CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 28341/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Procuratore generale e le conclusioni formulate; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 23 marzo 2021 la Corte di Appello di Catanzaro ha rigettato la domanda formulata da [OSCURATO:PERSONA] per la liquidazione dell'equa riparazione dovuta ad ingiusta detenzione subita in quanto sottoposto -poiché gravemente indiziato del delitto di cui all'art. 73, comma 4 d.P.R. 309/1990- alla misura cautelare degli arresti domiciliari dal 31 agosto 2016 al 2 settembre 2016, ed indi alla misura della custodia in carcere sino al 10 febbraio 2017, quando, accolto l'appello cautelare, veniva nuovamente sottoposto agli arresti donniciliari, sino alla data del 14 giugno 2017, nella quale era pronunciata nei suoi confronti dalla Corte di appello di Catanzaro, sentenza di assoluzione, con la formula 'perché il fatto non è previsto dalla legge come reato'. 2. L'ordinanza ritiene sussistente la colpa grave, ostativa al riconoscimento dell'indennizzo di cui all'art. 314 cod. proc. pen., per avere il ricorrente detenuto nella sua abitazione un quantitativo di stupefacente del tipo marijuana e hashish, pari a complessivi gr. 84,00, ben superiore alla dose media giornaliera, nonché strumenti utili alla sua partizione (bilancino, tritaerba e coltello, nonché bustine di cellophane), e monete suddivise per taglio, essendo siffatti comportamenti da considerarsi fattore condizionante l'avvio del procedimento e la privazione della libertà. 3. Avverso l'ordinanza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, affidandolo ad un unico motivo, con cui fa valere la violazione di legge in relazione all'art. 314 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione. Rimprovera alla Corte territoriale di avere fondato la decisione unicamente sulla negativa valutazione della condotta ascritta al ricorrente con l'imputazione e cioè sulla base di un fatto ritenuto penalmente incensurabile dal giudice di merito, senza individuare alcun comportamento esterno ai temi dell'incolpazione e senza considerare che già in sede di interrogatorio di garanzia il ricorrente aveva chiarito che lo stupefacente era detenuto ad uso meramente personale. Siffatta dichiarazione, se correttamente valutata, avrebbe dovuto condure all'immediata scarcerazione di Ritacco, apparendo evidente che l'addebito mosso non integrava gli estremi del reato. Osserva che, dunque, il giudice della riparazione si è limitato a richiamare quanto contestato a Ritacco con il capo di imputazione. Conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 4. Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Premesso che la cognizione del giudice di legittimità nei procedimenti per il riconoscimento dell'equa riparazione a seguito di ingiusta detenzione è limitata alla sola legittimità del provvedimento impugnato, anche sotto l'aspetto della congruità e logicità della motivazione, va ricordato che elemento connotante il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è la totale autonomia rispetto al giudizio penale, perché lo scopo è quello di valutare l'idoneità del quadro probatorio a trarre in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti dell'adozione di una misura cautelare, unitamente ed in forza di una condotta gravemente negligente od imprudente dell'imputato, che abbia così colposamente indotto quello che l'esito assolutorio nel merito, dimostrerà essere stato un errore. Ai fini della sussistenza del diritto all'indennizzo, peraltro, può anche prescindersi dalla sussistenza di un errore giudiziario, venendo in considerazione soltanto l'antinomia strutturale tra custodia e assoluzione, o quella funzionale tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi ingiusta, in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto. (così Sez. Unite, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, rv. 257606). 3. Si tratta di una valutazione che va effettuata ex ante e che ricalca quella eseguita al momento dell'emissione del provvedimento restrittivo, volta a verificare se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l'apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall'esito del giudizio, e se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (cfr. sul punto Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010 - dep. 30/08/2010, D'Annbrosio). 4. La motivazione, che muove proprio da questi presupposti sviluppa, sotto il profilo logico, un ragionamento coerente con le premesse e scevro dai vizi che gli vengono addebitati. 5. La Corte, infatti, esamina innanzitutto i comportamenti tenuti da [OSCURATO:PERSONA], comunque emersi in fase di indagine, per valutare se la loro eventuale ambiguità abbia potuto contribuire ad ingenerare la falsa apparenza del reato, ponendosi come fattore condizionante l'errore dell'autorità giudiziaria. Osserva, a questo proposito, che, seppure diversamente qualificate nel giudizio di merito, le condotte ascritte al ricorrente ben potevano al momento dell'emissione della misura, per come sorrette dagli elementi a disposizione del giudice della cautela, rappresentare, con valutazione ex ante la condotta di illecita detenzione di stupefacenti, stante il quantitativo ritrovato Ritacco, accompagnato dal possesso di strumenti idonei per il confezionamento. _3 6. Ora, al di là dell'improprio riferimento alla dose media singola, perché al dj sotto di quella minima quantità non è neppure configurabile il reato, ciò su cui la Corte territoriale, in realtà, si concentra è sproporzione fra l'uso personale ed il peso complessivo della droga detenuta, di per sé ingenerante la falsa rappresentazione del reato, tanto più se associata alla disponibilità di oggetti che normalmente vengono utilizzati per la suddivisione in dosi, ai fini di spaccio. La condotta gravemente colposa, dunque, consiste nell'avere detenuto una provvista di stupefacente per uso personale di quelle proporzioni, ciò costituendo un comportamento idoneo ad indurre in errore l'autorità giudiziaria 7. Ebbene, le argomentazioni della Corte territoriale sul punto appaiono del tutto condivisibili, poiché principio di autoresponsabilità, che incombe su ciascuno, impedisce di ricorrere alla regola solidaristica sottesa al diritto all'equa riparazione, non solo in presenza di una condotta volta alla realizzazione di un evento voluto confliggente con una prescrizione di legge, ma anche a fronte di una condotta consapevole che -valutata dal giudice della riparazione secondo le ordinarie regole di esperienza- sia tale da creare una situazione di allarme sociale che imponga l'intervento dell'autorità giudiziaria (cfr. Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 - dep. 09/02/1996, Sarnataro ed altri). E' pertanto, in questo senso, gravemente colposo quel comportamento che pur non integrando il reato, ponga in essere - per grave negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari- una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (ancora Sez. U, n. 43 del 13/12/1995 - dep. 09/02/1996, Sarnataro ed altri). 8. Rispetto alle valutazioni correttamente svolte dal giudice della riparazione, secondo i principi appena enunciati, il ricorrente non svolge un efffettivo confronto. 9. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese procesuuale e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell