CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 marzo 2024
Cassazione n. 09999/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27020/2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) cheex lege lo rappresenta e difende . -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA].DIST. FOGGIA n. 1270/2017, depositata il 10/04/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnava no l’avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro ipotecaria e catastale loro notificato, relativamente all’atto notarile con il quale era stato ceduto il diritto di superficie su alcuni terreni ricadenti nel territorio comunale di Foggia, aldichiarato prezzo di € 175.000 ,00, avendo l’Ufficio rideterminato , con metodo comparativo,il predetto valore. L’adita CTP di Foggiaaccoglieva, previa riunione , i predetti ricorsi, rilevando il difetto di notifica dell’atto impugnato dalla società e , quanto alla contribuente Petruccelli,rideterminando il valore imponibile in € 229.756,00 . L’Agenzia delle Entrate e la Petruccelli proponevanoappello e la CTR della Puglia, con la sopra indicata sentenza, confermava la già rilevata nullità della notificazione dell’avviso alla società e, quanto alla Petruccelli, dispon eva una ulteriore riduzione del valore imponibilein € 205.538 ,55 , mandando all’Ufficio per la conseguente quantificazione dei tributi. Osservava, in particolare, il giudice tributario di appello che «dall’esame degli atti processuali si desume che il messo notificatore, nel consegnare il piego a persona diversa dal destinatario, ometteva, in violazione delle norme di procedura civile in materia di notifica, di annotare nella relatale seguenti altre frasi essenziali: dare atto di quanto previsto dall’art. 7 della legge 890/1982 e dall’art. 148 cpc, con specifica annotazione delle ricerche effettuate per confermare l’assenza delle persone legittimate a ricevere la notifica dell’atto tributario e, di conseguenza, provvedere all’invio al destinatario della raccomandata informativadell’avvenuta notificazione dell’atto a persona diversa come previsto dal comma 5 dell’art. 139 cpc. Né l’Agenzia può depositare in questa fase del processo la fotocopia della “Distinta di recapito per portalettere” dell’[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] non sottoposta al vaglio del precedente organo giudicante pur considerando,in ogni caso, la non rilevanza del suddetto documento in quanto nulla precisa per quanto riguarda l’esito della spedizione.» Quanto, poi, alla congruità delmaggior valore imponibile accertato dall’Agenzia delle Entrate, la CTR riteneva non conclusiva la scrittura presa a comparazione per la diversità degli elementi caratterizzanti l e fattispecie immobiliari considerate, per cui riteneva ridurre (€ 205.538,55)il valore stimato. Avverso la predetta sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a duemotivi. Lasocietà contribuente non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 156 cod.proc.civ., giacché la CTR non ha considerato che la tempestiva proposizione dell’impugnazione da parte della società [OSCURATO:PERSONA] ha sanato, per raggiungimento dello scopo, l’asserita nullità della notifica dell’avvisodi rettifica e liquidazione, essendo la relativa notifica zione avvenuta il 4/11/2013e ri cade ndo la data ( 17/12/2013 ) di sped izione de l ricorso da parte della contribuente, nel termine di gg.60 di cui all’art. 21, d.lgs. n. 546 del 1992, a riprova della conoscenza della pretesa impositiva. Con il secondo motivodi ricorso, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 7, l. n. 890 del 1982, e deduce la erroneità della sentenza di appello per non avere la CTR considerato che la notificazione a mezzo del servizio postale è stata eseguita avendo l’agentenotificatore dato atto, barrando le caselle riportate sull’avviso di ricevimento, sia dellaconsegna del piego al portiere dello stabile ove aveva sede la società, stante l’esito negativo delle r icerche effettuate per reperire , in assenza del destinatario, le persone legittimate a ricevere l’atto, sia della successiva spedizione della raccomandata informativa . Deduce, altresì, la ricorrente che l’art. 60 b-bisdel d.P.R. n. 600 del 1973, svolge soltanto un ruolo aggiuntivo di “notizia” dell’avvenuta notificazione e non contiene alcun riferimento all’avviso di ricevimento della lettera raccomandatae che in appello era stata pure depositata la “distinta di recapito per portalettere” ad ulteriore dimostrazione della regolarità della notifica. Le censure, scrutinabili congiuntamente, sono fondate e d il ricorso erariale meritaaccoglimento. Va, anzitutto,rilevato che il giudice di appello affronta la questione concernente la ritualità della notificazione dell’atto impositivo ela risolve non corretta mente in quanto non considera che , in mancanza di consegna a l destinatario, è sufficiente la consegna del plico raccomandato al portiere, nel domicilio fiscale del contribuente, nella specie, coincidente con la sede della societàAlternative [OSCURATO:PERSONA] (parte acquirente neltassatocontratto di cessione della proprietà superficiaria), mentre la dimostrazione dell ’e ffettiva ricezione della raccomandata con cui si comunica al destinatario l’avvenuta notifica non è adempimento indispensabile, ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio, bastandola prova dell’invio della raccomandata (informativa), che costituisce «una semplice ulteriore garanzia per impedire che possano verificarsi omissioni da parte del portiere nella consegna effettiva dell’atto, senza che sia necessaria alcuna prova della consegna di tale seconda raccomandata al destinatario, dovendosi comunque dare per acquisita l’avvenuta notifica (Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 1268).» Nel disciplinare, infatti, la notifica al destinatario dell'avviso di avvenuta notificazione dell'atto a persona diversa, il legislatore ha fatto riferimento letterale (art. 60, b-bisd.P.R. n. 600 del 1973) alla sola raccomandata (“a mezzo lettera raccomandata”), senza ulteriori specificazioni. Orbene, la previsione letterale della sola raccomandata senza avviso di ricevimento, quando si tratta di dare notizia al destinatario dell'avvenuta notifica dell'atto a persona si basa sulla considerazione che, secondo una ragionevole previsione, il consegnatario è persona a contatto con il destinatario, mentre la prova della spedizione della raccomandata al destinatario della notifica, presso il suo indirizzo, che va senz’altro fornita dal notificante, nel caso di specie, è stata data dall’Agenzia delle entrate mediante il deposito dell ’avviso di ricevimento compilato dall’agente postale e, per quanto possa occorrere,della “distinta di recapito per portalettere” (Ufficio postale di [OSCURATO:PERSONA]), deposito quest’ultimoconsentito anche in appello dall’art. 58, d.lgs. n. 546 del 1992. In ogni caso la ricorrente Agenzia ha invocato l’applicazione del principio della sanatoria della notificazione per raggiungimento dello scopo (art. 156 cod.proc.civ.) che trova applicazione anche nella materia tributaria, atteso il rinvio dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento) alle norme sulle notificazioni nel processo civile (Cass. n . 6678/2017). La decisione del giudice tributario di appello , quindi, non è in linea con l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte (Cass. n. 2377/2022) secondo cui, «la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio, ai sensi dell'art.60, comma 1, lett. a), del d.P.R. n.600 del 1973, me diante consegna al portiere, deve essere seguita dalla spedizione dellaraccomandata informativa "semplice", e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett. b-bis) dello stesso comma 1 fa riferimento alla solaraccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio,portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine.» La sentenza impugnata va cassata e la causa rimessa alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Puglia anche per la regolamentazione delle spesedel giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anc