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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2021

Cassazione n. 45326/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.AVOLIO Daniele ricorre avverso la sentenza in epigrafe che in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Isernia riconosceva al prevenuto le circostanze at- tenuanti generiche e rideterminava la pena, in relazione alla contestazione di cui all'art.187 C.d.S. in mesi quattro di arresto ed euro 1.000 di ammenda.

Disatten- deva il motivo di ricorso concernente la richiesta di declaratoria dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione in quanto la statuizione concernente la respon- sabilità penale era ormai coperta da giudicato endo-processuale. 2.L'AVOLIO lamenta violazione di legge atteso che nessun giudicato interno po- teva ritenersi realizzato nella specie allorquando la res iudicanda sia ancora pen- dente in relazione al trattamento sanzionatorio laddove la impugnazione su punti della sentenza concernenti il trattamento sanzionatorio impediscono che si for- masse il giudicato anche in relazione ai profili concernenti la responsabilità.

3. Preliminarmente va dichiarata la sopravvenuta causa di estinzione del reato essendosi lo stesso medio termine estinto per prescrizione maturata in data 28 Febbraio 2017 ai sensi dell'art.157 c.p.p. che prevede un termine di anni quattro per la prescrizione dei reati contravvenzionali, aumentato di un anno in ragione di atti interruttivi e pertanto in epoca anteriore alla pronuncia della sentenza di ap- pello, di talchè la doglianza poteva essere sviluppata, come unico motivo, anche dinanzi al giudice di legittimità. 3.1 Sotto diverso profilo non ricorrono né risultano dedotti vizi di violazione di legge ovvero carenze motivazionali di tale evidenza e di immediata percezione tali da giustificare una pronuncia assolutoria di liquida declaratoria ex art.129 II comma c.p.p., né d'altro canto le doglianze del ricorrente risultano manifesta- mente infondate o chiaramente dilatorie, ma sono espressione di difese tecniche degne di essere considerate, soprattutto in relazione all'obbligo da parte del giu- dice di appello di pronunciarsi sul compimento del termine prescrizionale anche in assenza di specifica censura in appello sul merito della responsabilità dell'impu- tato (sez.2, n.50642 del 16.10.2014, Centonze, Rv.261716; sez.5, n.29225 del 4 Giugno 2018, Triolo, Rv.273370).

4. Conclusivamente va pronunciato l'annullamento della sentenza impugnata es- sendo il reato estinto per intervenuta prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescri- zione.

Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 4 Novembre 2021.

Il consigliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.AVOLIO Daniele ricorre avverso la sentenza in epigrafe che in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Isernia riconosceva al prevenuto le circostanze at- tenuanti generiche e rideterminava la pena, in relazione alla contestazione di cui all'art.187 C.d.S. in mesi quattro di arresto ed euro 1.000 di ammenda. Disatten- deva il motivo di ricorso concernente la richiesta di declaratoria dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione in quanto la statuizione concernente la respon- sabilità penale era ormai coperta da giudicato endo-processuale. 2.L'AVOLIO lamenta violazione di legge atteso che nessun giudicato interno po- teva ritenersi realizzato nella specie allorquando la res iudicanda sia ancora pen- dente in relazione al trattamento sanzionatorio laddove la impugnazione su punti della sentenza concernenti il trattamento sanzionatorio impediscono che si for- masse il giudicato anche in relazione ai profili concernenti la responsabilità. 3. Preliminarmente va dichiarata la sopravvenuta causa di estinzione del reato essendosi lo stesso medio termine estinto per prescrizione maturata in data 28 Febbraio 2017 ai sensi dell'art.157 c.p.p. che prevede un termine di anni quattro per la prescrizione dei reati contravvenzionali, aumentato di un anno in ragione di atti interruttivi e pertanto in epoca anteriore alla pronuncia della sentenza di ap- pello, di talchè la doglianza poteva essere sviluppata, come unico motivo, anche dinanzi al giudice di legittimità. 3.1 Sotto diverso profilo non ricorrono né risultano dedotti vizi di violazione di legge ovvero carenze motivazionali di tale evidenza e di immediata percezione tali da giustificare una pronuncia assolutoria di liquida declaratoria ex art.129 II comma c.p.p., né d'altro canto le doglianze del ricorrente risultano manifesta- mente infondate o chiaramente dilatorie, ma sono espressione di difese tecniche degne di essere considerate, soprattutto in relazione all'obbligo da parte del giu- dice di appello di pronunciarsi sul compimento del termine prescrizionale anche in assenza di specifica censura in appello sul merito della responsabilità dell'impu- tato (sez.2, n.50642 del 16.10.2014, Centonze, Rv.261716; sez.5, n.29225 del 4 Giugno 2018, Triolo, Rv.273370). 4. Conclusivamente va pronunciato l'annullamento della sentenza impugnata es- sendo il reato estinto per intervenuta prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescri- zione. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 4 Novembre 2021. Il consigliere es
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