Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione UDecisione del 22 luglio 2026

Cassazione n. 23776/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

!Numero registro generale 10974/2026Numero sezionale 87/2026Numero di raccolta generale 23776/2026Data pubblicazione 22/07/2026CORTE [OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTE1. - Nel corso del giudizio di rinvio instaurato a seguito della sentenza n. 732 del2 ottobre 2025 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (CGARS)– che, su appello della parte interessata, aveva annullato la pronuncia di primo grado,rimettendo la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 105 del d.lgs. n. 104 del 2010(c.p.a.) – il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (TAR Sicilia), giudice al qualeè stata rimessa la causa, ha sollevato, con ordinanza depositata il 12 maggio 2026, rinviopregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. per la risoluzione della “questione interpretativarelativa ai margini di operatività dell’art. 105 c.p.a., regolatore delle tassative ipotesi dirinvio al primo giudice, in caso di annullamento della sentenza di prime cure, laddovevenga applicato anche alle pronunce in rito di inammissibilità emesse in primo grado,chiarendo se tale applicazione integri o meno una ipotesi di eccesso di poteregiurisdizionale per invasione della sfera del legislatore; il ché rientra tra le ipotesi dicognizione della Corte regolatrice della Giurisdizione sulle pronunce del giudiceamministrativo, ai sensi del comma 8 art. 111 Cost.”.2. - L’ordinanza di rinvio pregiudiziale è stata pubblicata nel sito istituzionale dellaCorte, a cura del Centro elettronico di documentazione, e iscritta alla Cancelleriacentrale civile, prendendo il numero di Registro Generale 10974 del 2026.3. – In punto di fatto, il rimettente evidenzia di esser stato adito a seguito ditrasposizione in sede giurisdizionale, ex art. 10 del d.P.R. n. 1199 del 1971, del ricorsostraordinario al Presidente della Regione siciliana proposto da un privato perl’impugnazione dell’atto con il quale il Comune di Palermo aveva accertatol’inottemperanza ad un’ingiunzione a demolire.Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con sentenza n. 700 del 14 febbraio2023, in applicazione dell’orientamento della giurisprudenza amministrativa, ribaditodall’[OSCURATO:PERSONA] (A.P.) del Consiglio di Stato con la sentenza n. 16/2023, secondoNumero registro generale 10974/2026Numero sezionale 87/2026Numero di raccolta generale 23776/2026cui “l’atto con il quale l’amministrazione accerta l’intervenuta inottemperanza Daallta’o prudbibnlicea zione 22/07/2026di demolizione, disponendo l’acquisizione al patrimonio comunale dell’immobileabusivo e dell’area di sedime, non ha carattere provvedimentale, ma di meroaccertamento in ordine a fatti (l’inottemperanza all’ordine di demolizione) le cuiconseguenze derivano direttamente dalla legge (art. 31, co. 3 D.P.R. 380/01); da ciòconsegue che la sua impugnazione non può sfuggire al rilievo di inammissibilità”.Tuttavia, il CGARS, con la citata sentenza n. 732/2025, ha ritenuto, inaccoglimento dell’appello della parte privata, che il ricorso fosse ammissibile peressere sussistente l’interesse all’impugnazione della ricorrente.Il giudice di appello, pertanto, ha annullato la decisione del primo giudice, alquale ha rimesso la causa ai sensi dell’art. 105 c.p.a., norma che così dispone: “IlConsiglio di Stato rimette la causa al giudice di primo grado soltanto se è mancato ilcontraddittorio, oppure è stato leso il diritto di difesa di una delle parti, ovvero dichiarala nullità della sentenza, o riforma la sentenza o l’ordinanza che ha declinato lagiurisdizione o ha pronunciato sulla competenza o ha dichiarato l’estinzione o laperenzione del giudizio”.Il TAR Sicilia deduce, quindi, che la rimessione del CGARS è avvenuta inapplicazione dei princìpi enunciati dall’A.P. del Consiglio di Stato con la sentenza n.16/2024, secondo cui “l’art. 105, comma 1, c.p.a., nella parte in cui prevede che ilConsiglio di Stato rimette la causa al giudice di primo grado se dichiara la nullità dellasentenza, si applica anche quando la sentenza appellata abbia dichiaratoinammissibile il ricorso di primo grado, errando palesemente nell’escludere lalegittimazione o l’interesse del ricorrente”.Di qui, l’ulteriore precisazione, ad opera della citata A.P., che “l’erroneadichiarazione di inammissibilità del ricorso per difetto di una condizione dell’azione -con il consequenziale mancato esame della totalità dei motivi di ricorso - ben puòintegrare la nullità della sentenza”.4. – Quanto ai requisiti di ammissibilità della questione pregiudiziale, il TARrimettente premette, anzitutto, che la “stessa possibilità di operare il rinvio pregiudizialeai sensi dell’art. 363-bis c.p.c. da parte dei giudici speciali è già stata positivamentescrutinata dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza 13 dicembre 2023 n.Numero registro generale 10974/2026Numero sezionale 87/2026Numero di raccolta generale 23776/202634851 e, da ultimo, quanto alla giustizia amministrativa, con la sentenza 20D faetab pbubrabliicoa zione 22/07/20262026, n. 3868”.In particolare, con quest’ultima pronuncia le Sezioni Unite hanno precisato chealla Corte di cassazione è consentito, ai sensi dell’art. 111, comma ottavo, Cost, “ancheun controllo in via preventiva, pur diverso da quelli già contemplati originariamente dalcodice di rito civile [segnatamente, il regolamento preventivo di cui all’art. 41 c.p.c.],come, per l’appunto, il rinvio pregiudiziale”, dovendosi, altresì, escludere che “il vincolodel principio di diritto imposto al giudice rimettente dal menzionato art. 363-bis” possaconfliggere con il limite del sindacato che il citato art. 111, comma ottavo, Cost.«assegna alla Corte di cassazione, attinente ai “soli motivi inerenti alle giurisdizione”».Il giudice a quo ritiene, pertanto, che, mutuando da quanto argomentato dalleSezioni Unite, «nel caso in esame il principio di diritto è precipitato di una norma/ipotesi“nuova” che incide sui profili attinenti alla giurisdizione laddove l’individuazione delprincipio integri … un eccesso di potere giurisdizionale per invasione delle competenzedel legislatore: ipotesi che, in quanto tale, va qualificata come “motivo attinente allagiurisdizione” tale da legittimare il sindacato della Corte di Cassazione» e consentire,quindi, al giudice amministrativo di “disporre il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c.,nell’ambito di questioni che afferiscono ai limiti esterni della giurisdizione”.4.1. – Ciò premesso, il rimettente sostiene, in punto di rilevanza, che il quesitoproposto appare necessario per la definizione del giudizio, “atteso che dalla suasoluzione dipende l’estensione della cognizione del giudice amministrativo di primogrado avanti al quale la causa è stata riassunta dopo l’annullamento con rinvio da partedel C.G.A. (se ancora esercitabile in rito, ovvero tenuta a conoscere del merito)”.Il TAR Sicilia assume, infatti, che, là dove la pronuncia del CGARS “fosse daqualificare come trasbordante i limiti esterni della giurisdizione per invasione della sferadel legislatore (per creazione di una nuova norma quanto alle ipotesi di annullamentocon rinvio in prime cure) con possibile nullità/inesistenza (Corte Cass., Sez.

