto funzionario del suo stipendio, il 15 di ogni mese, e della sua pensione di reversibilità,
a termine scaduto, non sono simultanei, dato che il regolamento n. 260/68 non subordina l’applicazione della regola del cumulo
al versamento in una sola volta di tutti gli emolumenti. In particolare, il suo art. 3, n. 1, dispone che «[l]’imposta è dovuta
mensilmente sugli stipendi, salari ed emolumenti», di modo che l’imposta è calcolata in relazione all’insieme delle somme
versate durante tale periodo. Infine, l’art. 8 del regolamento n. 260/68, ai sensi del quale «[l]’imposta è riscossa mediante
ritenuta diretta», fissa soltanto una modalità di riscossione dell’imposta.
(v. punti 48, 49 e 52-56)
Riferimento:
Tribunale di primo grado: 1° dicembre 1994, causa T‑502/93, Coen‑Porisini/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑303 e II‑949, punti 22,
28 e 29)
3.
L’applicazione di aliquote diverse alle diverse fasce di reddito previste dall’art. 4 del regolamento n. 260/68, relativo
alle condizioni e alla procedura d’applicazione dell’imposta a profitto delle Comunità europee, non impedisce che sia riscossa
una sola quota d’imposta gravante sui redditi globali, senza distinzione, dato che la percentuale della detta quota aumenta
nella misura in cui i redditi complessivi del contribuente raggiungono una fascia più elevata.
(v. punto 64)
4.
Affidando al Consiglio il compito di fissare, in particolare, le condizioni alle quali i funzionari europei sono soggetti
ad imposta, a profitto delle Comunità, su tutti gli stipendi, i salari e gli emolumenti versati da queste ultime ed esentando
parallelamente da ogni imposta nazionale gli stessi stipendi, salari ed emolumenti, l’art. 13 del Protocollo sui privilegi
e sulle immunità delle Comunità europee ha istituito un regime fiscale che riguarda specificamente i dipendenti delle Comunità.
Questo regime, con la sua uniformità e autonomia rispetto alle legislazioni fiscali nazionali, è volto a garantire una parità
di trattamento tra i funzionari delle Comunità. La qualità di funzionario europeo è dunque un criterio pertinente per distinguere
la situazione fiscale di un funzionario del genere da quella delle persone che non beneficiano di una retribuzione comunitaria.
(v. punti 73 e 74)
Riferimento:
Corte: 16 dicembre 1960, causa 6/60, Humblet/État belge (Racc. pag. 1095); 3 luglio 1974, causa 7/74, Brouerius van Nidek
(Racc. pag. 757, punto 11); 3 marzo 1988, causa 85/86, [OSCURATO:PERSONA]/BEI (Racc. pag. 1281, punto 23), e 22 marzo 2007, causa
C‑437/04, [OSCURATO:PERSONA]/Belgio (Racc. pag. I‑2513, punto 61)