CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40665/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Venezia confermava la sentenza del Tribunale di Vicenza del 23/05/2022, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'articolo 6 I. 401/1989 alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 8.000 di multa. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha presentato ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo, violazione dell'articolo 129 cod. proc. pen., non potendosi esigere che il Negro, residente in Puglia, si presentasse in terra veneta a firmare in occasione di ogni incontro di calcio. Censura, inoltre, l'eccessività della pena inflitta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per genericità. Come chiarito in sentenza (pag. 2), il luogo indicato per l'obbligo di firma, inizialmente previsto in Maglie (LE), veniva modificato proprio su istanza dell'imputato, che per ragioni di lavoro si trovava a vivere nelle regioni di Trentino e Veneto. [OSCURATO:PERSONA], che in un primo periodo ottemperava all'obbligo di firma, dalla data del 26/11/2017 cessava di presentarsi, né, dopo il suo rientro in Puglia, ebbe a presentarsi presso l'organo di polizia di Maglie, inizialmente indicato (pag. 4), o in qualsiasi altro luogo. Esclude quindi, la Corte territoriale, qualsiasi efficacia scriminante alla necessità di fare ritorno in terra di Puglia, così come ritiene priva di valore probatorio la deposizione del teste Bortolon della Stazione CC. [OSCURATO:PERSONA] del Grappa, che si è limitato a riferire dell'omissione di firma a far data dal 19/11/2017). Con tale motivazione il ricorso non si confronta, difettando quindi della necessaria specificità. 2. Del pari inammissibile è il secondo motivo, che non essendo stato dedotto con i motivi di appello, deve considerarsi tardivo. 3. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna1$ ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 2