CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36236/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la sussistenza della condizione di procedibilità in relazione alla tardività della querela, oltre ad essere privo di concreta specificità, non è consentito in questa sede; che, invero, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, in particolare, l'eventuale violazione degli artt. 120 e ss. cod. pen. non rientra nelle ipotesi in cui il giudice di legittimità diventa anche "giudice del fatto" in quanto, non trattandosi di un error in procedendo rilevante ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., è deducibile come inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale sostanziale ovvero come vizio motivazionale, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen.; che, inoltre, la mancanza delle condizioni di procedibilità può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento e, quindi, anche dalla Corte di cassazione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 129 e 606, comma 2, cod. proc. pen., ma solo se risulta ictu °culi dalla sentenza impugnata ovvero da atti da cui sia desumibile immediatamente ed inequivocabilmente il vizio denunciato, senza necessità di una preventiva indagine fattuale estranea al sindacato di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 23689 del 06/05/2021, Cavallin, Rv. 281318), che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 2, n. 37584 del 05/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277081), le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della motivazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec