CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 23237/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194), la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (nel caso, in relazione alla mancata applicazione della continuazione tra reati), limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità; la mancata applicazione della continuazione non integra una ipotesi di illegalità della pena (motivo per il quale il ricorso è, analogamente al patteggiamento viceversa consentito) stante la nozione di illegalità della pena che va limitata ai casi in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato, a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge (Sez. U, Sentenza n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886), quale, in ipotesi, la mancata applicazione della continuazione tra reati; Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec