CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 22977/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]De [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 11/11/2024 della Corte d'appello di MessinaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Presidente;udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore LUIGI GIORDANOche ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione, con delega scritta depositata inudienza, dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di Comune di [OSCURATO:PERSONA](parte civile) che chiede il rigetto dei ricorsi e si riporta alle conclusioni scrittedepositate in atti.udito per tutti gli imputati, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], anche in sost.avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], conclude riportandosi ai motivi di ricorso chiedendo inparticolare che sia dichiarata la prescrizione dei reati.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 11 novembre 2024, la Corte d’appello di Messina,in parziale riforma della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], haassolto gli imputati dal reato di cui al capo 2) perché il fatto non sussiste e, previarideterminazione della pena, ha confermato, nel resto, la sentenza di condannanei loro confronti in relazione ai reati di cui agli artt. 110 cod.pen. e 44 lett. c)d.P.R. n. 380 del 2001 (capo 1), artt. 93,94 e 95 del medesimo decreto (capo 3)e artt. 110 cod.pen. e 181 comma 1 d.lvo n. 42 del 2004 (capo 4), per avererealizzato, senza permesso di costruire e in zona sottoposta a vincolopaesaggistico e sismico, in area con destinazione urbanistica campeggio, duefabbricati aventi strutture portanti orizzontali e verticali in legno lamellare, fissatial suolo con piastra metallica imbullonata su massetto in conglomerato cementizio,con pareti in cartongesso e copertura in legno, per una superficie di mq. 53,40ciascuna, nonché due verande con coperture in legno e tegole poggiate su pilastriin legno ancorate al suolo e imbullonate al massetto di conglomerato cementizio,verande ancorate alle predette strutture, sviluppanti una superficie di metriquadrati 26,00. Fatti accertati il 16/05/2018.2. Avverso la sentenza gli imputati, a mezzo dei loro difensori, hannoproposto ricorsi per cassazione e ne hanno chiesto l’annullamento deducendo iseguenti motivi enunciati nei limiti di cui all’art. 173 disp. attu. cod.proc.pen.2.1. L’avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], deduce tre motividi ricorso.- Violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. in relazioneal vizio di motivazione apparente sulla partecipazione, ex art. 110 cod.pen., dellaricorrente nel reato ritenuta nella qualità di comodataria e come tale utilizzatricedelle opere realizzate.- Violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazioneagli artt. 157 e ss. cod.pen. e legge n. 103 del 2017, e legge n. 3 del 2019 e n.134 del 2021. La Corte territoriale non avrebbe rilevato la prescrizione dei reatimaturata al 07/08/2023 e, dunque, prima della pronuncia in grado di appello ecomunque chiede di dichiarare la intervenuta prescrizione maturata prima deldeposito della motivazione in appello.- Con il terzo motivo si eccepisce l'illegittimità costituzionale in relazioneall'art. 3 Cost., 25 comma 2 Cost. con riferimento al combinato disposto dell'art.2 comma 1, lett. a) della legge 134 del 2001 e dell'art. 1, comma 2, della legge n.3 del 2019, nella parte in cui, secondo il diritto vivente, consentonol'interpretazione in forza della quale la disciplina della sospensione del corso dellaprescrizione di cui all’art. 159 commi 2, 3 e 4 cod.pen., nel testo introdotto dallalegge n. 103 del 2017, si applica nei reati commessi dal 3 agosto 2017 al31/12/2019.2.2. L’avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], deduce sei motivi diricorso.- Violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. inrelazione all’art. 44 lett. c) del d.P.R. n. 380 del 2001 e vizio di motivazione inordine alla ritenuta non precarietà delle opere realizzate in presenza di operedirette a soddisfare esigenze stagionali e temporanee.- Violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. inrelazione agli artt. 93,94 e 95 d.P.R. 301 del 2001 avendo ignorato, i giudici delmerito, il disposto di cui all’art. 94 bis del medesimo D.P.R. che distingue gliinterventi in rilevanti e di “minore rilevanza” e “privi di rilevanza” per la pubblicaincolumità categoria quest'ultima a cui appartiene il caso in esame, per cui nonsarebbe richiesta alcuna autorizzazione né il preavviso.- Violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. inrelazione all’art. 181 comma 1 del d.lvo n. 42 del 2004 e travisamento della provasegnatamente il teste Cilona che avrebbe riferito che le opere erano staterealizzate a duecentocinquanta metri dalla linea di battigia.- Violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. inrelazione agli artt. 163 e 164 cod.pen. in presenza di presupposti formali la corteterritoriale avrebbe negato il menzionato beneficio.- Violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. inrelazione agli artt. 157 e ss. cod.pen. e al vizio di motivazione in ordine allamancata declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione. In assenza di datecerte, la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare il principio del favor rei colconseguente rilievo della prescrizione maturata, essendo decorso il termine diprescrizione dei reati contravvenzionali, pari ad un massimo di anni cinque. Ilcalcolo della prescrizione operato dalla Corte territoriale sarebbe giuridicamenteviziato posto che avrebbe erroneamente individuato il dies a quo.- Violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. inrelazione al diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131bis cod.pen., mancata valutazione della condotta susseguente della avvenutademolizione.2.3. L’avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], deduce quattromotivi di ricorso.- Violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. in relazioneall’affermazione della responsabilità penale del ricorrente. La corte territoriale nonavrebbe reso alcuna motivazione per sostenere la partecipazione, anche morale,dell’Arch. [OSCURATO:PERSONA], nella realizzazione degli abusi edilizi, non essendo sufficientela mera assunzione formale di direttore dei lavori dopo la rinuncia del precedente.- Violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. inrelazione al diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131bis cod.pen., mancata valutazione dell’assoluzione dal reato di cui al capo 2) edella condotta susseguente del reato.- Violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazioneagli artt. 157 e ss. cod.pen. e legge n. 103 del 2017, e legge n. 3 del 2019 e n.134 del 2021. La Corte territoriale avrebbe erroneamente rigettato l'eccezione diprescrizione sollevata dalla difesa computando il termine prescrizionale lasospensione della prescrizione introdotta dalla legge 103 del 2017, concludendoche il termine massimo sarebbe spirato solo il 22 dicembre 2024, nonconsiderando che, con riferimento alla disciplina sulla sospensione del corso dellaprescrizione, la Corte d'appello di Lecce aveva sollevato questione di legittimitàcostituzionale delle predette disposizioni nella parte in cui prevedevano lasospensione del procedimento.- Con il quarto motivo si eccepisce l'illegittimità costituzionale in relazioneall'art. 3 Cost., 25 comma 2 Cost. con riferimento al combinato disposto dell'art.2 comma 1, lett. a) della legge 134 del 2001 e dell'art. 1, comma 2, della legge n.3 del 2019 nella parte in cui, secondo il diritto vivente, consentonol'interpretazione in forza della quale la disciplina della sospensione del corso dellaprescrizione, di cui all’art. 159 commi 2, 3 e 4 cod.pen. nel testo introdotto dallalegge n. 103 del 2017, si applica nei reati commessi dal 3 agosto 2017 al31/12/2019.2.4. L’avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], deducequattro motivi di ricorso.- Violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen. in relazioneal vizio di motivazione apparente sulla partecipazione, ex art. 110 cod.pen., dellaricorrente nel reato ritenuta nella qualità di proprietaria che aveva ceduto il terrenoin comodato a [OSCURATO:PERSONA], in data precedente all’accertamento degli abusiedilizi.- Violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. inrelazione al diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131bis cod.pen., motivazione carente.- Violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazioneagli artt. 157 e ss. cod.pen. La Corte territoriale non avrebbe rilevato laprescrizione dei reati maturata prima della pronuncia in grado di appello ecomunque chiede di dichiarare la intervenuta prescrizione maturata nelle more delgiudizio di legittimità.- Con il quarto motivo si eccepisce l'illegittimità costituzionale in relazioneall'art. 3 Cost., 25 comma 2 Cost. con riferimento al combinato disposto dell'art.2 comma 1, lett. a) della legge 134 del 2021 e dell'art. 1, comma 2, della legge n.3 del 2019 nella parte in cui, secondo il diritto vivente, consentonol'interpretazione in forza della quale la disciplina della sospensione del corso dellaprescrizione, di cui all’art. 159 commi 2, 3 e 4 cod.pen. nel testo introdotto dallalegge n. 103 del 2017 si applica nei reati commessi dal 3 agosto 2017 al31/12/2019.3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO4. – È pregiudiziale lo scrutinio del motivo di ricorso, sollevato da tutti iricorrenti, con il quale si eccepisce la prescrizione dei reati per effetto dellasuccessione nel tempo delle disposizioni normative e segnatamente della legge n.103 del 2017, della legge n. 3 del 2019 e della legge n. 134 del 2021.La questione di diritto posta dai ricorrenti è stata affrontata dalla pronunciadelle Sezioni Unite e, da ultimo, dalla sentenza della Corte costituzionale n. 38 del2026.Già le Sezioni Unite Polichetti avevano affermato che la disciplina dellasospensione del corso della prescrizione, di cui all'art. 159 cod. pen., nel testointrodotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessinel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reaticommessi dall'1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla leggen. 134 del 2021 (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, Rv. 288175 - 01Sollevato l’incidente di costituzionalità, dalla Corte d’appello di Lecce, laCorte costituzionale, con la sentenza n. 38 del 2026, ha dichiarato non fondate -in riferimento agli artt. 3 e 25, comma 2, Cost. – le questioni di legittimitàcostituzionale dell’art. 2, comma 1, lettera a), della legge 27 settembre 2021, n.134 (Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia digiustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimentigiudiziari), in combinato disposto con l’art. 1, comma 2, della legge 9 gennaio2019, n. 3, nella parte in cui consentono l’interpretazione enucleata dal dirittovivente, in base alla quale la disciplina della sospensione del corso dellaprescrizione di cui all’art. 159, commi 2, 3 e 4, cod. pen., nel testo introdotto dallalegge n. 103 n. 2017, si applica ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre2019.5. Applicando le coordinate interpretative sopra enunciate, per i reaticontestati ai ricorrenti non è maturata ad oggi la prescrizione.I reati contravvenzionali ascritti gli imputati risultano contestati alla datadell’accertamento del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (vedi infra per la manifesta infondatezza delquinto motivo di [OSCURATO:PERSONA] che invoca un diverso dies a quo di decorrenza deltermine di prescrizione).Il termine massimo di prescrizione dei reati contravvenzionali di cinqueanni, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod.pen., decorrenti dal 16/05/2018 è maturatoil 16/05/2023, dopo la sentenza di primo grado del 29/03/2023.A tale termine occorre aggiungere i periodi di sospensione del corso dellaprescrizione, di giorni 56 per legittimo impedimento del difensore (dal 14/04/2022al 09/06/2022) e ulteriori 23 giorni per rinvio su accordo delle parti, e l’ulterioreperiodo di sospensione del corso della prescrizione, ai sensi dell’art. 159 comma 2cod.pen. nel testo modificato dalla legge Orlando, per giorni 503, dal termine exart. 544 cod.proc.pen. alla pronuncia del dispositivo di secondo grado.La prescrizione dei reati sarebbe maturata al 18 dicembre 2024, dunque,in epoca successiva alla sentenza in grado di appello (11/11/2024). Ma poi,sempre in applicazione dell’art. 159 comma 2 cod.proc.pen. si deve aggiungerel’ulteriore periodo di sospensione del corso della prescrizione, pari ad un anno esei mesi, decorrenti dal termine per il deposito della motivazione indicato nellasentenza di appello, fino alla sentenza di cassazione, termine che, tenuto conto diquello indicato nella sentenza di appello per il deposito delle motivazioni pari anovanta giorni, andrà a scadere all’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Nessuno dei reati contesti ai ricorrenti è ad oggi prescritto, da cuil’infondatezza dei motivi di censura sul calcolo della prescrizione.6. Venendo al merito, secondo l’accertamento di fatto contenuto nellesentenze, era stata accertata la realizzazione, in zona con destinazione urbanisticaa “campeggio”, sottoposta a vincolo paesaggistico e sismico, in assenza dipermesso a costruire e autorizzazione paesaggistica, di due fabbricati aventistrutture portanti orizzontali e verticali in legno lamellare, fissati al suolo conpiastra metallica imbullonata su massetto in conglomerato cementizio, con paretiin cartongesso e copertura in legno, aventi dimensioni di 6,00x 8,90x 3,90, peruna superficie di mq. 53,40 ciascuna, nonché due verande con coperture in legnoe tegole poggiate su pilastri in legno ancorate al suolo e imbullonate al massettodi conglomerato cementizio, verande ancorate alle predette strutture, sviluppantiuna superficie di metri quadrati 26,00. Gli imputati sono stati ritenuti responsabilinelle seguenti qualità: [OSCURATO:PERSONA] quale comodataria, [OSCURATO:PERSONA] procuratore generale della prima, [OSCURATO:PERSONA] quale proprietaria e7. Ciò premesso, il primo motivo ricorso di [OSCURATO:PERSONA] èinammissibile perché non devoluto nei motivi di appello, con la conseguenza cheè inammissibile la censura di motivazione apparente in relazione all’affermazionedella responsabilità quale concorrente nel reato nella qualità di comodataria.In ogni caso è anche manifestamente infondato.La sentenza impugnata, ha confermato la sentenza di primo grado qualecomodataria del terreno su cui erano state realizzate le opere abusive e, pertanto,soggetto che utilizzava il bene (proprio in forza dei diritti nascenti dal contratto dicomodato che è l'accordo con cui il proprietario (comodante) consegnagratuitamente un bene, mobile o immobile, a un'altra persona (comodatario), chepuò utilizzarlo per un tempo o un uso determinato con l'obbligo di restituirlo), eche, dunque, la predetta all’epoca della realizzazione degli abusi era l’utilizzatricedel bene ed aveva l'interesse alla trasformazione del territorio (Sez. 3, n. 25669del 30/05/2012 Zeno, Rv. 253065).Il secondo e terzo motivo di ricorso non sono fondati in forza degliargomenti esposti al par. 4 del considerato in diritto.Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va, pertanto, rigettato.8. Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA],anche meramente ripetitivo della stessa censura già devolta ai giudici dell’appelloe da costoro disattesa, con cui il ricorrente censura la sentenza di appello e deduceil vizio di motivazione in relazione al profilo della precarietà delle opere abusive,da cui l’insussistenza dei reati contestati.La sentenza impugnata ha correttamente escluso la precarietà dell’operaevidenziando che si trattava di due manufatti con struttura in legno lamellare,fissati al suolo con piastra metallica imbullonata su massetto in conglomeratocementizio, con pareti in cartongesso e copertura in legno, aventi dimensioni di6,00x 8,90x 3,90, per una superficie di mq. 53,40 ciascuna, nonché due verandecon coperture in legno e tegole poggiate su pilastri in legno ancorate al suolo eimbullonate al massetto di conglomerato cementizio, verande ancorate allepredette strutture, sviluppanti una superficie di metri quadrati 26,00, che nonavevano i caratteri della precarietà (pag. 7-8), non assolvendo alcuna funzione diuso temporaneo o stagionale e non identificandosi la precarietà con la facileamovibilità e pertanto richiedevano il permesso a costruire.Con indirizzo giurisprudenziale assolutamente consolidato dellagiurisprudenza di legittimità, in materia edilizia, al fine di ritenere sottratta alpreventivo rilascio del permesso di costruire la realizzazione di un manufatto,l'asserita precarietà dello stesso non può essere desunta dal suo caratterestagionale, dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data all'operadal costruttore, né rilevano le caratteristiche costruttive, i materiali impiegati el'agevole rimovibilità, ma deve ricollegarsi - a mente di quanto previsto dall'art. 6,comma secondo, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001, come emendato dall'art. 5,comma primo, d.l. 25 marzo 2010, n. 40 (convertito, con modificazioni, nella l. n.73 del 2010) - alla circostanza che l'opera sia intrinsecamente destinata asoddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, e ad essereimmediatamente rimossa al venir meno di tale funzione (Sez. 3, n. 26107 del30/06/2016, Arrigoni e altri, Rv. 267759; Sez. 3, n. 966 del 26/11/2014,Manfredini, Rv. 261636; Sez. 3, n. 22054 del 25/02/2009, Frank, Rv. 243710).Già prima dell’avvenuta introduzione della lettera e-bis nel comma 1 dell’art. 6 deld.P.R. n. 380 del 2001, veniva in rilievo, piuttosto che l’aspetto strutturaledell’opera nella sua composizione materiale, quello funzionale, che imponeva divalutare se il manufatto, pur costruito con impiego di materiali leggeri e nonincardinato al suolo, fosse o meno destinato ad un utilizzo temporaneo e persopperire ad esigenze contingenti, dando rilievo non alla volontà dell’autoredell’opera, bensì alla sua fisiologica finalizzazione (Sez. 3, n. 36107 del30/06/2016, Arrigoni, Rv. 267759 – 01; Sez. 3, n. 5821 del 15/01/2019, Dule,Rv. 275697 – 01 e Cons. Stato, sez. VI, 1 aprile 2016, n.1291).Secondo il novellato art. 6, comma 1, lett. e-bis, per effetto dell’art. 10, comma1, lett. c), d.l. 16 luglio 2020, n. 76, che ha ampliato il novero degli interventieseguibili senza alcun titolo abilitativo, sono eseguite senza alcun titolo abilitativo«le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti etemporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare dellatemporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottantagiorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previacomunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione». (Sez. 3, n. 32735 del18/09/2020, Santini, non mass.)Ora, tra le opere «dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti etemporanee» non possono includersi i manufatti in questione difettando il requisito“contingente” che indica ciò che è «accessorio, eventuale, accidentale, che siverifica casualmente, in una particolare circostanza», né il carattere temporaneoessendo stati realizzati due fabbricati più verande destinati a stabile abitazione.L’assenza dei requisiti di cui all’art. 6, comma 1, lett. e-bis), d.P.R. n. 380 del2001, comporta che l’opera realizzata integra una nuova costruzione sine titulo.Da qui la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso.8.2. Il secondo motivo di ricorso con cui si deduce la violazione di cui all’art.94 bis del d.P.R. n. 380 del 2001 è inammissibile perché nuovo e non essendostato devoluto nei motivi di appello, non essendo questione rilevabile d’ufficio, nonpuò essere proposto per la prima volta con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art.609 comma 3 cod.proc.pen.8.3. Connotato da genericità e versato in fatto è il terzo motivo di ricorsoche contesta l’affermazione della responsabilità penale per il reato paesaggisticofondata sul contenuto della testimonianza, di cui si chiede una rinnovata ealternativa lettura, che aveva rilevato che le opere abusive erano state realizzateentro duecentocinquanta metri dalla linea di battigia del mare e, dunque, in zonasottoposta a vincolo, ex art. 142 del d.lg n. 42 del 2004, in assenza di titoloautorizzativo.8.4. Il quarto motivo di ricorso che deduce la violazione di legge in relazioneagli artt. 163 e 164 cod.pen. è manifestamente infondato. La corte territoriale,dopo avere rilevato che l’imputato è gravato da un precedente penale, haespresso, in forza di ciò, un giudizio prognostico negativo sull’astensione dallacommissione di altri reati. Come è noto, oltre ai requisiti di pena, la concessionedel beneficio della sospensione condizionale della pena, anche a chi ne ha giàusufruito, richiede sempre anche la formulazione di un giudizio positivo diastensione dalla commissione di altri reati. Giudizio espresso con motivazione nonmanifestamente illogica, sicchè il motivo risulta manifestamente infondato.8.5. Infondato è il quinto motivo che deduce la violazione di legge sullaprescrizione del reato e invoca il principio del favor rei in assenza di data certa dicommissione del fatto.Come è noto, il reato urbanistico al pari del reato paesaggistico, hannonatura permanente e la loro consumazione, che ha inizio con l'avvio dei lavori dicostruzione, perdura fino alla cessazione dell'attività edilizia abusiva (ex multisSez. 3, n. 50620 del 18/06/2014, Urso, Rv. 261916), momento nel quale inizia adecorrere il termine di prescrizione. La cessazione dell’attività, come ricorda lagiurisprudenza, coincide con l’ultimazione dei lavori per il completamentodell’opera (Sez. 3, n. 38136 del 25/9/2001, Triassi, Rv. 220351), con lasospensione dei lavori volontaria o imposta ad esempio mediante sequestro penale(Sez. 3, n. 49990 del 04/11/2015, P.G. in proc. Quartieri e altri, Rv. 265626), conla sentenza di primo grado, se i lavori continuano dopo l'accertamento del reato esino alla data del giudizio (Sez. 3, n. 29974 del 6/5/2014, P.M. in proc. Sullo, Rv.260498). Si è inoltre chiarito che l'ultimazione dei lavori coincide con laconclusione degli interventi di rifinitura interni ed esterni, quali gli intonaci e gliinfissi (Sez. 3, n. 32969 del 08/7/2005, Amadori, non massimata sul punto edaltre prec. conf. nella stessa richiamate). Dunque, ciò che rileva, e che deveessere rigorosamente provato o risultare dagli atti, è che l'attività antigiuridica siacessata e il momento in cui la stessa si è verificata, momento a partire dal qualedecorre il termine quinquennale di prescrizione trattandosi di reaticontravvenzionale (ora anche quello paesaggistico).Nel caso di specie, dal testo del provvedimento impugnato, emerge che ildies a quo è stato individuato nella data del sopralluogo, ovvero nella data del 16maggio 2018, momento nel quale è stata accertata l’esistenza dell’immobilecompleto. Unico dato certo emerso nel corso del dibattimento e dal quale la corteterritoriale ha fatto decorrere il termine di prescrizione.Correttamente i giudici dell’impugnazione hanno ancorato la cessazionedella permanenza al dato probatorio inequivoco risultante dagli atti, cheindividuava nell’ultimazione delle opere abusive, momento dal quale calcolare ildecorso della prescrizione.Ora il ricorrente censura la sentenza con una prospettazione difensiva, deltutto generica che mira a individuare un diverso momento di cessazione dellapermanenza, neppure individuata che non può avere ingresso in questa sede.Neppure è invocabile, come richiede il ricorrente, l’applicazione del c.d principiodel favore rei nella determinazione del momento della decorrenza del termine diprescrizione. E ciò perché, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez.2, n. 35662 del 16/05/2014, Torrisi, Rv. 259983; Sez. 3, n. 8253 del 03/12/2009Ilacqua e altri, Rv. 246229) il ricorso al principio evocato presuppone l’incertezzadella data di commissione del reato. Nel caso in scrutinio non c’è incertezza delladata di commissione del reato e della cessazione della permanenza individuatanell’ultimazione della costruzione abusiva sulla base degli atti.Ogni diversa decorrenza (ultimazione dei lavori, sospensione volontaria ocoatta) doveva essere oggetto di dimostrazione rigorosa da parte del ricorrentenon essendo invocabile alcun principio di favor rei. In assenza alcuna di diversaindicazione della data di cessazione della permanenza, questa deve esseremantenuta, come correttamente indicato nella sentenza, nella data del sopralluogodel 16 maggio 2018. I reati, come sopra visto, non sono ad oggi prescritti.8.6. Il sesto motivo di ricorso con cui si censura il diniego di riconoscimentodella causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. non è fondato.La sentenza impugnata ha escluso la particolare tenuità del fatto in ragione dellecondotte realizzate e consistite nella realizzazione di due manufatti di non piccoledimensioni (due abitazioni di circa mq.50 con veranda) e della violazione di piùdisposizioni di legge in materia.La motivazione resa non presenta profili di illogicità ed è corretta in diritto.La Corte d’appello evidenzia, dunque, che la particolare tenuità del fatto,ex art. 131-bis cod.pen., era esclusa dall’ampiezza delle opere realizzate, inviolazione della legislazione antisismica, e dall’impatto delle stesse sul territorioche, ricadendo in zona sismica, rileva ai fini della valutazione in termini di gravitàdell’offesa del bene protetto dalla norma.Sul punto, questo Collegio osserva che, ai fini della applicabilità̀ dell'art.131-bis cod. pen. nelle ipotesi di violazioni urbanistiche e paesaggistiche, nel casoin cui siano state violate più disposizioni di legge (urbanistiche, antisismiche e inmateria di conglomerato c.a.), non possa ritenersi di particolare tenuità, avutoriguardo all'offensività complessiva della condotta derivante dalla violazione di piùdisposizioni della legge penale, pur a fronte dell'unicità naturalistica del fatto, (Sez.3, n. 19111 del 10/03/2016, Mancuso, Rv. 266586).Né rileva, dopo la modifica ad opera della Legge Cartabia, la condottasuccessiva, genericamente allegata, della demolizione delle opere abusive,risultando per contro, dalla sentenza di primo grado (cfr. pag. 5) che le opere nonerano state demolite, né è stata documentata la loro demolizione in epocasuccessiva.Il ricorso, nel complesso infondato, va rigettato.9. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non è fondato.9.1. Il primo motivi di ricorso che contesta l’affermazione dellaresponsabilità, oggetto di doppio conforme accertamento, è manifestamenteinfondato ed anche generico perché privo di confronto specifico con la decisione.I giudici del merito hanno ritenuto dimostrata la partecipazione dell’arch.argomenta il ricorrente, ma hanno rilevato, a sostegno della sua partecipazionenei reati, la circostanza che egli aveva assunto la direzione dei lavori dopo ledimissioni del precedente direttore dei lavori, ma al momento delle dimissioni ilavori non erano ancora iniziati (cfr. pag. 11), elementi dai quali ha tratto la, nonmanifestamente illogica, conclusione che i lavori erano stati svolti e diretti propriosotto la direzione del [OSCURATO:PERSONA]. La censura che non si confronta con la decisioneè, oltre che manifestamente infondata, anche generica.9.2. Il secondo motivo di ricorso con il quale si censura la mancataapplicazione della speciale causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.pen. èinammissibile perché non è proponibile per la prima volta nel giudizio di cassazioneostandovi il disposto di cui all'art. 609, comma terzo, cod. proc. pen., se il predettoarticolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza d'appello. Ora,sotto un primo profilo non risulta dagli atti che il ricorrente avesse devolutol’applicazione della speciale causa di non punibilità nei motivi di appello, di poi, lacongruità e correttezza della motivazione in relazione al diniego di applicazionedella speciale causa di non punibilità, sollevata dal solo ricorrente [OSCURATO:PERSONA],quand’anche ritenuta estensibile a tutti gli imputati, è stata esposta a par. 8.6.Infine, sono infondati il terzo e quarto motivo di ricorso con i quali sieccepisce la prescrizione dei reati come argomentato al par. 4.In conclusione, il ricorso va rigettato con tutte le conseguenze di legge.10. Il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] con cui si deduce ilvizio di motivazione in relazione all’affermazione della responsabilità, oggetto didoppio conforme accertamento, è manifestamente infondato ed anche genericoperché privo di confronto specifico con la decisione.I giudici del merito hanno ritenuto dimostrata la partecipazione della DePasquale, proprietaria del terreno che aveva dato in comodato a SalvatoreNunziata, non già sulla mera qualità formale di proprietaria, ma hanno rilevato, asostegno della sua partecipazione nei reati, la circostanza che ella aveva dapprimaconferito incarico al precedente direttore dei lavori ed aveva presentato una CILAal Comune di [OSCURATO:PERSONA] in data 23 gennaio 2018, e dunque in epoca coeva allarealizzazione delle opere accertate nel maggio 2018.In tema di reati edilizi, la responsabilità del proprietario che non abbia ladisponibilità dell'immobile interessato dalle opere abusive, non può essere desuntadal mero rapporto di parentela e dal vincolo di convivenza con il committente dellestesse, ma necessita di ulteriori elementi sintomatici della sua partecipazione,anche morale, alla realizzazione del manufatto, come la presentazione dei titoliedilizia, della domanda di condono edilizio, la presenza sul posto, lo svolgimentodi un'attività di vigilanza dei lavori o l'interesse alla realizzazione dell'opera (Sez.3, n. 16155 del 16/01/2019, Rv. 275401 - 01. Fattispecie di immobile concesso incomodato dal nudo proprietario al proprio padre).10.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Come si è già detto conriguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. par. 8.2.) la censura in ordine allamancata applicazione della speciale causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.pen.è inammissibile perché non è proponibile per la prima volta nel giudizio dicassazione ostandovi il disposto di cui all'art. 609, comma terzo, cod. proc. pen.,se il predetto articolo era già in vigore alla data della deliberazione della sentenzad'appello. Ora, sotto un primo profilo non risulta dagli atti che la ricorrente avessedevoluto l’applicazione della speciale causa di non punibilità nei motivi di appello,di poi, la congruità e correttezza della motivazione in relazione al diniego diapplicazione della speciale causa di non punibilità, sollevata dal solo ricorrente[OSCURATO:PERSONA], quand’anche ritenuta estensibile a tutti gli imputati, è stata esposta apar. 8.6.Infine, sono infondati glu ulteriori motivi di ricorso con i quali si eccepiscela prescrizione dei reati come argomentato al par. 4.In conclusione, il ricorso va rigettato con tutte le conseguenze di legge.11. Al rigetto dei ricorsi di tutti i ricorrenti consegue la condanna degli stessial pagamento delle spese processuali.Gli imputati devono poi essere condannati alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che si liquidano in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro3.686,00 oltre accessori di legge.Così è deciso, 13/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELA [OSCURATO:PERSONA]