CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 febbraio 2024
Cassazione n. 21731/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
4 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8468/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 153, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANIA n. 1532/2020depositata il 16/09/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/02/2024 dal Presidente Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] aveva concesso in nolo a freddo a [OSCURATO:SOCIETA]. un macchinario industriale poi concesso in sub noleggio da FINLAY ad [OSCURATO:SOCIETA].; il bene, dopo la consegna ad [OSCURATO:SOCIETA], era stato oggetto di furto. [OSCURATO:PERSONA] aveva quindi convenuto in giudizio [OSCURATO:SOCIETA] per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti a causa del furto del bene sublocato alla [OSCURATO:SOCIETA]. La convenuta si costituiva e veniva autorizzata a chiamare in causa la [OSCURATO:SOCIETA] per esserne malevata. Sopravvenuto il fallimento della medesima, la causa veniva riassunta nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], che rimaneva contumace. Il Tribunale di Catania accoglieva la domanda principale e condannavaFinlay Italiana al risarcimento del danno in misura pari al valore del bene, determinato in euro 120.000,00, oltre interessi legali dalla domanda. Dichiarava inammissibili le domande della convenuta. [OSCURATO:SOCIETA] proponeva appello e l’appellata [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], costituitosi, chiedeva il rigetto dell’impugnazione , mentre la terza chiamata rimaneva contumace. La Corte d’Appello di Catania, con sentenza n. 1532/2020, pubblicata il 16 settembre 2020, ha rigettato l’appello e condannato l’appellante al pagamento delle spese di giudizio. Avverso la predetta sentenza, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di tre motivi di impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., non avendo presentato controricorsi, sono rimasti intimati. È stata fissata la trattazione per l’adunanza camerale del 13 febbraio 2024 ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministeropresso la Corte. A causa di impedimento del relatore designato sopravvenuto nell’imminenza dell’adunanza odierna, il Presidente [OSCURATO:PERSONA] designava come relatore il Presidente del Collegio. [OSCURATO:PERSONA]: Con il primo motivo di impugnazione si deduce, ex art. 360, co. 1, nn. 3 e 5, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112 e 115 co. 1 c.p.c., 2697 c.c. e 1227 c.c., nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, “laddove la Corte d’Appello di Catania, con ciò omettendo di pronunciarsi integralmente sul quarto motivo di appello, nonostante non fosse contestata tra le parti la consegna del bene oggetto di controversia alla [OSCURATO:SOCIETA], in assenza di prova del mancato rinvenimento del macchinario nel fallimento [OSCURATO:SOCIETA] e nonostante l’inerzia della [OSCURATO:PERSONA] nell’esperimento della domanda di rivendicazione del bene stesso, non ha rigettato la domanda risarcitoria svolta nei confronti della odierna ricorrente e, comunque, non ha pronunciato il concorso di colpa della [OSCURATO:PERSONA]”. Il motivo affastella, come rivela la sua intestazione, censure eterogenee, peraltro afferenti alla violazione e/o falsa applicazione sia di norme del procedimento, sia di norme di diritto sostanziale, nonché inerenti al paradigma del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. Già questa sua articolazione potrebbe evidenziare una prima ragione di problematica ammissibilità del motivo (in termini, da ultimo, Cass. n. 3397 del 2024), ma se essa – come reputa un certo orientamento di questa Corte (ex multis, Cass. n. 39169 del 2021) non si ritenesse di per sé decisivo, dovendosi procedere all’esame d e ll’illustrazione del motivo per verificare se siano percepibili le distinte censure preannunciate, ognuna di esse risulterebbe affetta da inammissibilità. Lo è la denuncia della violazione dell’art. 112 c.p.c., riferita ad una pretesa omessa pronuncia integrale sul quarto motivo di appello, di cui si offre la riproduzione alle pagine 9-10. Essa avrebbe riguardato la prospettazione di un concorso di colpa della ditta [OSCURATO:PERSONA] nella causazione del danno. L’assunto è privo di pregio, atteso che la corte territoriale si è pronunciata sul motivo di appello rivendicante il concorso di colpa di [OSCURATO:PERSONA]: basta leggere l’esposizione che nella motivazione inizia dal quartultimo rigo della pag. 5 della sentenza, proprio sotto la rubrica “mancato accertamento del concorso di colpa di [OSCURATO:PERSONA]”. La censura è, dunque, inammissibile, in quanto smentita dalla motivazione della sentenza e, dunque, risolvendosi in una critica priva di correlazione con essa. La deduzione della violazione dell’art. 115 c.p.c. è pretestuosa: si assume che la corte etnea non avrebbe ritenuto incontestato il fatto della consegna ad [OSCURATO:SOCIETA] da parte di [OSCURATO:PERSONA], ma a pag. 3 risulta il contrario, dato che la sentenza riferisce che il bene venne ritirato presso [OSCURATO:PERSONA] da ditta incaricata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. Anche questa censura è priva di giustificazione in relazione alla motivazione. Il residuo tessuto argomentativo, là dove allude brevemente a pag. 14 alla violazione degli artt. 2697 c.c. e 1227 c.c., in realtà sollecita una rivalutazione di circostanze di fatto e solo all’esito di essa postula, come mera conseguenza di tale rivalutazione, sia la violazione o la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., sia quella dell’art. 1227 c.c. Ne discende che il motivo è del tutto inidoneo ad assolvere all’onere di dimostrare la violazione o la falsa applicazione delle citate norme, attesi i limiti del controllo sulla ricostruzione della quaestio facti segnati all’attuale n. 5 dell’art.360 c.p.c. Non solo: nessuna critica specifica si svolge alla motivazione enunciata alle pagine 5-6 circa l’esclusione del concorso di colpa di [OSCURATO:PERSONA], la quale, naturalmente implica a maggior ragione l’esclusione di una responsabilità esclusiva della medesima, evocata nell’intestazione sotto il profilo di quella che si dice inerzia nell’esperimento di una domanda di rivendicazione contro [OSCURATO:SOCIETA], di cui v’è traccia nella cennata riproduzione del quarto motivo di appello. La motivazione enunciata a pag. 6 in chiusura dell’argomentazione dalla sentenza impugnata, nel senso che l’obbligazione di restituzione del bene noleggiato al noleggiatore ([OSCURATO:PERSONA]) grava interamente ed esclusivamente su Finlay che lo deteneva in forza del titolo negoziale di noleggio , risulta completamente ignorata. Tale motivazione – ma lo si nota solo ad a b undantiam - rende irrilevante anche l’argomento finale svolto nella riproduzione del motivo di appello, ancorché non fatto oggetto di specifica argomentazione, cioè l’assenza di prova che il bene non sia stato rinvenuto nella massa/inventario fallimentare di [OSCURATO:SOCIETA]. Il motivo è, dunque, dichiarato inammissibile. Con il secondo motivo di impugnazione si deduce ai sensi dell’art.360, co. 1, n. 3 c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione dell’art.24 L. Fallimentare “laddove la Corte di merito ha dichiarato inammissibili le domande svolte dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”; nonché la violazione dell’art. 112 c.p.c. laddove la Corte avrebbe omesso di pronunciarsi “sulla domanda, svolta in via principale, di condanna del Fallimento a rispondere di ogni domanda attrice”. [OSCURATO:PERSONA] rileva che già l’intestazione del motivo evidenzia una palese contraddizione, giacché per un verso si addebita alla corte di merito di avere dichiarato inammissibili le domande svolte dalla ricorrente contro la Curatela, per altro verso si lamenta si lamenta un’omessa pronuncia su una domanda che si dice proposta in via principale. La lettura dell’illustrazione, peraltro, evidenzia che parte ricorrente si duole in realtà che la corte siciliana non si sarebbe pronunciata su tutte le domande svolte dalla conchiudente , in quanto avrebbe pronunciato sulle sole domande subordinate svolte dalla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ovvero quelle con le quali la [OSCURATO:SOCIETA]. ha chiesto di essere rilevata e/o manlevata e/o garantita e/o tenuta indenne (pag. 13 del ricorso). Nella successiva esposizione si riferiscono le conclusioni dell’atto di appello (sempre a pag. 13) e si riproduce il quinto motivo di appello e, quindi, si assume che in via principale era stata chiesta che il [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. rispondesse di ogni domanda svolta dalla [OSCURATO:PERSONA], ergo anche della mera domanda di accertamento di una condotta responsabile per l’omessa custodia del bene . Ebbene, questa deduzione, che si legge a pag. 16 del ricorso e viene poi ripetuta immediatamente di seguito in carattere sottolineato, non trova alcuna rispondenza proprio nelle conclusioni dell’atto di appello riprodotte a pagina 13, dato che ivi si parla di dichiarare tenuto e condannare la terza chiamata [OSCURATO:SOCIETA]. […] a rispondere in via principale di ogni domanda attrice . E’ palese che non si tratta di mera domanda di accertamento. Tanto basta per evidenziare l’infondatezza del motivo secondo la stessa mera lettura della sua illustrazione. Ma v’è di più: nell’incipit dell’illustrazione del motivo parte ricorrente espressamente dichiara di riprodurre la motivazione cui dovrebbe riferirsi la critica svolta nel motivo. Senonché, procedendo al confronto con la sentenza, la riproduzione risulta parziale, omettendo del tutto le prime cinque righe della pagina 7, intermedie fra le due parti riprodotte. Tanto rende il motivo anche per ciò solo inidoneo a svolgere critica alla motivazione. Per mera completezza, si rileva, altresì, che si richiama un precedente di questa Corte concernente un’ipotesi di azione attiva spettante al fallitoe dunque irrilevante. Mette conto di rilevare, invece, che Perazioni che derivano dal fallimento, a norma dell'art. 24 della cosiddetta legge fallimentare (r.d. n. 267 del 1942), debbono intendersi - con principio estensibile anche alla procedura di amministrazione straordinaria (attesane la indiscutibile omogeneità di "ratio" sotto il profilo della tutela della "par condicio") - non soltanto quelle che traggono origine dallo stato di dissesto, ma tutte quelle che incidono sul patrimonio del fallito e che, per la sopravvenienza del fallimento, sono sottoposte ad una speciale disciplina, con la conseguenza che deve essere affermata la competenza del tribunale fallimentare ogni qual volta l'accertamento di un credito verso il fallito costituisca premessa di una pretesa nei confronti della massa. (Cass. n. 20350 del 2005). E’ palese – e lo si nota sempre per completezza - che la stessa prospettazione che l’ipotetica azione di mero accertamento della responsabilità della [OSCURATO:SOCIETA] verso [OSCURATO:PERSONA], risolvendosi nell’accertamento di un credito vero la massa, non poteva sfuggire alla nota vis actractiva. Con il terzo motivo di impugnazione si deduce exart. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c., 2059 c.c. e del principio della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c. e 92 co. 2 c.p.c., “laddove, pur sostanzialmente accogliendo il terzo motivo di appello e disponendo la CTU di stima del macchinario (anche in accoglimento del secondo motivo di appello) sul quantum ha poi erroneamente confermato la sentenza di primo grado pur essendo emerso un danno inferiore da quello quantificato dal Giudice di prime cure ed ha così condannato la [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento integrale delle spese di lite”. Il motivo è inammissibile , perché ragiona di un parziale accoglimento dell’appello che non trova riscontro alcuno nella motivazione e nel dispositivo. Là dove sostiene che a torto il giudice di appello avrebbe omesso di riformare la sentenza dando rilievo al fatto che la c.t.u. esperita in appello aveva indicato un valore da intendersi comprensivo di i.v.a., mentre quello indicato dal primo giudice sarebbe stat o riconosciuto al netto di i.v.a., il motivo prospetta una tesi assurda: ciò, perché – in disparte che non si precisa in alcun modo il tenore della decisione del primo giudice là dove riconobbe l’importo risarcitorio di € 120.000,00, al fine di consentire se lo riconobbe al netto di i.v.a. – il riconoscimento dello stesso importo in appello al lordo di i.v.a. non avrebbe nella sostanza inciso sull’ammontare della condanna, sì da comportare una riforma della sentenza di primo grado, tanto più che nemmeno si riferisce che l’appello aveva attinto la problematica dell’i.v.a. In ogni caso, si ricorda che, se anche nella sostanza l’appello in parte qua fosse stato accolto, sì da dare luogo al presupposto per l’esercizio di un potere di compensazione delle spese anche solo parziale a beneficio della qui ricorrente, l’omissione del suo esercizio non sarebbe stata censurabile (si veda il consolidato principio di diritto di cui a Cass., Sez. Un., n. 14989 del 2005). Il ricorso è conclusivamente rigettato. Non si deve provvedere sulle spese, stante la mancanza di svolgimento di difese da parte degli intiamati. P.Q.M. rigetta il ricorso. Nulla sulle spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari