CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13643/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G.N. 39367/2022 premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli confermava la pronuncia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata in relazione al reato di cui agli artt. 385 cod, pen.; che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputata deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 23-bis legge n. 176 del 2022, 24 e 111 Cost.; ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l'imputata ha formulato un motivo manifestamente infondato, in quanto è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che il mancato rispetto del termine entro il quale il Procuratore generale deve presentare le proprie conclusioni nel procedimento cartolare 'emergenziale' di cui al suddetto art. 23-bis non determina alcuna nullità, perché concernente attività da compiere in un termine che la legge non indica come perentorio ovvero assistito, in caso di ritardo, da alcuna sanzione processuale (v. Sez. 3, n. 38177 del 07/09/2021, Fantasia, Rv. 282373); che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis