CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03619/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMA(dato avviso alle parti; o dita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diriti:o Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che si procede de plano; Rilevato che è stata impugnata una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., e che "in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge" (Sez. 1, Sentenza n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170; conforme Sez. 2, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102), e nel caso in esame il ricorso sostiene che il concordato proposto dalle parti e ratificato dal giudice di appello conteneva un errore con riferimento alla diminuzione operata per le attenuanti generiche che sarebbe stata calcolata in misura difforme dalla disciplina legale di cui all'art. 62bis cod. pen., errore che, in realtà, non si rinviene in atti, in quanto la pena base di 7 anni di reclusione è stata diminuita per la concessione delle attenuanti generiche a 6 anni e 5 mesi di reclusione, il che è conforme allo schema legale del combinato disposto dell'art. 62-bis e dell'art. 65, comma 1, n. 3, cod. pen., che prevede la riduzione della pena in misura non eccedente un terzo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dic