CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 febbraio 2025
Cassazione n. 22185/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto: --che la Corte d'appello di L'Aquila, con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha parzialmente riformato, in punto di trattamento sanzionatorio, la sentenza del 22/11/2023 del Gip del Tribunale di Chieti, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1 e comma 4, del d.P.R. 309 del 1990, confermando la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in anni due, mesi dieci di reclusione ed euro 14.000 di multa t.,x) e rideterminando la pena nei confronti nei confronti di ttuestultimolin anni quattro, mesi due di reclusione ed euro 20.000,00 di multa; --che gli imputati hanno proposto due distinti ricorsi per cassazione, proponendo entrambi ciAz. un unico rnotivp cpn il quale‘Rondinella ha dedotto la manifesta illogicità della motiv9zione in 6k, etn m-e-e ree— ordine jlJrichiesta di riduzione della pena e II revoca delle pene accessorie,- Cozzolino il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. --che, che il motivo dedotto da Rondinella è inammissibile posto che, ne,lla, specie la Corte territoriale ha messo in evidenza, con motivazione insindacabile, i criteri correttamente adottati per la quantificazione della pena che hanno condotto il giudice, nell'esercizio del potere ex art 133 cod. pen., a ritenere congrua la pena irrogata dal Tribunale tenuto conto delle modalità dell'azione, del contributo concorsuale fornito dall'imputato alla commissione del reato, dell'intensità dell'elemento psicologico e delle caratteristiche soggettive degli autori; --che, altrettanto congrua appare la durata delle pene accessorie, avendo gli imputati commesso il fatto avvalendosi dell'uso di autovetture; --che, inammissibile è anche il motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] posto che la Corte di appello ha condruamente motivato in ordine al mancató riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche tenuto conto delle modalità della condotta e della personalità negativa dell'imputato; --che i ricorsi, conseguentemente, devono essere dichiarati inammissibili; --che, a norma dell'art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti ( Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila ciascuno; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025 Il Presidente ariar