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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 8 marzo 2023

Cassazione n. 22660/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di COSENZA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Lette le conclusioni scritte dei difensori di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], i quali, premesso che in data 08/03/2023 l'udienza relativa al procedimento principale ha avuto come esito la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto avverso la sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello nei confronti del Miranda, hanno concluso per non doversi procedere perché venuta meno la materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza depositata in data 21 luglio 2022 il Tribunale del Riesame di Cosenza ha confermato il decreto del Giudice delle indagini preliminari del medesimo tribunale con il quale era/ disposto nei confronti del ricorrente, imputato per il reato di bancarotta fraudolentà distrattiva: - 1 - il sequestro conservativo dei beni immobili di sua proprietà.

2. Ha proposto ricorso il Miranda, a mezzo dei difensori di fiducia, deducendo il seguente motivo di doglianza.

2.1. Con l'unico motivo il ricorrente ha denunziato violazione di legge in relazione all'art.316 comma secondo cod. proc. pen. quanto alla sussistenza del periculum in mora.

In particolare, la ordinanza del Tribunale del Riesame non avrebbe motivato sulla specifica doglianza proposta quanto alla insussistenza del periculum in mora dal momento che il pericolo del futuro inadempimento non riguarda la società decotta quanto piuttosto il ricorrente.

Inoltre, anche con riferimento al ricorrente la motivazione è apparente perché l'ordinanza impugnata ravvisa il pericolo di dispersione dalla circostanza che molti anni prima il Miranda ha distratto somme dalla società, laddove il periculum richiesto deve considerarsi concreto ed attuale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse Al riguardo, la difesa del ricorrente, con documentazione pervenuta in data 9 marzo 2023 unitamente alle conclusioni, ha indicato che in data 08 marzo 2023, l'udienza svoltasi dinanzi a questa Corte di cassazione relativa al procedimento principale ha avuto come esito la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto avverso la sentenza di condanna emessa nei confronti della Corte di appello nei confronti del Miranda (documentazione prodotta).

Va evidenziato al riguardo che in tema di sequestro conservativo, ai sensi dell'art.320 cod. proc. pen., infatti, con la irrevocabilità della sentenza che condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile, il sequestro conservativo si converte in pignoramento. 2.Dunque, viene meno l'interesse del ricorrente alla trattazione del ricorso per una causa sopravvenuta allo stesso non imputabile, con conseguente mancata condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali.

Al riguardo si richiama la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale: "In tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza. (Fattispecie di restituzione della cosa sequestrata dopo la proposizione del ricorso avverso il provvedimento di sequestro). (ex multis, Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Rv. 282549).

P.Q.M.

Dic

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di COSENZA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso. Lette le conclusioni scritte dei difensori di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], i quali, premesso che in data 08/03/2023 l'udienza relativa al procedimento principale ha avuto come esito la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto avverso la sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello nei confronti del Miranda, hanno concluso per non doversi procedere perché venuta meno la materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza depositata in data 21 luglio 2022 il Tribunale del Riesame di Cosenza ha confermato il decreto del Giudice delle indagini preliminari del medesimo tribunale con il quale era/ disposto nei confronti del ricorrente, imputato per il reato di bancarotta fraudolentà distrattiva: - 1 - il sequestro conservativo dei beni immobili di sua proprietà. 2. Ha proposto ricorso il Miranda, a mezzo dei difensori di fiducia, deducendo il seguente motivo di doglianza. 2.1. Con l'unico motivo il ricorrente ha denunziato violazione di legge in relazione all'art.316 comma secondo cod. proc. pen. quanto alla sussistenza del periculum in mora. In particolare, la ordinanza del Tribunale del Riesame non avrebbe motivato sulla specifica doglianza proposta quanto alla insussistenza del periculum in mora dal momento che il pericolo del futuro inadempimento non riguarda la società decotta quanto piuttosto il ricorrente. Inoltre, anche con riferimento al ricorrente la motivazione è apparente perché l'ordinanza impugnata ravvisa il pericolo di dispersione dalla circostanza che molti anni prima il Miranda ha distratto somme dalla società, laddove il periculum richiesto deve considerarsi concreto ed attuale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse Al riguardo, la difesa del ricorrente, con documentazione pervenuta in data 9 marzo 2023 unitamente alle conclusioni, ha indicato che in data 08 marzo 2023, l'udienza svoltasi dinanzi a questa Corte di cassazione relativa al procedimento principale ha avuto come esito la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto avverso la sentenza di condanna emessa nei confronti della Corte di appello nei confronti del Miranda (documentazione prodotta). Va evidenziato al riguardo che in tema di sequestro conservativo, ai sensi dell'art.320 cod. proc. pen., infatti, con la irrevocabilità della sentenza che condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile, il sequestro conservativo si converte in pignoramento. 2.Dunque, viene meno l'interesse del ricorrente alla trattazione del ricorso per una causa sopravvenuta allo stesso non imputabile, con conseguente mancata condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali. Al riguardo si richiama la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale: "In tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza. (Fattispecie di restituzione della cosa sequestrata dopo la proposizione del ricorso avverso il provvedimento di sequestro). (ex multis, Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Rv. 282549). P.Q.M. Dic
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