CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 aprile 2022
Cassazione n. 11852/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4276/2014 di R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Andrea e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle Milizie n. 52 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. – controricorrente e ricorrente incidentale – F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 4276/2014 Numero sezionale 1173/2022 Numero di raccolta generale 11852/2022 Data pubblicazione 12/04/2022 avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA, n. 109/36/13, depositata in data 29/07/2013. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 05 aprile 2022 ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive modifiche, dal [OSCURATO:PERSONA]. Dato atto che il [OSCURATO:PERSONA]Ovidio ha depositato conclusioni scritte ed ha chiesto che sia dichiarata l’estinzione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, con tre motivi, contro [OSCURATO:PERSONA] - che ha resistito con controricorso nel quale ha svolto ricorso incidentale con un motivo - per la cassazione della sentenza della C.T.R. della Lombardia che, in accoglimento dell’appello della contribuente, ha riformato la decisione della C.T.P. di Como (sentenza n. 80/04/2012) che aveva rigettato il ricorso con il quale la società aveva impugnato l’avviso di accertamento che recuperava a tassazione, ai fini Ires, Irap, Iva, per il periodo d’imposta 2007, costi indeducibili (spese di consulenza). 2. Con istanza datata 15/05/2019, la società ha chiesto la sospensione del giudizio, dando atto di avere presentato, il 10/05/2019, in relazione all’accertamento oggetto del giudizio, domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ai sensi degli artt. 6, 7, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e di avere provveduto al pagamento (con modello F24), della prima rata degli importi dovuti per la definizione agevolata. L’istanza di sospensione del giudizio è corredata della documentazione di riscontro (domanda di “condono” e quietanza di versamento della prima rata modello F24). La stessa istanza è stata riproposta con r.g. n. 4276/2014 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 4276/2014 Numero sezionale 1173/2022 Numero di raccolta generale 11852/2022 Data pubblicazione 12/04/2022 memoria datata 21/03/2022, depositata (con allegati) in via telematica in prossimità di questa udienza. 3. Entro il 31/12/2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13, dell’art. 6, del citato d.l. n. 119 del 2018, né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato. Pertanto, ai sensi di tale comma 13, dell’articolo 6, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020. Come disposto dall’ultimo periodo del comma 13, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. D’altra parte il principio secondo cui le spese del giudizio estinto restano a carico delle parte che le ha anticipate è sancito, in via generale, dall’art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992. 4. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (negli stessi termini, Cass.08/07/2021, n. 19419, nonché Cass. 12/10/2018, n. 25485, in tema di definizione agevolata ex art. 11, d.l. n. 50 del 2017, conv. con mod. dalla legge n. 96 del 2017; ed infine Cass. 10/10/2019, n. 25529, in tema di definizione agevolata ex art. 6, d.l. n. 193 del 2016, conv. con mod. dalla legge n. 225 del 2016). P.Q.M. La Corte dichiara l’e