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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 00308/2022

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030 [OSCURATO:PERSONA] 7? SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE Il Presidente ha pronunciato il seguente DECRETO CAsb fv.

O O 5 o 8 sul ricorso iscritto al n. 8561/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro [OSCURATO:SOCIETA]. con unico socio, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via dei [OSCURATO:PERSONA], n. 48, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; $/ avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Sicilia n. 156/25/15, pronunciata 1)'4 i/.‘ con riferimento all'atto impasitivo n.

TY303A300270/2010. fr» Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, 'ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA] Roma [OSCURATO:PERSONA].LERIA 1 OEN 2021 ..... •••••••••• [OSCURATO:PERSONA] iere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
030 [OSCURATO:PERSONA] 7? SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE Il Presidente ha pronunciato il seguente DECRETO CAsb fv. O O 5 o 8 sul ricorso iscritto al n. 8561/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro [OSCURATO:SOCIETA]. con unico socio, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via dei [OSCURATO:PERSONA], n. 48, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; $/ avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Sicilia n. 156/25/15, pronunciata 1)'4 i/.‘ con riferimento all'atto impasitivo n. TY303A300270/2010. fr» Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con la quale l'Agenzia delle entrate dà atto che la parte contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata della controversia, corredata della documentazione prescritta ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ha provveduto al versamento di quanto dovuto ai fini della suddetta definizione; rilevato inoltre che, entro il 31 dicembre 2020, nessuno ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, 'ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA] Roma [OSCURATO:PERSONA].LERIA 1 OEN 2021 ..... •••••••••• [OSCURATO:PERSONA] iere
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