CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 36436/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: I.N.P.G.I. - [OSCURATO:PERSONA] di P revidenza dei [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” – in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso il suo studio sito i n Roma, via [OSCURATO:PERSONA] - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] –società cooperativa -intimata - avverso la sentenza n. 192 / 202 1 della Corte d ’ appello di Roma depositata il 16marzo 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 ottobre 2022dal [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che:1. la Corte d’appello di Roma ha accolto il ricorso proposto dall’I.N.P.G.I. -[OSCURATO:PERSONA] di P revidenza dei [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” – nella parte in cui censura va la possibilità di adottare la procedura di correzione dell’ errore materiale della sentenza di primo grado, che, nel dispositivo aveva rigettato l’opposizione a decreto ingiuntivo e in motivazione l’aveva accolta; in esito a tale valutazione, la Corte territoriale ha poi dichiarato la nullità della sentenza impugnata, e, in accoglimento dell’appello incidentale proposto dalLaboratorio [OSCURATO:PERSONA] coop erativa , ha accolto l’opposizione e revocato il decreto ingiuntivo; 2. avverso tale pronuncia l’I.N.P.G.I. ha proposto ricorso per cassazioneaffidato ad unico motivo; 3. il [OSCURATO:PERSONA] cooperativa non ha svolto attività difensiva; 4. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio; 5.parte ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1.con l’unico motivo l’I.N.P.G.I. deduce la violazione degli artt. 100, 161, 334, comma 2, cod. proc. civ., assumendo che la Corte di merito, dopo aver correttamente rilevato, in adesione a quanto denunciato nel primo motivo di gravame, che il contrasto insanabile esistente tra il contenuto del dispositivo ed il contenuto della motivazione della sentenza di primo grado non potesse essere oggetto di correzione di errore materiale, ha poi irritualmente pronunciato sulla domanda di nullità della sentenza impugnata – pure proposta dall’I.N.P.G.I. – nonché sugli altri motivi di appello, senza rilevare che, con l’accoglimento del primo motivo, era venuto meno l’interesse alla decisione sugli ulteriori motivi; viceversa, la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità degli ulteriori motivi di gravame e, di conseguenza, l’inefficacia dell’appello incidentale proposto tardivamente dalla [OSCURATO:PERSONA] cooperativa, con relativo passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, contenente il dispositivo che statuiva il rigetto della proposta opposizione; 2. il ricorso è infondato sol che si consideri come, dalla disamina della sentenza impugnata emerge chiaramente che la Corte romana ha proceduto correttamente a dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per il rilevato insanabile contrasto fra motivazione e dispositivo e a valutare nel merito l’opposizione in virtù dell’appello incidentale proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] cooperativa; 3. va, comunque, escluso l’invocato effetto di cui all’art. 334, comma 2, cod. proc. civ., atteso che l’appello principale dell’I.N.P.G.I. non è stato dichiarato inammissibile ma accolto (sia pure limitatamente al primo motivo), risultando consentital’impugnazione incidentale anche di capi della sentenza diversi da quelli oggetto della impugnazi one principale, come da indirizzo assolutamente prevalente di questa Corte cui il Collegio ritiene di aderire (in tal senso, di recente, Cass. Sez. 3, 05/09/2022, n. 26139, alla cui motivazione ed ai precedenti conformi ivi citati si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.); 4. nulla per le spese, in difetto di attività difensiva della società intimata; 5. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell’Istituto ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma