Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2025
ECLI:EU:C:2025:666
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CC0081
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
presentate il 4 settembre 2025 (
1
)
Causa C‑81/24 [Jenec] (
i
)
LH
contro
[OSCURATO:PERSONA] banka d.d., già [OSCURATO:PERSONA]
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okrajno sodišče v Mariboru (Tribunale cantonale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA])]
«Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Servizi finanziari – Riciclaggio di capitali e finanziamento del terrorismo – Direttiva 2014/92/UE – Direttiva (UE) 2015/849 – Consumatore iscritto in un elenco dell’Ufficio per il controllo delle attività finanziarie estere (OFAC) – Rifiuto, da parte della banca, di effettuare un pagamento e rigetto di una domanda di apertura di un conto di pagamento con caratteristiche di base»
I.
Introduzione
1.
Come conciliare il diritto al conto bancario con le norme in materia di lotta contro il riciclaggio di capitali?
2.
La direttiva 2014/92/UE (
2
) prevede un diritto al conto di pagamento al fine di favorire l’inclusione, salvo che in caso di violazione delle disposizioni in materia di prevenzione del riciclaggio di capitali e di lotta contro il finanziamento del terrorismo. Orbene, la direttiva (UE) 2015/849 (
3
) enuncia dei principi in materia di valutazione dei rischi, di identificazione dei clienti e dei loro beneficiari effettivi e di verifica della loro identità, nonché di attuazione di misure di vigilanza all’ingresso e per tutto il corso del rapporto d’affari al fine di evitare che il sistema finanziario venga utilizzato a scopi di riciclaggio di capitali o di finanziamento del terrorismo.
3.
A partire dal momento in cui la normativa sulla lotta contro il riciclaggio di capitali prende forma intorno ad un approccio globale fondato sui rischi, si pone la questione di sapere come considerare l’ipotesi particolare in cui il consumatore che sollecita l’apertura di un conto di pagamento con caratteristiche di base si veda rifiutare quest’ultima a causa della sua iscrizione in un elenco di sanzioni redatto da un paese terzo, malgrado che egli non abbia subìto alcuna condanna penale definitiva nel mondo per i reati che hanno giustificato detta iscrizione in tale elenco, né alcuna misura restrittiva da parte del suo Stato membro, dell’Unione europea o di un’organizzazione internazionale della quale lo Stato membro in questione o l’Unione sono membri.
4.
Su richiesta della Corte, concentrerò le mie conclusioni sulla prima questione sollevata dall’Okrajno sodišče v Mariboru (Tribunale cantonale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), il quale si chiede se l’articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2014/92, letto alla luce della direttiva 2015/849, possa essere interpretato nel senso che esso autorizza gli [OSCURATO:PERSONA] membri ad imporre alle banche di rigettare la domanda di un consumatore intesa all’apertura di un conto di pagamento con caratteristiche di base a motivo del fatto che egli è iscritto in un elenco dell’Office of [OSCURATO:PERSONA] (OFAC) [Ufficio per il controllo delle attività finanziarie estere (OFAC), [OSCURATO:PERSONA]], il quale dipende dall’[OSCURATO:PERSONA] of the Treasury (Dipartimento del Tesoro degli [OSCURATO:PERSONA] d’America).
II.
Contesto giuridico
A.
Diritto dell’Unione
1.
Direttiva 2014/92
5.
I considerando 34, 37 e 47 della direttiva 2014/92 enunciano quanto segue:
«(34)
(...) È importante che gli enti creditizi assicurino che i loro clienti non utilizzino il sistema finanziario a fini illeciti, come frodi, riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, ma è opportuno che essi non pongano ostacoli ai consumatori che vogliono beneficiare dei vantaggi del mercato interno aprendo e usando un conto di pagamento transfrontaliero. Pertanto, è opportuno evitare di utilizzare le disposizioni della direttiva [2005/60/CE (
4
)] come pretesto per respingere consumatori che sono meno allettanti dal punto di vista commerciale.
(...)
(37)
[OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero avere facoltà, nel pieno rispetto delle libertà fondamentali garantite dai trattati, di esigere che i consumatori che desiderano aprire un conto di pagamento con caratteristiche di base nel loro territorio dimostrino un reale interesse in tal senso. Fatti salvi i requisiti adottati conformemente alla direttiva [2005/60] per combattere il riciclaggio, al fine di dimostrare tale reale interesse non dovrebbe essere richiesta la presenza fisica presso le dipendenze degli enti creditizi.
(...)
(47)
Gli enti creditizi dovrebbero rifiutare l’apertura del conto di pagamento con caratteristiche di base o dovrebbero recedere dal relativo contratto soltanto in circostanze specifiche, quali il mancato rispetto della normativa in materia di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo o di prevenzione dei reati e relative indagini. Anche in tali casi, il rifiuto è giustificato solo se il consumatore non rispetta la predetta normativa e non in ragione dei costi o della complessità della procedura di verifica del rispetto della normativa. Tuttavia, potrebbero esservi casi in cui un consumatore abusi del suo diritto di aprire ed utilizzare un conto di pagamento con caratteristiche di base. Ad esempio, uno Stato membro dovrebbe poter autorizzare un ente creditizio a prendere misure nei confronti del consumatore che abbia commesso un reato, quali una grave truffa nei confronti di un ente creditizio, al fine di evitare il ripetersi di tali reati. Tali misure possono comprendere, per esempio, la limitazione dell’accesso di tale consumatore a un conto di pagamento con caratteristiche di base per un determinato periodo di tempo. Inoltre, vi possono essere casi in cui il previo rifiuto di una richiesta di un conto di pagamento sia necessario per individuare i consumatori che possono beneficiare di un conto di pagamento a condizioni più vantaggiose. In tale evenienza, l’ente creditizio dovrebbe informare il consumatore che può avvalersi di un meccanismo specifico per il caso di rifiuto di una richiesta di un conto di pagamento per il quale siano addebitate delle spese secondo quanto previsto dalla presente direttiva per ottenere l’accesso a un conto di pagamento con caratteristiche di base gratuito. Entrambi tali casi aggiuntivi dovrebbero tuttavia essere limitati, specifici e basarsi su disposizioni del diritto nazionale precisamente specificate. Nell’individuare i casi aggiuntivi in cui gli enti creditizi possono rifiutare di offrire conti di pagamento ai consumatori, gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero poter includere, tra gli altri, motivi di pubblica sicurezza o di ordine pubblico».
6.
L’articolo 16, paragrafi da 1 a 4 e 7, della direttiva 2014/92 prevede quanto segue:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che ai consumatori siano offerti conti di pagamento con caratteristiche di base da tutti gli enti creditizi o da un numero di enti creditizi sufficiente a garantirne l’accesso a tutti i consumatori nel loro territorio e a evitare distorsioni della concorrenza. (...)
2. [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che i consumatori soggiornanti legalmente nell’Unione, compresi i consumatori senza fissa dimora, i richiedenti asilo e i consumatori a cui non è rilasciato il permesso di soggiorno ma che non possono essere espulsi per motivi di fatto o di diritto, abbiano il diritto di aprire e usare il conto di pagamento con caratteristiche di base presso gli enti creditizi situati nel loro territorio. Tale diritto si applica a prescindere dal luogo di residenza del consumatore.
Nel pieno rispetto della libertà fondamentali garantite dai trattati, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono esigere che i consumatori che intendono aprire un conto di pagamento con caratteristiche di base nel loro territorio dimostrino un reale interesse in tal senso.
[OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che l’esercizio del diritto non sia troppo difficile o gravoso per il consumatore.
3. [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che gli enti creditizi che offrono conti di pagamento con caratteristiche di base aprano un conto di pagamento con caratteristiche di base o respingano la richiesta di un conto di pagamento con caratteristiche di base da parte di un consumatore, in entrambi i casi senza indebito ritardo e al più tardi entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione di una domanda completa.
4. [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che gli enti creditizi respingano la richiesta di un conto di pagamento con caratteristiche di base se l’apertura di detto conto comportasse la violazione delle disposizioni in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e di lotta al finanziamento del terrorismo di cui alla direttiva [2005/60].
(...)
7. [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che nei casi di cui [al paragrafo] (...) 4 (...), e dopo aver assunto la propria decisione[,] l’ente creditizio informi immediatamente il consumatore del rifiuto e delle ragioni specifiche dello stesso, per iscritto e a titolo gratuito, a meno che tale comunicazione sia in contrasto con obiettivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o con la direttiva [2005/60]. In caso di rifiuto, l’ente creditizio informa il consumatore della procedura per presentare reclamo contro il rifiuto, nonché del diritto del consumatore a contattare la pertinente autorità competente e dell’organismo per la risoluzione alternativa delle controversie designato, fornendo le relative informazioni di contatto».
2.
Direttiva 2015/849
7.
Il considerando 22 della direttiva 2015/849 enuncia quanto segue:
«Il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo non è sempre lo stesso in ogni caso. Di conseguenza, dovrebbe essere adottato un approccio olistico basato sul rischio. Tale approccio basato sul rischio non costituisce un’opzione indebitamente permissiva per gli [OSCURATO:PERSONA] membri e per i soggetti obbligati: implica processi decisionali basati sull’evidenza fattuale, al fine di individuare in maniera più efficace i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che gravano sull’Unione e su coloro che vi operano».
8.
L’articolo 1, paragrafo 1, di tale direttiva recita:
«La presente direttiva mira a impedire l’utilizzo del sistema finanziario dell’Unione per fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo».
9.
L’articolo 8 della medesima direttiva ha il seguente tenore:
«1. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché i soggetti obbligati adottino opportune misure volte a individuare e valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, tenendo conto di fattori di rischio compresi quelli relativi ai loro clienti, paesi o aree geografiche, prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione. Tali misure sono proporzionate alla natura e alle dimensioni dei soggetti obbligati.
2. Le valutazioni del rischio di cui al paragrafo 1 sono documentate, aggiornate e messe a disposizione delle pertinenti autorità competenti e degli organi di autoregolamentazione interessati. Le autorità competenti possono decidere che le singole valutazioni del rischio documentate non sono necessarie qualora i rischi specifici connessi al settore siano chiari e compresi.
3. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché i soggetti obbligati pongano in essere politiche, controlli e procedure per mitigare e gestire in maniera efficace i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo individuati a livello dell’Unione, degli [OSCURATO:PERSONA] membri e degli stessi soggetti obbligati. Tali politiche, controlli e procedure sono commisurati alla natura e alle dimensioni dei soggetti obbligati.
4. Le politiche, i controlli e le procedure di cui al paragrafo 3 includono:
a)
l’elaborazione di politiche, controlli e procedure interni, tra cui pratiche di riferimento per la gestione dei rischi, adeguata verifica della clientela, segnalazione, conservazione dei documenti, controllo interno, gestione della conformità ivi inclusa, se adeguata rispetto alle dimensioni e alla natura dell’attività economica, la nomina di un responsabile della conformità a livello dirigenziale, e indagine sui dipendenti;
b)
se del caso, in funzione delle dimensioni e della natura dell’attività economica, una funzione di revisione indipendente per la verifica delle politiche, dei controlli e delle procedure interni di cui alla lettera a).
5. [OSCURATO:PERSONA] membri prescrivono che le politiche, i controlli e le procedure poste in essere dai soggetti obbligati siano autorizzate dall’alta dirigenza e che essi verifichino l’adeguatezza delle misure e si adoperino, ove necessario, per rafforzarle».
10.
Ai sensi dell’articolo 13 della direttiva 2015/849:
«1. Le misure di adeguata verifica della clientela consistono nelle attività seguenti:
a)
identificare il cliente e verificarne l’identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte attendibile e indipendente (...).
b)
identificare il titolare effettivo e adottare misure ragionevoli per verificarne l’identità, in modo che il soggetto obbligato sia certo di sapere chi sia il titolare effettivo, il che implica, per le persone giuridiche, i trust, le società, le fondazioni ed istituti giuridici analoghi, adottare misure ragionevoli per comprendere l’assetto proprietario e di controllo del cliente (...);
c)
valutare e, se necessario, ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto d’affari;
d)
svolgere un controllo costante del rapporto d’affari, anche esercitando una verifica sulle operazioni concluse per tutta la durata di tale rapporto, in modo da assicurare che esse siano coerenti con la conoscenza che il soggetto obbligato ha del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, anche riguardo, se necessario, all’origine dei fondi, e assicurarsi che siano tenuti aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute.
(...)
2. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché i soggetti obbligati applichino ciascuna misura di adeguata verifica della clientela prevista al paragrafo 1. Tuttavia, i soggetti obbligati possono calibrare la portata di dette misure in funzione del rischio.
3. [OSCURATO:PERSONA] membri prescrivono che i soggetti obbligati tengano conto almeno delle variabili di cui all’allegato I nel valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
4. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché i soggetti obbligati siano in grado di dimostrare alle autorità competenti o agli organi di autoregolamentazione che le misure sono adeguate ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo individuati.
(...)».
11.
L’articolo 14, paragrafo 4, primo comma, della direttiva in parola prevede:
«[OSCURATO:PERSONA] membri prescrivono che il soggetto obbligato che non è in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dall’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) o c), non effettui un’operazione attraverso un conto bancario, non avvii il rapporto d’affari o non effettui l’operazione, nonché ponga fine al rapporto d’affari e vagli l’eventualità di effettuare, in relazione al cliente, una segnalazione di operazione sospetta alla [Unità di informazione finanziaria dell’Unione] a norma dell’articolo 33».
12.
L’articolo 48, paragrafo 8, della citata direttiva così dispone:
«[OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché le autorità competenti tengano conto del margine di discrezionalità concesso al soggetto obbligato e riesaminino opportunamente le valutazioni del rischio alla base di tale discrezionalità, nonché l’adeguatezza e l’attuazione delle politiche interne nonché dei controlli e delle procedure di tale soggetto».
3.
Orientamenti dell’Autorità bancaria europea (ABE) sui fattori di rischio di riciclaggio di capitali e di finanziamento del terrorismo
13.
L’orientamento n. 1, contenuto negli Orientamenti dell’ABE, del 1
o
marzo 2021, ai sensi dell’articolo 17 e dell’articolo 18, paragrafo 4, della direttiva [2015/849] sulle misure di adeguata verifica della clientela e sui fattori che gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero prendere in considerazione nel valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associati ai singoli rapporti continuativi e alle operazioni occasionali («Orientamenti relativi ai fattori di rischio di ML/TF»), che abrogano e sostituiscono gli orientamenti JC/2017/37 (
5
), e intitolato «Valutazione del rischio: principi fondamentali per tutte le imprese», dispone, al punto 1.30, lettera c), quanto segue:
«Le imprese [ossia gli enti creditizi e le imprese finanziarie] dovrebbero sempre considerare le seguenti fonti di informazione:
(...)
c)
informazioni governative, quali le valutazioni nazionali del rischio operate dai governi, dichiarazioni programmatiche e avvertenze, nonché relazioni interpretative della legislazione pertinente».
14.
L’orientamento n. 2 dell’ABE, intitolato «Individuazione dei fattori di rischio di [riciclaggio di capitali e di finanziamento del terrorismo (ML/TF)]», enuncia, ai punti 2.3. e 2.5., quanto segue:
«2.3.
Nell’individuazione dei rischi collegati a un cliente, inclusi i titolari effettivi del cliente, le imprese dovrebbero considerare il rischio correlato a:
(...)
b) la reputazione del cliente e del suo titolare effettivo;
(...)
2.5.
I fattori di rischio che seguono potrebbero avere rilievo quando si identificano i rischi associati alla reputazione di un cliente o di un titolare effettivo:
a)
Esistono notizie negative sul cliente provenienti dai mezzi di informazione o da altre fonti informative? Ad esempio, sussistono accuse di aver commesso crimini o accuse di terrorismo nei confronti del cliente o del titolare effettivo? In tal caso, si tratta di accuse attendibili e fondate? Le imprese dovrebbero verificare l’attendibilità delle accuse basandosi, fra gli altri aspetti, sulla qualità e sull’indipendenza della fonte delle informazioni, nonché sulla ricorrenza di tali accuse. Le imprese dovrebbero considerare che l’assenza di condanne penali non può da sola essere sufficiente a non considerare le accuse rilevanti.
b)
Il cliente, il titolare effettivo o qualunque altro soggetto ad essi notoriamente collegato è stato sottoposto a congelamento dei beni a causa di procedimenti amministrativi o penali o di accuse di terrorismo o finanziamento del terrorismo? L’impresa ha fondati motivi per sospettare che il cliente, il titolare effettivo o qualunque altro soggetto ad essi notoriamente collegato sia stato, in passato, sottoposto a congelamento dei beni?
(...)».
15.
L’orientamento n. 3 dell’ABE, intitolato «Valutazione del rischio di ML/TF», prevede, ai punti 3.2. e 3.3., quanto segue:
«3.2.
Le imprese dovrebbero sviluppare una visione complessiva dei fattori di rischio di ML/TF che hanno individuato, i quali, nel complesso, determineranno il livello di rischio di ML/TF associato a un rapporto continuativo, a un’operazione occasionale o alla loro attività.
3.3.
Le imprese dovrebbero considerare che, salvo diversa disposizione contenuta nella direttiva [2015/849] o nella legislazione nazionale, la presenza di singoli fattori di rischio non necessariamente determina il passaggio del rapporto in una categoria di rischio superiore o inferiore».
16.
L’orientamento n. 4 dell’ABE, intitolato «Misure di adeguata verifica della clientela che tutte le imprese devono applicare», prevede, ai punti 4.9., 4.10. e 4.66., quanto segue:
«4.9.
Per “de‑risking” si intende una decisione presa dalle imprese di non offrire più servizi ad alcune categorie di clienti associate a un rischio più elevato di ML/TF. Dato che il rischio associato ai singoli rapporti continuativi tende a variare, anche all’interno di una stessa categoria, l’adozione di un approccio basato sul rischio non richiede alle imprese di rifiutare o interrompere i rapporti continuativi con intere categorie di clienti associate a un maggiore rischio di ML/TF. Le imprese dovrebbero contemperare attentamente l’esigenza di inclusione finanziaria con la necessità di mitigare il rischio di ML/TF.
4.10.
A tal proposito, le imprese dovrebbero mettere in atto politiche e procedure appropriate e in funzione del rischio per assicurare che il loro approccio all’applicazione delle misure di adeguata verifica della clientela non si traduca nel rifiutare ingiustamente a clienti che ne avrebbero legittimamente diritto l’accesso ai servizi finanziari. Qualora un cliente abbia motivi legittimi e credibili per non essere in grado di produrre forme tradizionali di documentazione dell’identità, le imprese dovrebbero considerare la possibilità di mitigare il rischio di ML/TF in altri modi, ad esempio:
(...)
b)
offrendo solo prodotti e servizi finanziari di base, che limitano la capacità degli utenti di fare un uso improprio di tali prodotti e servizi per scopi di criminalità finanziaria. Tali prodotti e servizi di base potrebbero anche consentire alle imprese di identificare più facilmente operazioni o schemi di operazione anomali, incluso l’uso indesiderato del prodotto; è importante, tuttavia, che qualsiasi limite sia proporzionato e non riduca irragionevolmente o inutilmente l’accesso dei clienti ai prodotti e servizi finanziari.
(...)
4.66.
Le imprese non dovrebbero avviare un rapporto continuativo laddove non siano in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, non ritengano che lo scopo e la natura del rapporto continuativo siano legittimi o non reputino di essere in grado di gestire in maniera efficace il rischio di poter essere utilizzate quale mezzo per finalità di ML/TF. Qualora il rapporto continuativo sia già in essere, l’impresa dovrebbe porvi fine o sospendere le operazioni fino al momento in cui potrà essere chiuso, secondo le indicazioni degli organi investigativi e di polizia, se del caso».
B.
Diritto sloveno
1.
Legge sui servizi di pagamento, sui servizi di emissione di moneta elettronica e sui sistemi di pagamento
17.
L’articolo 180, paragrafo 1, dello Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (legge sui servizi di pagamento, sui servizi di emissione di moneta elettronica e sui sistemi di pagamento) (
6
), del 7 febbraio 2018, nella versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale, recita:
«Il consumatore legalmente soggiornante nell’Unione (...) che chieda di aprire un conto di pagamento con caratteristiche di base all’interno dell’Unione stessa, ovvero di accedere a un conto siffatto, non può subire discriminazioni ad opera della banca, segnatamente per ragioni attinenti alla nazionalità, alla residenza, al genere, alla razza, al colore della pelle, all’origine etnica o sociale, alle caratteristiche genetiche, alla lingua, alla confessione religiosa o alle convinzioni personali, alle idee politiche o di altro tipo, all’appartenenza ad una comunità nazionale, all’appartenenza ad una minoranza nazionale di un altro paese, alla situazione patrimoniale, alla stirpe, all’invalidità, all’età o all’orientamento sessuale. Le condizioni applicabili per l’apertura di un conto di pagamento con caratteristiche di base e per l’accesso al medesimo non possono essere in alcun modo immotivatamente discriminatorie».
18.
L’articolo 181 di tale legge così dispone:
«(1) Tutte le banche che gestiscono conti di pagamento di consumatori sono obbligate ad offrire ai consumatori un conto di pagamento con caratteristiche di base.
(...)
(3) Il consumatore legalmente soggiornante nell’Unione (...), inclusi il consumatore senza fissa dimora e il richiedente asilo nonché il consumatore al quale non sia stata concessa l’autorizzazione al soggiorno ma il cui respingimento non sia possibile per ragioni di diritto o di fatto, ha il diritto di aprire ed usare un conto di pagamento con caratteristiche di base presso una banca. Tale diritto sussiste indipendentemente dalla residenza abituale del consumatore.
(4) La banca articola la procedura per l’apertura di un conto di pagamento con caratteristiche di base in modo tale che l’azionamento di tale diritto non sia eccessivamente difficile o gravoso per il consumatore. La banca apre il conto di pagamento con caratteristiche di base senza ritardi non necessari ovvero al più tardi entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del consumatore completa in ogni sua parte per l’apertura di un tale conto di pagamento.
(5) Il termine previsto dal paragrafo precedente vale anche nel caso di rigetto della richiesta del consumatore di apertura di un conto di pagamento con caratteristiche di base.
(6) La banca respinge la richiesta del consumatore di apertura di un conto di pagamento con caratteristiche di base ogni qualvolta tale apertura di conto determinerebbe una violazione delle disposizioni della legge che disciplina le attività di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (...). In tal caso la banca adotta misure in conformità alla legge disciplinante il settore della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.
(...)
(8) Nei casi previsti dai paragrafi 6 e 7 del presente articolo, la banca, dopo aver preso la decisione di rigetto della richiesta di apertura di un conto di pagamento con caratteristiche di base, informa il consumatore senza indugio, per iscritto e senza spese, in merito al rigetto della sua richiesta e alle concrete ragioni del respingimento della stessa, tranne quando ciò sia vietato in virtù di altre norme.
(9) In caso di respingimento della richiesta di apertura di un conto di pagamento con caratteristiche di base, la banca informa il consumatore in merito alle vie di ricorso esperibili contro il rigetto della sua richiesta, al diritto di informare la Banca di [OSCURATO:PERSONA] di tale rigetto, nonché al diritto di attivare il meccanismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsto dall’articolo 286 della presente legge. In tale informativa la banca menziona anche gli opportuni dati di contatto.
(...)».
2.
Legge in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo
19.
L’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, dello Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (legge in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo) (
7
), del 4 aprile 2022, così dispone:
«Le banche e le loro filiali negli [OSCURATO:PERSONA] membri, nonché le filiali di banche di [OSCURATO:PERSONA] terzi e di banche di [OSCURATO:PERSONA] membri che costituiscono una filiale nella Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], attuano le misure per la scoperta e la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, stabilite nella presente legge, prima o in occasione della percezione, della consegna, del cambio, della custodia, della disposizione o di qualsiasi altra condotta concernente somme di denaro o altri valori patrimoniali, e in occasione della conclusione di rapporti d’affari».
III.
Fatti di causa nel procedimento principale e questioni pregiudiziali
20.
Il 22 ottobre 2017, LH, odierno ricorrente, ha tentato di pagare ad una stazione di rifornimento mediante rimessa da un conto appartenente a sua moglie, aperto presso la [OSCURATO:PERSONA] d.d. (in prosieguo: la «NKBM»). Tale rimessa è stata bloccata a seguito dell’introduzione dei suoi dati personali nel sistema. La NKBM ha giustificato tale blocco operato nei confronti di sua moglie chiarendo che essa aveva adottato una serie di misure più restrittive per soddisfare gli obblighi imposti dalla legislazione nel settore della prevenzione del finanziamento del terrorismo e del riciclaggio di capitali, e segnatamente il divieto di collaborare con un cliente iscritto in un elenco delle misure restrittive (Unione europea, OFAC, Nazioni Unite, elenco interno). Altri documenti interni della NKBM (
8
) contengono esigenze simili concernenti le persone iscritte in un elenco dell’OFAC.
21.
Nel corso del procedimento dinanzi al giudice del rinvio instaurato dal ricorrente contro la NKBM per ottenere l’apertura di un conto di pagamento con caratteristiche di base nonché un risarcimento danni, detto ricorrente si è recato di persona, il 23 marzo 2022, in un’agenzia della NKBM per sollecitare l’apertura di tale conto. A seguito della presentazione della sua carta di identità in corso di validità, l’impiegata della NKBM gli ha fatto presente che il sistema non permetteva di aprire un conto corrente a suo nome. Nessuna risposta scritta è stata data alla sua domanda di apertura di un conto entro i dieci giorni successivi a tale domanda.
22.
Orbene, il 23 febbraio 2015, lo Specializirano državno tožilstvo [OSCURATO:PERSONA] (Procura generale specializzata della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA]) aveva concluso e archiviato il procedimento iniziato contro il ricorrente e che riguardava reati identici a quelli che avevano portato all’emissione di un mandato di arresto internazionale nei suoi confronti. Il ricorrente non è stato condannato altrove nel mondo per il reato per il quale è iscritto in un elenco dell’OFAC e nessuna misura restrittiva è stata adottata nei suoi confronti dalle Nazioni Unite, dall’Unione o dalla Repubblica di [OSCURATO:PERSONA].
23.
Il giudice del rinvio evidenzia che le parti controvertono sulla questione se la semplice iscrizione in un elenco dell’OFAC al di fuori di qualsiasi condanna penale per un reato per il quale l’interessato si trova su tale elenco o di qualsiasi misura restrittiva adottata dalle Nazioni Unite, dall’Unione o da uno Stato membro costituisca una violazione di disposizioni relative alla prevenzione del riciclaggio di capitali e del finanziamento del terrorismo che può giustificare un rifiuto di apertura di un conto di pagamento con caratteristiche di base. Detto giudice aggiunge che, sebbene tale iscrizione nell’elenco sia una circostanza particolare che giustifica una sorveglianza rafforzata, non è chiaro se essa possa giustificare un rifiuto di apertura di un conto di pagamento con caratteristiche di base. Nell’ipotesi in cui un tale rifiuto fosse giustificato, il giudice del rinvio si interroga sul rispetto del diritto alla presunzione di innocenza tutelato dall’articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (
9
).
24.
Alla luce di tali circostanze, l’Okrajno sodišče v Mariboru (Tribunale cantonale di [OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se la disposizione di cui all’articolo 16, paragrafo 4, della direttiva [2014/92] consenta agli [OSCURATO:PERSONA] membri di imporre alle banche di respingere la richiesta di un consumatore finalizzata ad ottenere un conto di pagamento con caratteristiche di base, a motivo del fatto che tale consumatore è inserito in un elenco dell’OFAC (...), in quanto in caso di apertura di un conto siffatto si configurerebbe una violazione della normativa in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo di cui alla direttiva [2015/849].
2)
In caso di risposta affermativa alla prima questione: se sussista un’eccezione nel caso in cui tale consumatore non sia mai stato condannato in nessun luogo al mondo per il reato a causa del quale si trova inserito nella lista suddetta, e/o nel caso in cui contro tale consumatore non siano state adottate misure restrittive di alcun tipo da parte dello Stato membro interessato, dell’Unione (...) o di un’altra organizzazione internazionale della quale sia membro lo Stato membro interessato o l’Unione (...).
3)
Se una risposta affermativa alla prima questione significhi una non conformità all’articolo 48 della [Carta] che stabilisce il diritto alla presunzione di innocenza.
4)
Se una risposta negativa alla seconda questione significhi una non conformità all’articolo 48 della [Carta] dell’Unione che stabilisce il diritto alla presunzione di innocenza».
25.
Hanno presentato osservazioni scritte il ricorrente, la NKBM, il governo sloveno, il Consiglio dell’Unione europea, il Parlamento europeo, nonché la Commissione europea.
IV.
Analisi
26.
Come desiderato dalla Corte, concentrerò le mie conclusioni sulla prima questione pregiudiziale.
27.
Infatti, il giudice del rinvio si interroga sulla questione se l’articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2014/92 autorizzi gli [OSCURATO:PERSONA] membri ad imporre alle banche l’obbligo di rifiutare ad un consumatore l’apertura di un conto di pagamento con caratteristiche di base a motivo del fatto che tale consumatore è iscritto in un elenco dell’OFAC e che l’apertura di un conto siffatto sarebbe una violazione delle disposizioni relative alla prevenzione del riciclaggio di capitali e del finanziamento del terrorismo a titolo della direttiva 2015/849.
28.
L’articolo 15 della direttiva 2014/92 ricorda che nei confronti di un consumatore legalmente residente nell’Unione non può essere operata, in occasione dell’esame della domanda di apertura di un conto di pagamento, alcuna discriminazione in ragione della sua cittadinanza o del suo luogo di residenza. L’articolo 16 di detta direttiva sancisce un diritto di accesso ad un conto di pagamento con caratteristiche di base (
10
) precisando un certo numero di elementi al fine di assicurare l’effettività di tale diritto.
29.
Più specificamente, il paragrafo 1 di detto articolo 16 chiarisce, in particolare, che gli [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché i conti di pagamento con caratteristiche di base vengano offerti in un numero sufficiente di enti creditizi e che tali conti di pagamento non siano proposti unicamente da enti creditizi che forniscono conti di pagamento con funzioni unicamente on-line. Il paragrafo 2, primo comma, del citato articolo 16 precisa inoltre ciò che bisogna intendere per «consumatori soggiornanti legalmente nell’Unione». Infine, il paragrafo 3 del medesimo articolo 16 prevede che l’apertura o il rifiuto di apertura di un conto deve aver luogo senza indebito ritardo e al più tardi entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione di una domanda completa.
30.
L’articolo 16 della direttiva 2014/92 stabilisce altresì i casi di diniego di apertura di un conto di pagamento con caratteristiche di base, distinguendo tre ipotesi. La prima ipotesi di rifiuto è quella nella quale l’apertura di un conto comporterebbe la violazione delle disposizioni in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e di lotta al finanziamento del terrorismo di cui alla direttiva 2015/849 (
11
). Nella seconda ipotesi, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono autorizzare gli enti creditizi a rifiutare l’apertura di un conto di pagamento con caratteristiche di base se il consumatore è già titolare di un conto siffatto nel loro territorio (
12
). La terza ipotesi prevede che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possano individuare un numero limitato di altri casi nei quali gli enti creditizi possono essere obbligati a rifiutare l’apertura di un conto di pagamento con caratteristiche di base o in cui possono decidere in tal senso, a condizione che tali casi si basino su disposizioni del diritto nazionale dirette o a facilitare l’accesso del consumatore ad un conto di pagamento a titolo gratuito con caratteristiche di base, o ad evitare che i consumatori abusino del loro diritto di accesso ad un conto di pagamento con caratteristiche di base (
13
). In queste tre ipotesi di rifiuto, gli enti creditizi devono informare immediatamente il consumatore dei motivi precisi del rifiuto, per iscritto e gratuitamente, a meno che tale informazione sia contraria agli obiettivi di sicurezza nazionale e di mantenimento dell’ordine pubblico o agli obiettivi della disciplina dell’Unione in materia di riciclaggio di capitali e di finanziamento del terrorismo (
14
).
31.
Pertanto, la direttiva 2014/92 prevede un’armonizzazione minima dei casi di rifiuto di apertura di un conto di pagamento con caratteristiche di base, lasciando un margine di discrezionalità agli [OSCURATO:PERSONA] membri, tranne nel caso in cui tale apertura di conto determinerebbe una violazione delle disposizioni relative alla prevenzione del riciclaggio di denaro e alla lotta contro il terrorismo previste dalla direttiva 2015/849. In questo caso, gli [OSCURATO:PERSONA] membri non dispongono di alcun potere discrezionale, ciò che si traduce nella formula «[g]li [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che».
32.
Tuttavia, il considerando 34 della direttiva 2014/92 precisa che le disposizioni della direttiva 2015/849 (
15
) non dovrebbero essere utilizzate come pretesto per respingere consumatori che sono meno allettanti dal punto di vista commerciale.
33.
Quanto al considerando 47 della direttiva 2014/92, esso indica che, in caso di rischio di mancato rispetto della normativa sul riciclaggio di capitali e sul finanziamento del terrorismo, il rifiuto di apertura può essere giustificato soltanto se il consumatore non rispetta detta normativa e non per il solo fatto che la procedura intesa a verificare tale rispetto è troppo complessa o troppo costosa.
34.
La difficoltà della questione posta alla Corte nasce dal fatto che anche la direttiva 2015/849 e una direttiva di armonizzazione minima.
35.
Infatti, un certo numero di disposizioni di tale direttiva prevede che gli [OSCURATO:PERSONA] membri possano adottare misure più rigorose per prevenire il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo, nel rispetto dei limiti imposti dal diritto dell’Unione (
16
). La suddetta direttiva prevede anche che gli [OSCURATO:PERSONA] membri abbiano delle opzioni come, ad esempio, autorizzare i soggetti obbligati ad applicare misure semplificate di adeguata verifica della clientela nel caso in cui lo Stato membro o un soggetto obbligato abbia identificato dei settori presentanti un rischio meno elevato (
17
), o anche nel caso in cui gli stessi soggetti obbligati possano stabilire l’entità delle misure di adeguata verifica della clientela in funzione della loro valutazione dei rischi (
18
). Questa flessibilità è legata all’approccio tramite i rischi ritenuto quale fondamento della direttiva 2015/849 (
19
).
36.
Occorre dunque esaminare in questa prospettiva quale sarebbe la violazione della normativa in materia di lotta contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo che potrebbe giustificare un rifiuto di apertura di conto di pagamento con caratteristiche di base ai sensi della direttiva 2014/92.
37.
L’articolo 14, paragrafo 4, della direttiva 2015/849 prevede espressamente soltanto un’ipotesi nella quale un rapporto d’affari non deve essere instaurato: nel caso in cui il soggetto obbligato non sia in grado di conformarsi agli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti dall’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) o c), di detta direttiva. Ricordo che tali obblighi di adeguata verifica hanno ad oggetto l’identificazione del cliente e la verifica della sua identità [articolo 13, paragrafo 1, lettera a), di detta direttiva], l’identificazione del beneficiario effettivo e l’adozione di misure ragionevoli per verificare l’identità di tale persona [articolo 13, paragrafo 1, lettera b), della medesima direttiva], nonché la valutazione e, eventualmente, la raccolta di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto d’affari [articolo 13, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2015/849]. Nel caso di specie, fatta salva la verifica del giudice del rinvio, nessuno di tali elementi sembra mancare, dal momento che il cliente è identificato, che non viene affermata l’esistenza di un beneficiario effettivo diverso dal cliente e che il rapporto d’affari desiderato consiste nell’apertura di un conto di pagamento con caratteristiche di base. Di conseguenza, a prima vista, il rifiuto di apertura del conto richiesto non può essere giustificato sul fondamento di tale direttiva.
38.
Inoltre, il governo sloveno precisa che non ha previsto, a titolo delle misure più restrittive che possono essere introdotte a norma dell’articolo 5 della direttiva 2015/849, alcun obbligo di rifiuto di intrattenere rapporti d’affari in caso di iscrizione in un elenco dell’OFAC. Pertanto, risulta che, per la NKBM, rifiutare di aprire un conto bancario con caratteristiche di base per il semplice motivo che il potenziale cliente è iscritto in un elenco dell’OFAC esulerebbe dai limiti del diritto dell’Unione che disciplina il margine di discrezionalità degli [OSCURATO:PERSONA] membri (
20
).
39.
Oltre a ciò, come giustamente rileva il Parlamento, anche in caso di misure restrittive adottate in virtù del diritto dell’Unione, il quadro normativo dell’Unione prevede che, dietro specifica autorizzazione, possano essere forniti servizi finanziari a soggetti sottoposti a siffatte misure restrittive (
21
). Pertanto, l’obiettivo di lotta contro il finanziamento del terrorismo e il riciclaggio di capitali non vieta totalmente l’utilizzazione del sistema bancario.
40.
Pertanto, prevedendo un divieto di instaurare un rapporto d’affari nei soli casi sopra citati (mancata identificazione del cliente o del beneficiario effettivo, assenza di valutazione dello scopo e della natura del rapporto d’affari), il legislatore dell’Unione ha operato un bilanciamento degli interessi tra il diritto all’apertura di un conto di pagamento con caratteristiche di base, da un lato, e la lotta contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo, dall’altro.
41.
Per contro, la semplice iscrizione in un elenco dell’OFAC può essere presa in considerazione per valutare il livello di vigilanza da applicare al rapporto d’affari una volta instaurato.
42.
Infatti, la direttiva 2015/849 prevede vari livelli di vigilanza da applicare nel corso del rapporto d’affari, in quanto il controllo continuativo di tale rapporto fa parte dei normali obblighi di adeguata verifica (
22
).
43.
Da un lato, gli articoli da 15 a 17 di detta direttiva prevedono dei casi in cui gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono autorizzare un obbligo di vigilanza semplificato da parte del soggetto obbligato.
44.
Dall’altro lato, gli articoli da 18 a 24 della direttiva summenzionata stabiliscono gli obblighi di vigilanza rafforzati. L’allegato III della medesima direttiva enuncia i fattori di un rischio potenzialmente più elevato di cui gli [OSCURATO:PERSONA] membri e i soggetti obbligati devono tener conto come minimo. Tale rafforzamento dell’obbligo di vigilanza è legato a dei fattori di rischio o geografici (paesi terzi ad alto rischio o rapporti transfrontalieri implicanti un paese terzo), o legati ai prodotti, ai servizi, alle transazioni o ai canali di distribuzione (segnatamente, utilizzazione di nuove tecnologie), o inerenti al cliente (ad esempio, persone politicamente esposte).
45.
Per quanto riguarda i fattori di rischio inerenti al cliente, né il tenore letterale della direttiva 2015/849 né quello dell’allegato III di quest’ultima menzionano l’ipotesi dell’iscrizione in un elenco di sanzioni. Tuttavia, negli orientamenti dell’ABE, tale autorità afferma che, per questo fattore di rischio, dovrebbe essere preso in considerazione il rischio collegato alla reputazione del cliente (
23
) e che, a tale titolo, possono essere presi in considerazione, segnatamente, le notizie negative sul cliente provenienti dai mezzi di informazione o da altre fonti informative, senza che l’assenza di condanna penale sia sufficiente, da sola, per considerare irrilevanti le accuse (
24
), oppure il fatto che il cliente abbia visto congelati i suoi beni a causa di un procedimento amministrativo o penale anche in tempi passati (
25
). Inoltre, l’ABE raccomanda di prendere in considerazione le informazioni provenienti dai poteri pubblici (
26
). Pertanto, l’iscrizione in un elenco dell’OFAC potrebbe corrispondere a tali fattori di rischio legati al cliente.
46.
Inoltre, l’ABE precisa che gli istituti finanziari devono ottenere una visione complessiva dei fattori di rischio individuati (
27
) e che essi dovrebbero tenere a mente che, a meno che la direttiva 2015/849 o il diritto nazionale non dispongano diversamente, la presenza di fattori di rischio isolati non significa necessariamente che un rapporto debba essere classificato in una categoria di rischio superiore o inferiore (
28
).
47.
Di conseguenza, qualora il soggetto obbligato sia un istituto bancario, esso deve avere un’analisi globale e ponderata del grado di rischio generato da un nuovo rapporto affari, al fine di valutare il livello di vigilanza da applicare a tale rapporto. È questo il motivo per cui, a seconda delle circostanze del caso di specie e fatta salva la valutazione del giudice del rinvio, l’iscrizione in un elenco dell’OFAC potrebbe giustificare misure di vigilanza rafforzate.
48.
Tuttavia, l’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2015/849 stabilisce che gli [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché i soggetti obbligati pongano in essere politiche, controlli e procedure per mitigare e gestire in maniera efficace i rischi di riciclaggio di capitali e di finanziamento del terrorismo identificati a livello dell’Unione, degli [OSCURATO:PERSONA] membri e degli stessi soggetti obbligati, e affinché tali politiche, controlli e procedure siano commisurati alla natura e alle dimensioni dei soggetti obbligati.
49.
Pertanto, occorre chiedersi quale sia il margine di manovra dell’istituto bancario che ritenga che le politiche, i controlli e le procedure da esso messi in atto non siano sufficienti per attenuare e gestire efficacemente il rischio da esso identificato mediante misure commisurate alla natura e all’entità dell’istituto stesso. Tale ipotesi configura un altro caso legittimo di rifiuto di apertura di un conto di pagamento con caratteristiche di base?
50.
Ritengo, al pari della Commissione, che l’articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2014/92 sul rifiuto di apertura di un conto di pagamento con caratteristiche di base qualora l’apertura di un conto siffatto determinasse una violazione delle disposizioni in materia di lotta contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo potrebbe, in effetti, servire quale fondamento ad un rifiuto di tal genere nel caso in cui l’istituto bancario si trovasse nell’incapacità di gestire il rischio di riciclaggio di capitali o di finanziamento del terrorismo. Gli orientamenti dell’ABE prevedono espressamente un’ipotesi del genere (
29
).
51.
Tuttavia, nella sua analisi per giungere a tale decisione, la NKBM dovrebbe, a mio avviso, tener conto di vari elementi.
52.
In primo luogo, a favore della decisione di aprire, malgrado tutto, un conto di pagamento con caratteristiche di base, da un lato, l’ABE afferma chiaramente nei suoi orientamenti che il fatto di proporre soltanto prodotti e servizi finanziari di base limita la capacità degli utenti di abusare di tali prodotti e servizi per scopi di criminalità finanziaria (
30
). Pertanto, la domanda di apertura di un conto di pagamento con sole caratteristiche di base è idonea a limitare il rischio. Dall’altro lato, come ho ricordato in precedenza (
31
), la sola questione del costo del controllo non può giustificare un rifiuto di aprire un conto di pagamento con caratteristiche di base.
53.
In secondo luogo, la direttiva 2015/849 prevede chiaramente che, se, malgrado l’esame di questi elementi, l’istituto bancario ritiene necessario rifiutare l’apertura di un conto siffatto, il suo potere discrezionale non è illimitato. Da un lato, l’articolo 48, paragrafo 8, di tale direttiva enuncia che «[g]li [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché le autorità competenti tengano conto del margine di discrezionalità concesso al soggetto obbligato e riesaminino opportunamente le valutazioni del rischio alla base di tale discrezionalità, nonché l’adeguatezza e l’attuazione delle politiche interne nonché dei controlli e delle procedure di tale soggetto». Dall’altro lato, l’articolo 16, paragrafo 7, della direttiva 2014/92 proclama che, qualora l’istituto bancario rifiuti di aprire un conto di pagamento con caratteristiche di base, deve indicare al consumatore la procedura per presentare reclamo contro il rifiuto, nonché informarlo del suo diritto di contattare l’autorità competente e l’organismo per la risoluzione alternativa delle controversie designato. Di conseguenza, il potere discrezionale dell’istituto bancario è sotto il controllo dell’autorità competente di ciascuno Stato membro.
54.
Nel caso di specie, spetterà al giudice del rinvio valutare se fattori di rischio diversi dall’iscrizione in un elenco dell’OFAC abbiano giustificato la decisione di rifiuto di apertura di un conto di pagamento con caratteristiche di base e se la NKBM fosse in grado di assicurare il controllo continuativo del rapporto d’affari nell’ipotesi dell’apertura di un conto.
55.
In conclusione, propongo di rispondere alla prima questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2014/92, letto in combinato disposto con le disposizioni della direttiva 2015/849, deve essere interpretato nel senso che un istituto bancario non può rifiutare l’apertura di un conto di pagamento con caratteristiche di base per il solo motivo che il nome del consumatore che richiede l’apertura di un conto siffatto è iscritto in un elenco dell’OFAC. Spetta tuttavia al giudice nazionale verificare l’esistenza o meno nel diritto nazionale di una norma che tenga conto esplicitamente dell’iscrizione in un elenco dell’OFAC per rifiutare l’apertura di un conto di pagamento con caratteristiche di base.
V.
Conclusione
56.
Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alla prima questione pregiudiziale sollevata dall’Okrajno sodišče v Mariboru (Tribunale cantonale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) nella maniera che segue:
L’articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base, letto in combinato disposto con le disposizioni della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019,
deve essere interpretato nel senso che:
un istituto bancario non può rifiutare l’apertura di un conto di pagamento con caratteristiche di base per il solo motivo che il nome del consumatore che richiede l’apertura di un conto siffatto è iscritto in un elenco dell’Office of [OSCURATO:PERSONA] (OFAC) [Ufficio per il controllo delle attività finanziarie estere (OFAC), [OSCURATO:PERSONA]], il quale dipende dall’[OSCURATO:PERSONA] of the Treasury (Dipartimento del Tesoro degli [OSCURATO:PERSONA] d’America).
Spetta tuttavia al giudice nazionale verificare l’esistenza o meno nel diritto nazionale di una norma che tenga conto esplicitamente dell’iscrizione in un elenco dell’OFAC per rifiutare l’apertura di un conto di pagamento con caratteristiche di base.
(
1
) Lingua originale: il francese.
(
i
) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
(
2
) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (
GU 2014, L 257, pag. 214
).
(
3
) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (
GU 2015, L 141, pag. 73
), come modificata dalla direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019 (
GU 2019, L 334, pag. 155
) (in prosieguo: la «direttiva 2015/849»).
(
4
) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (
GU 2005, L 309, pag. 15
). Tale direttiva è stata approvata e sostituita dalla direttiva 2015/849.
(
5
) EBA/GL/2021/02; in prosieguo: gli «orientamenti dell’ABE». Attualmente è in vigore una nuova versione di tali orientamenti, ossia gli orientamenti dell’ABE del 31 marzo 2023, sulle politiche e sui controlli per la gestione efficace dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (ML/TF) nel fornire accesso ai servizi finanziari (EBA/GL/2023/04).
(
6
) Uradni list RS, n. 7/18 e n. 9/18.
(
7
) Uradni list RS, n. 48/22.
(
8
) Per esempio, le istruzioni per la l’instaurazione di rapporti d’affari con persone fisiche, la politica di accettazione dei clienti, la metodologia applicabile in materia di misure restrittive e il codice di condotta.
(
9
) In prosieguo: la «Carta».
(
10
) Rammento che le prestazioni di base sono specificate nell’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/92 e comprendono segnatamente dei servizi che permettono di effettuare tutte le operazioni richieste per l’apertura, la gestione e la chiusura di un conto di pagamento, dei servizi di deposito di fondi su un conto di pagamento, dei servizi di ritiro di contanti nell’Unione a partire da un conto di pagamento, nonché dei servizi che permettono di effettuare nell’Unione le operazioni di prelievo, di pagamento mediante una carta di pagamento o bonifici.
(
11
) V. nota 4 a piè di pagina delle presenti conclusioni. V. articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2014/92.
(
12
) V. articolo 16, paragrafo 5, primo comma, della direttiva 2014/92.
(
13
) V. articolo 16, paragrafo 6, della direttiva 2014/92.
(
14
) V. articolo 16, paragrafo 7, della direttiva 2014/92.
(
15
) V. nota 4 a piè di pagina delle presenti conclusioni.
(
16
) V., segnatamente, articoli 5 e 18 della direttiva 2015/849, nonché sentenze del 17 novembre 2022, Rodl & Partner (
C‑562/20
,
EU:C:2022:883
, punti da
46
a
48
), e del 2 marzo 2023, PrivatBank e a. (
C‑78/21
,
EU:C:2023:137
, punti
63
e
64
).
(
17
) V. articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2015/849.
(
18
) V. articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2015/849.
(
19
) V. considerando 22 della direttiva 2015/849.
(
20
) V. paragrafo 35 delle presenti conclusioni.
(
21
) V., segnatamente, articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (
GU 2001, L 344, pag. 70
), il quale prevede una possibilità di eccezioni al divieto di fornire servizi finanziari enunciato all’articolo 2, paragrafo 2, di questo stesso regolamento.
(
22
) V. articolo 13, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2015/849.
(
23
) V. orientamenti dell’ABE, punto 2.3, lettera b).
(
24
) V. orientamenti dell’ABE punto 2.5, lettera a).
(
25
) V. orientamenti dell’ABE punto 2.5, lettera b).
(
26
) V. orientamenti dell’ABE punto 1.30, lettera c).
(
27
) V. orientamenti dell’ABE, punto 3.2.
(
28
) V. orientamenti dell’ABE, punto 3.3.
(
29
) V. orientamenti dell’ABE, punto 4.66.
(
30
) V. orientamenti dell’ABE, punto 4.10, lettera b).
(
31
) V. paragrafo 33 delle presenti conclusioni.