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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 marzo 2022

Cassazione n. 25860/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e tenuto a non allontanarsi dalla propria dimora dopo le ore 21,00, è risultato assente, tra le 22,45 e le 23,15, al controllo effettuato il 30 agosto 2016; che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, giacché la Corte di appello ha spiegato che l'assenza dal domicilio, quantunque protratta per trenta minuti, integra, al pari di qualsiasi allontanamento dal luogo di dimora, anche se di breve durata ed implicante uno spostamento di modesta distanza, gli elementi costitutivi del reato in contestazione, atteso che lo scopo della norma incriminatrice va ravvisato nell'esigenza che la persona sottoposta alla sorveglianza speciale resti nel luogo indicato, perché ritenuto idoneo a soddisfare le esigenze di prevenzione e, nel contempo, a consentire agevolmente li prescritto controllo dell'autorità; che, per le medesime ragioni, deve escludersi che la condotta posta in essere dall'imputato si sia connotata, in concreto, per carenza di offensività; che la Corte di appello ha congruamente spiegato, a dispetto di quanto eccepito con l'ultimo motivo di ricorso, le ragioni che giustificano l'applicazione, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], della recidiva, pur facoltativa, richiamando il notevole curriculum criminale dell'imputato, ritenendo il fatto in contestazione certamente sintomatico di accentuata colpevolezza e maggiore pericolosità sociale del suo autore, persona avvezza al crimine, che non ha mai sperimentato una condotta di vita orientata all'osservanza delle regola dell'onesto vivere, e stimando, conclusivamente, che la precedenti condanne non hanno sortito positivi effetti sulla sua personalità che, al contrario, è risultata impermeabile ogni tentativo di correzione ed incapace di mostrare segni di ravvedimento; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 10/03/2022.

Il Consigliere estensore Il Presidente D 1,gi.p C [OSCURATO:PERSONA] ndrini Il presente provvedimento è sottoscritto, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., in considerazione dell'impedimento del Presidente del Collegio, dall'estensore e dal componente più anziano del Collegio.

Il Consigliere estensore Il Consigliere anziano Da ele C puccio [OSCURATO:PERSONA] alisi D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e tenuto a non allontanarsi dalla propria dimora dopo le ore 21,00, è risultato assente, tra le 22,45 e le 23,15, al controllo effettuato il 30 agosto 2016; che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, giacché la Corte di appello ha spiegato che l'assenza dal domicilio, quantunque protratta per trenta minuti, integra, al pari di qualsiasi allontanamento dal luogo di dimora, anche se di breve durata ed implicante uno spostamento di modesta distanza, gli elementi costitutivi del reato in contestazione, atteso che lo scopo della norma incriminatrice va ravvisato nell'esigenza che la persona sottoposta alla sorveglianza speciale resti nel luogo indicato, perché ritenuto idoneo a soddisfare le esigenze di prevenzione e, nel contempo, a consentire agevolmente li prescritto controllo dell'autorità; che, per le medesime ragioni, deve escludersi che la condotta posta in essere dall'imputato si sia connotata, in concreto, per carenza di offensività; che la Corte di appello ha congruamente spiegato, a dispetto di quanto eccepito con l'ultimo motivo di ricorso, le ragioni che giustificano l'applicazione, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], della recidiva, pur facoltativa, richiamando il notevole curriculum criminale dell'imputato, ritenendo il fatto in contestazione certamente sintomatico di accentuata colpevolezza e maggiore pericolosità sociale del suo autore, persona avvezza al crimine, che non ha mai sperimentato una condotta di vita orientata all'osservanza delle regola dell'onesto vivere, e stimando, conclusivamente, che la precedenti condanne non hanno sortito positivi effetti sulla sua personalità che, al contrario, è risultata impermeabile ogni tentativo di correzione ed incapace di mostrare segni di ravvedimento; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10/03/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente D 1,gi.p C [OSCURATO:PERSONA] ndrini Il presente provvedimento è sottoscritto, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen., in considerazione dell'impedimento del Presidente del Collegio, dall'estensore e dal componente più anziano del Collegio. Il Consigliere estensore Il Consigliere anziano Da ele C puccio [OSCURATO:PERSONA] alisi D
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