CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2022
Cassazione n. 07697/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG. 34965/2021 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 4 maggio 2021 la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza in data 19 novembre 2020 del GUP del Tribunale di Parma che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per plurime violazioni dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Con un unico motivo di ricorso l'imputato lamenta la violazione di legge, perché i fatti avrebbero dovuto essere qualificati ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, siccome si trattava di un piccolo spaccio effettuato da solo, senza organizzazione o speciali cautele. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato perché consiste in generiche censure di fatto già vagliate e disattese con adeguata motivazione giuridica dalla Corte territoriale che ha accertato che l'imputato si era reso protagonista di cessioni quotidiane di stupefacente in dosi da 20 a 50 euro l'una dal 2015 al giugno 2020 in favore di dieci cessionari specificamente individuati; inoltre, era sempre attivo a Parma, salvi i giorni in cui si recava a Napoli a fare rifornimento; era capace di raggiungere in bici il luogo di spaccio, aveva fidelizzato la clientela ed era in grado di ottenere consistenti profitti settimanali; aveva organizzato la gestione dei contatti con un'utenza telefonica dedicata ed era veloce nello scambio e nell'allontanamento dal luogo della cessione. Il complesso di questi elementi ha portato i Giudici di merito a ritenere integrato i f«ki ascritti ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 con motivazione ineccepibile e in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità (Cass., Sez. 4, n. 23945 del 29/04/2015, Xhihani, Rv. 263651-01) Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. RG 34965/2021 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 14 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] liba)dai( [OSCURATO:PERSONA]. D7