CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 20652/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: GUARNERI Angelo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 8 novembre 1990; PANTELLARO Vincenzo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22 luglio 1981; MAUGERI [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13 agosto 1996; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; nota a Catania il 10 gennaio 1991; [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 luglio 20Q1; MARCHESE Domenico, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22 gennaio 1978; MARCHESE Giovanni, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4 febbraio 1999; BONANNO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26 agosto 1987; BONTU [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Rom) il 16 maggio 1991; avverso la sentenza n. 1332/24 della Corte di appello di Catania del 19 marzo 2024; letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e i ricorsi introduttivi; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI.[OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Catania ha, con sentenza pronunziata in data 19 marzo 2024, parzialmente riformato, per quanto ora interessa, la sentenza eI essa il precedente 14 febbraio 2023 dal Gup o'el Tribunale Catania, III esito a giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, con la quale fu dichiarata la penale responsabilità, fra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BOIldfl(10 GOVdfIlli, [OSCURATO:PERSONA] e Es)i [OSCURATO:PERSONA] in ordine ad una serie di reati in materia di sostanze stupefacenti, fra questi compresa la violazione, in qualità di partecipanti, dell'art. 74 del dPR n. 309 del 1990, e li aveva condannati alla pena ritenuta per ciascuno di costoro di giustizia. In particolare, la Corte territoriale - dopo avere dato atto che alla udienza del 8 marzo 2014 i difensori degli imputati ricorrenti, muniti di procura speciale, chiedevano che il procedimento fosse definito, previa rinunzia ai motivi di appello diversi da quelli aventi ad oggetto la determinazione della pena - rilevava che, avendo il Procuratore generale dato il proprio assenso alle proposte di concordato sulla pena formulate delle ricorrenti difese, alla successiva udienza del 19 marzo 2024, ritenuta congrua la richiesta formulata dai difensori dei ricorrenti, acconsentita dal Procuratore generale, "decideva la causa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.". Pertanto, riformando la sentenza di primo grado ed accogliendo i motivi di ricorso da costoro formulati in relazione alla determinazione della pena loro inflitta, condannava, sempre nei limiti di quanto ora interessa, [OSCURATO:PERSONA], riconosciute in suo favore le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, alla pena di anni 6 e mesi 10 di reclusione; iviaugeri [OSCURATO:PERSONA], riconosciute in suo favore le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla aggravante di cui all'art. 74, comma 3, del dPR n. 309 del 1990 e ritenuta la continuazione fra i fatti oggetto del presente giudizio e quelli già giudicati con sentenze emessa dalla Corte di appello di Catania in data 21 giugno 202.2, divenuta irrevocabile in data 3 maggio 2023, è stata condannata, alla pena di anni 5 e mesi 2 di reclusione; [OSCURATO:PERSONA], applicate le circostanze attenuanti generiche, già riconosciute prevalenti sulle contestate aggravanti, nella loro massima estensione è stato condannato alla pena di anni 5 di reclusione; [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto del complessivo comportamento processuale da lui tenuto, è stato condannato alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione;[OSCURATO:PERSONA], ritenuta questa meritevole delle circostanze attenuanti generiche, prevalenti sulla contestata aggravante di cui all'art. 74 del dPR n. 309 del 1990, è stata condannata alla pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione; [OSCURATO:PERSONA], riconosciuta la continuazione fra i fatti giudicati in altri due processi celebrati a suo carico e quelli oggetto del presente giudizio, è stato condannato alla complessiva pena di anni 156 e mesi 4 di reclusione; [OSCURATO:PERSONA], riconosciuta anche in suo favore la continuazione fra i reati oggetto dell'attuale esame e quelli già giudicati con sentenza della Corte di appello di Catania del 15 ottobre 2021 e valutato il complessivo comportamento da questo tenuto, è stato condannato alla pena complessiva di anni 6 di reclusione; [OSCURATO:PERSONA], riconosciute in suo favore le circostanze attenuanti generiche, ritenute prevalenti sulla contestata aggravante, è stato condannato alla pena di anni 5 di reclusione; [OSCURATO:PERSONA], applicate le circostanze attenuanti generiche, già riconosciute prevalenti sulla contesta aggravante, nella misura massima possibile, è stato condannato alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione. Avverso la predetta sentenza hanno interposto ricorso per cassazione i predetti imputati, articolando: quanto a Guarneri, un'unica censura, avente ad oggetto la ritenuta omessa motivazione in relazione alla insussistenza di ragioni che avrebbero potuto giustificare un immediato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; quanto a Pantellaro, una sola censura relativa alla determinazione della pena, nulla avendo la Corte territoriale osservato in ordine ad una più mite determinazione della pena; quanto a Maugeri una sola censura avente ad oggetto la violazione di legge in cui sarebbe incorsa la Corte di merito nel non qualificare il reato associativo a suo carico contestato nell'ambito della ipotesi di cui al comma 6 dellOart. 74 del dPR n. 309 del 1990, relativa alla associazione finalizzata alla commissione di ipotesi lievi di reato; quanto a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Bonanno, questi hanno replicato le medesime ragioni impugnatorie sviluppate dalla Maugeri; quanto alla Bontu, ella ha affidato la sua impugnazione a due motivi di doglianza: un primo motivo afferente alla omessa motivazione in ordine alla sua partecipazione alla associazione per delinquere che le è stata contestata, con un secondo motivo ha censurato la sentenza impugnata sostenendo che la motivazione della stessa sarebbe viziata nella parte in cui in essa non è stata congruamente esaminata la qualificabilità della sua condotta ai sensi dell'art. 74, comma 6, cod. proc. pen.; infina anche [OSCURATO:PERSONA] si è doluto, sotto il profilo del vizio di motivazione, del fatto che la sua condotta associativa non sia stata sussunta entro il paradigma normativo di cui all'art. 74, comma 6, del dPR n. 309 del 1990. [OSCURATO:PERSONA] Tutti i ricorsi proposti sono inammissibili e per tali vanno dichiarati. Deve per prima cosa rilevarsi che - come incontestatannente riportato nella sentenza impugnata - le singole posizioni degli attuali ricorrenti sono state definite d'i fronte alla Corte U: appello U; Catania c,on sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. avendo i ricorrenti espressamente rinunziato a tutti i motivi di impugnazione in grado di appello aventi un oggetto diverso dalle lagnanze riguardanti la determinazione della pena a ciascuno di essi inflitta. Questa, d'altra parte, risulta per ciascuno di costoro essere stata individuata nella misura che i medesimi avevano concordato con il Procuratore generale nel momento in cui essi avevano rinunziato a tutti i motivi di impugnazione diversi da quelli direttamente concernenti il quantum dì pena da irrogare nei loro confronti. Tanto considerato si osserva che nessun rilievo ha, ai fini della dichiarazione di inammlissibilità dei ricorsi ora in scrutinio, la. circostanza ci-ce, in occasione della redazione del dispositivo della sentenza ora impugnata la Corte etnea abbia omesso qualsiasi riferimento all'art. 599-bis cod. proc. pen., avendo questa richiamato in tale documento quale unica disposizione in osservanza della quale era stata adottata, sotto il profilo formale, la decisione ora impugnata l'art. 605 cod. proc. pen. E', infatti, stato chiarito, come già dianzi osservato e senza che tale indicazione, contenuta nel corpo della sentenza stessa, sia stata oggetto di alcun rilievo ad opera dei ricorrenti, che "la Corte (...) decideva la causa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.". Fatta questa premessa, osserva questa Corte che nessuna doglianza è in radice ammissibile avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello dì Catania in relazione a tutte le censure esulanti rispetto alla determinazione della pena, posto che, a seguito dell'avvenuta espressa rinunzia formulata dalle difese dei ricorrenti a tutti i motivi di impugnazione il cui oggetto è estraneo a tale tema, la sentenza di primo grado, che su tali questioni aveva disposto, deve intendersi non essere stata censurata dalle parti ora ricorrenti, di tal che le statuizioni a suo tempo adottate dal giudice di primo grado su tali punti debbono intendersi essere divenute definitive in quanto non oggetto di alcuna devoluzione al giudice di secondo grado. Quanto poi alle questioni inerenti alla determinazione della pena, le stesse u'ebbono essere ritenute parii-nenti inammissibili, posto LuAliu puntualizzato da questa Corte, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della n. 103 del 2017, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura deiia penta concordata, atteso che il negozio processuaie liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi, qui neppure astrattamente prospettata, di illegalità della pena concordata (in tale senso, fra le altre: Corte ai cassazione, Sezione III penate, 3 luglio 2020, n. 19983, rv 279504). Tutti i ricorsi vanno, pertanto, dichiarati inammissibile ed i ricorrenti, visto l'art. 616 cod. proc. pen., vanno condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euri 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somm