CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 giugno 2026
Cassazione n. 17534/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata edifesa ex lege,– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale in calce alcontroricorso,- controricorrente -avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondogrado della Puglia – sez. n. 4 – n. 2219/2023 depositata il 19luglio 2023;udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consiglio del3 marzo 2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 20876/2023Numero sezionale 1958/2026Numero di raccolta generale 17534/2026Data pubblicazione 03/06/20261. [OSCURATO:PERSONA], esercente l’attività di medicospecialista ambulatoriale convenzionato presso la ASL Bari, conistanza del 10 novembre 2016 chiedeva all’Agenzia delle Entrate– Direzione provinciale di Bari il rimborso dell’IRPEF versata pergli anni d’imposta 2012, 2013, 2014 e 2015, per la parte relativaalle somme percepite per le spese di viaggio sostenute persvolgere la propria attività di lavoro presso ambulatori esternial proprio comune di residenza.Sull’istanza in questione si formava il silenzio-rifiuto.2. Avverso il diniego dell’Ufficio il contribuente proponevaricorso dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Bari laquale, con sentenza n. 3103/2018, pubblicata il 19 dicembre2018, accoglieva il ricorso, ordinando il rimborso richiesto.3. Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate, la Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della Puglia – sez. n. 4,con sentenza n. 2219/2023, pronunciata il 19 aprile 2023, edepositata in segreteria il 19 luglio 2023, rigettava l’appello,condannando l’appellante alla rifusione delle spese di lite.4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazionel’Agenzia delle Entrate, sulla base di un unico motivo (ricorsonotificato il 19 ottobre 2023).[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.5. In data 30 ottobre 2024 il Consigliere delegato, ritenendol’unico motivo manifestamente infondato, emetteva proposta didefinizione anticipata, ai sensi dell’art. 380-bis c.pc.6. Proposta richiesta di decisione, con decreto presidenzialedel 15 dicembre 2025 è stata quindi fissata la discussione delricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera diconsiglio del 3 marzo 2026, ai sensi degli artt. 375, comma 2,e 380-bis.1 c.p.c.R.G. N. 20876/2023 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 20876/2023Numero sezionale 1958/2026Numero di raccolta generale 17534/2026Data pubblicazione 03/06/2026Le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrateeccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 51, commi 1,2, e 5, nonché dell’art. 13, comma 1 e dell’art. 6, comma 2,d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ed erronea interpretazionedell’art. 48 dell’[OSCURATO:PERSONA] per la disciplina deirapporti con i medici specialisti ambulatoriali, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3), c.p.c.Deduce, in particolare, l’Ufficio che le spese di viaggiocorrisposte al professionista fossero da considerare incluse delreddito complessivo, avendo natura retributiva, e nonmeramente risarcitoria, e quindi fossero assoggettate adimposizione.2. Il motivo è fondato.Il ricorso verte sulla questione dei rimborsi percepiti ai sensidell’art. 48 dell’[OSCURATO:PERSONA] dall’odiernocontroricorrente, medico specialista ambulatorialeconvenzionato presso la ASL Bari.Il giudice di appello ha affermato che il rimborso delle cc.dd.“spese di accesso”, previsto dalla citata clausola del CCNL,avrebbe natura risarcitoria/restitutoria, perché la lorodeterminazione, in quanto collegata ai chilometri percorsi,sarebbe rimessa non già a un criterio forfettario ma legatoall’esborso concreto. Di qui discenderebbe, secondo laprospettiva del giudice di merito, la natura risarcitoriadell’indennità in questione e, quindi, la sua non imponibilità.Sul punto, tuttavia, questa Corte, rivisitando il suo precedenteorientamento, ha di recente affermato che «il "rimborso spesedi accesso" alla sede di lavoro che si trovi in un Comune diversoR.G. N. 20876/2023 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 20876/2023Numero sezionale 1958/2026Numero di raccolta generale 17534/2026Data pubblicazione 03/06/2026da quello di residenza del medico ambulatoriale convenzionato,determinato con il criterio forfettario della indennitàchilometrica previsto dall'art. 35 del d.P.R. n. 271 del 2000,deve ritenersi ontologicamente diverso dalle "indennitàpercepite per le trasferte" di cui all'art. 51, comma 5, TUIR, lequali consistono in spostamenti temporanei del luogo diesecuzione della prestazione lavorativa in Comune diverso daquello ove essa è ordinariamente effettuata, spostamentiintervenuti su richiesta e nell'interesse del datore di lavoro, nérientra in alcuna delle ipotesi legali di deroga al principio dionnicomprensività del reddito da lavoro previsto dall'art. 51,comma 1, TUIR» (Cass. 22 gennaio 2024, n. 2124).Ne consegue, pertanto, che, al fine di valutarel’assoggettabilità o meno ad IRPEF, la Corte regionale avrebbedovuto verificare con esattezza la natura e la frequenza delletrasferte, e quindi se tali trasferte rientrassero nell’attivitàordinaria, o fossero spostamenti temporanei ed occasionali.3. La sentenza impugnata deve quindi essere cassata conrinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado della Puglia, in diversa composizione, la qualeprovvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudiziodi legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata erinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche perla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, 3 marzo 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G. N. 20876/2023 4Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]