CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2022
Cassazione n. 44538/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( CINA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che il primo motivo di ricorso - con cui [OSCURATO:PERSONA] censura l'omessa motivazione in punto di responsabilità per il reato tentato di cui all'art.515 cod. pen. sul rilievo che sarebbe mancato l'accertamento di non conformità dei prodotti detenuti per la vendita - non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché ripropone doglianze in punto di fatto riproduttive di profili già adeguatamente vagliati, con corretti argomenti giuridici, dalla Corte territoriale, posto che oggetto della tentata frode in commercio è la detenzione per la vendita di prodotti recanti il marchio di conformità CE contraffatto e che tale contraffazione è stata del tutto logicamente argomentata, senza che rilevino ulteriori, diverse, non conformità dei prodotti alla disciplina di sicurezza e qualità per gli stessi prevista; Rilevato che è del pari inammissibile il secondo motivo di ricorso, avendo la sentenza del tutto logicamente argomentato la rilevanza penale della descritta condotta, richiamando plurime decisioni di legittimità conformi con cui il ricorrente in alcun modo si confronta (v., ex multis, Sez. 3, n. 43622 del 12/06/2018,S., Rv. 273946); Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 settembre 2022.