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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 05673/2026

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la seguente sul ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame – in accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro in data 30 giugno 2025 aveva sostituito con gli arresti domiciliari la custodia in carcere originariamente applicata a [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. – ha disposto il ripristino della misura cautelare inframuraria nei confronti del suddetto indagato.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, articolando un unico motivo di impugnazione, con cui lamenta, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, il mancato superamento della presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

Il Tribunale si sarebbe limitato ad opporre la natura assoluta di tale presunzione, senza prendere posizioni su elementi – viceversa ritenuti rilevanti dal Giudice per le indagini preliminari – tali da lasciar fondatamente desumere non solo la marginalità e la temporaneità della condotta partecipativa (risoltasi nella mera assistenza all’incaricato di operazioni finanziarie digitali per conto del sodalizio), ma la stessa recisione volontaria di ogni rapporto con l’associazione criminale (tenuto conto dello svolgimento di onesta attività lavorativa e della mancata inclusione nel novero degli affiliati nelle successive indagini sul medesimo gruppo criminale).

3. All’odierna udienza camerale, le parti presenti hanno concluso come riportato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi manifestamente infondati.

2. Il ricorrente è stato condannato alla pena di sei anni e otto mesi di reclusione per il delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso (cosca Megna di Papanice), con sentenza non definitiva del 14 maggio 2025.

È incontroverso che non vengano in rilievo le situazioni di necessaria assistenza alla prole o di gravi patologie incompatibili con lo stato di detenzione.

Il Tribunale supera le argomentazioni spese dal primo Giudice a fondamento della sostituzione della misura (statuizione che postula la persistenza di esigenze cautelari, sia pure affievolite), attribuendo valore prevalente, ex lege, al titolo di reato per cui è stata disposta la custodia cautelare

3. il Collegio condivide e intende ribadire l’orientamento esegetico per cui, in tema di applicazione di misure cautelari personali, il disposto di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. sancisce, qualora si proceda per associazione di tipo mafioso, una doppia presunzione per ciò che concerne la sussistenza delle esigenze cautelari e l’adeguatezza al loro contenimento della sola misura carceraria, quest’ultima assoluta e superabile nei soli casi previsti dall’art. 275, commi 4 e 4-bis, cod. proc. pen (cfr. Sez. 2, n. 24515 del 19/01/2023, Simeoli, Rv. 284857-01.

Cfr. anche Sez. 2, n. 23935 del 04/05/2022, Alcamo, Rv. 283176- 01; Sez. 1, n. 38603 del 23/06/2021, Cannistrà, Rv. 282049-01; Sez. 2, n. 22096 del 03/07/2020, Chioccarelli, Rv. 279771-01).

Nessun margine, dunque, per censurare la scelta della misura intramuraria.

Come sottolineato correttamente nel provvedimento impugnato, ferma restando la presunzione assoluta in ordine all’individuazione della misura, ove la condotta – come nel caso di specie – sia riconducibile alla partecipazione ad una associazione mafiosa “storica”, caratterizzata da un risalente radicamento e da una riconosciuta stabilità, possono ritenersi non più permanenti le necessità cautelari, superando in toto la presunzione relativa, in presenza di prove della rescissione di ogni rapporto dell’accusato con il sodalizio (Sez. 2, n. 12197 del 14/12/2022, dep. 2023, Bella, Rv. 284474-01; Sez. 6, n. 15753 del 28/03/2018, Pisano, Rv. 272887-01).

4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di cui all’art. 28, reg. esec. cod. proc. pen.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli ademp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile; sentite le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame – in accoglimento dell’appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro in data 30 giugno 2025 aveva sostituito con gli arresti domiciliari la custodia in carcere originariamente applicata a [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. – ha disposto il ripristino della misura cautelare inframuraria nei confronti del suddetto indagato. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, articolando un unico motivo di impugnazione, con cui lamenta, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, il mancato superamento della presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Il Tribunale si sarebbe limitato ad opporre la natura assoluta di tale presunzione, senza prendere posizioni su elementi – viceversa ritenuti rilevanti dal Giudice per le indagini preliminari – tali da lasciar fondatamente desumere non solo la marginalità e la temporaneità della condotta partecipativa (risoltasi nella mera assistenza all’incaricato di operazioni finanziarie digitali per conto del sodalizio), ma la stessa recisione volontaria di ogni rapporto con l’associazione criminale (tenuto conto dello svolgimento di onesta attività lavorativa e della mancata inclusione nel novero degli affiliati nelle successive indagini sul medesimo gruppo criminale). 3. All’odierna udienza camerale, le parti presenti hanno concluso come riportato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi manifestamente infondati. 2. Il ricorrente è stato condannato alla pena di sei anni e otto mesi di reclusione per il delitto di partecipazione ad associazione di stampo mafioso (cosca Megna di Papanice), con sentenza non definitiva del 14 maggio 2025. È incontroverso che non vengano in rilievo le situazioni di necessaria assistenza alla prole o di gravi patologie incompatibili con lo stato di detenzione. Il Tribunale supera le argomentazioni spese dal primo Giudice a fondamento della sostituzione della misura (statuizione che postula la persistenza di esigenze cautelari, sia pure affievolite), attribuendo valore prevalente, ex lege, al titolo di reato per cui è stata disposta la custodia cautelare 3. il Collegio condivide e intende ribadire l’orientamento esegetico per cui, in tema di applicazione di misure cautelari personali, il disposto di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. sancisce, qualora si proceda per associazione di tipo mafioso, una doppia presunzione per ciò che concerne la sussistenza delle esigenze cautelari e l’adeguatezza al loro contenimento della sola misura carceraria, quest’ultima assoluta e superabile nei soli casi previsti dall’art. 275, commi 4 e 4-bis, cod. proc. pen (cfr. Sez. 2, n. 24515 del 19/01/2023, Simeoli, Rv. 284857-01. Cfr. anche Sez. 2, n. 23935 del 04/05/2022, Alcamo, Rv. 283176- 01; Sez. 1, n. 38603 del 23/06/2021, Cannistrà, Rv. 282049-01; Sez. 2, n. 22096 del 03/07/2020, Chioccarelli, Rv. 279771-01). Nessun margine, dunque, per censurare la scelta della misura intramuraria. Come sottolineato correttamente nel provvedimento impugnato, ferma restando la presunzione assoluta in ordine all’individuazione della misura, ove la condotta – come nel caso di specie – sia riconducibile alla partecipazione ad una associazione mafiosa “storica”, caratterizzata da un risalente radicamento e da una riconosciuta stabilità, possono ritenersi non più permanenti le necessità cautelari, superando in toto la presunzione relativa, in presenza di prove della rescissione di ogni rapporto dell’accusato con il sodalizio (Sez. 2, n. 12197 del 14/12/2022, dep. 2023, Bella, Rv. 284474-01; Sez. 6, n. 15753 del 28/03/2018, Pisano, Rv. 272887-01). 4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di cui all’art. 28, reg. esec. cod. proc. pen. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli ademp
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