CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25064/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 5001 /2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata edifesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studiodell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma via Tortona n.4; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]:definizione agevolataart. 6 del d.l.n.193 del 2016 AGENZIADELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente e ricorrente incidentale – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Cam- pania,sez. staccata di Sale rno, n.7952/4/2015 depositata il 9 settem- bre2015, non notificata. Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del l’ 1 1 maggio 2023 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campa- nia,sez. staccata di Salerno, veniva accolto per quanto di ragione l’ap- pello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Avellino n.509/ 2/2012 in rela- zionealla cartella di pagamento IRAP, IRPEF, IVA 1998 e 1999 emessa neiconfronti della società [OSCURATO:SOCIETA].. 2.La CTR, non condividendo la decisione di primo grado, confermava ilcredito portato dalla cartella, emessa a seguito di sentenza della CTR cheaveva riconosciuto valida la richiesta della contribuente di defini- zioneagevolata ex art.9 bis della legge n.289 del 2002 in forza della qualeerano state iscritte a ruolo le rate residue del condono non ver- satedalla società, con la maggio razione di interessi e sanzione del 30% sulnon versato. 3. Avverso la decisione ha proposto ricorso la contribuente per due motivi,cui l’Agenzia ha replicato con controricorso e ricorso incidentale condizionatoaffidato ad un unico motivo. La società ha altresì deposi- tatomemoria con cui chiede la declaratoria di cessazione della materia delcontendere per intervenuta definizione agevolata. Consideratoche: 4.Con istanza depositata anteriormente all’adunanza camerale, il con- tribuenteha formulato istanza per la declaratoria di estinzione del pro- cessoper cessazione della materia del contendere ai sensi dell’ art.6 del d.l.193 del 2016 convertito in l. n.225 del 2016, con documentazione a corredo , offrendo copia della domanda inoltrata pre sso l’Agenzia e relativaattestazione di deposito e di pagamento di importi. 5. La presente controversia, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, è definibileai fini della previsione normativa da ultimo citata, previo pa- gamentodi quanto dovuto, e va osse rvato che l’Agenzia non ha preso posizionesul fatto sopravvenuto. 6.In ogni caso, l’istanza di estinzione del processo per sopravvenuta cessazionedella materia del contendere, depositata dalla contribuente inatti, attesta il venir meno di interesse alla decisione del ricorso prin- cipale,né l’Agenzia vanta un autonomo interesse alla prosecuzione del giudizio,avendo proposto mero ricorso incidentale condizionato all’ac- coglimentodel ricorso principale. 7.All’inammissibiltà per carenza di in teresse dei ricorsi proposti dalle partisegue la compensazione delle spese di lite perch é la documenta- zioneversata agli atti dalla contribuente attesta il sostenimento di oneri ai fini della definizione agevolata intrapresa di cui va tenuto conto in questasede. 7.1.Non sussistono inoltre i presupposti per il versamento, neppure da partedella ricorrente principale, del c.d. "doppio contributo unificato" dicui all'art. 13, comma 1 - quater, del d .P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018 , n. 31732; Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020,n. 8184; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5,15 settembre 2022, n. 27244). P.Q.M