I, 5 agosto2024, n. 21953) sul punto della relativa sentenza, ne discenderebbero opposti effettisulla definizione dell’odierno gravame”.Numero registro generale 10974/2026Numero sezionale 87/2026Numero di raccolta generale 23776/20264.2. – Il giudice a quo osserva, inoltre, che la questione pregiudiziale, sDua ctau piu bnbolicna zione 22/07/2026constano pronunce della Corte di cassazione, è di solo diritto, vertendosull’interpretazione dell’art. 105, comma 1, c.p.a., “disciplinante le ipotesi di rimessionedella causa al primo giudice, ove applicato anche alle sentenze in rito emesse dalgiudice di primo grado senza che il giudice di appello trasmodi in eccesso di poteregiurisdizionale per invasione della sfera del legislatore”.Inoltre, si tratterebbe di un dubbio interpretativo connotato da una sua specifica“peculiarità”, giacché esso rimettente, “in forza della pronuncia cassatoria del giudicedi appello, in assenza del chiarimento oggi richiesto, si troverebbe dinanzi alla difficoltàdi un evidente contrato tra due pronunce dell’[OSCURATO:PERSONA] (n. 16/2023 e n.16/2024), di cui una, la n. 16/2023, nemmeno presa in considerazione dal C.G.A.malgrado il vicolo derivante, per il solo giudice di appello, ex art. 99 c.p.a.”.4.3. – Il TAR Sicilia rileva, quindi, che il quesito è tale da porsi “in un numerorilevantissimo di giudizi, come è dimostrato dalla copiosa giurisprudenza del giudice diappello che, nel pronunciarsi in riforma delle sentenze in rito emesse dal giudice diprimo grado, ha variamente deciso di rinviare al primo giudice ovvero ha deciso il meritodopo aver superato il profilo in rito posto a base della sentenza di prime cure”.A tal riguardo, il giudice a quo dà conto di numerose e differenti pronunce dellagiurisprudenza amministrativa sull’applicazione delle nuove e integrative fattispecie diapplicazione dell’art. 105 c.p.a.: a) «sentenze di appello che rinviano al primo giudice aisensi dell’art. 105 c.p.a. cassando sentenze in rito e motivando sul perché l’errore delprimo giudice sarebbe “palese”»; b) «sentenze di appello che, dopo aver annullato lasentenza in rito di primo grado, rinviano senza dare conto di un “palese errore”»; c)“sentenze che riformano la sentenza in rito del primo giudice ma non operano alcunrinvio ex art. 105 c.p.a.”; d) «sentenze che escludono un “palese errore” e decidono nelmerito»; e) “sentenze che applicano il principio di diritto enunciato dalla A.P. n. 16/2024anche all’erronea declaratoria di improcedibilità prima della A.P. n. 10/2025”; f)“sentenze che applicano il principio di diritto anche all’erronea declaratoria diirricevibilità”; g) «sentenze che ritengono di non rinviare in una delle ipotesitassativamente indicate dall’art. 105 c.p.a. qualora il giudice di primo grado abbia“comunque” esaminato il merito».Numero registro generale 10974/2026Numero sezionale 87/2026Numero di raccolta generale 23776/20264.4. – Ad avviso del rimettente, sussisterebbero anche le gravi Ddaitffa ipcubobllticàa zione 22/07/2026interpretative.Il giudice a quo richiama, anzitutto, i principi espressi dalla Corte di cassazione(nell’ordinanza di rimessione vengono citate Cass., S.U., n. 8800/2024 e Cass., S.U., n.26469/2025) in tema di eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sferalegislativa, che trova evidenza solo quando il giudice non si limita ad interpretare unanorma esistente, ma crea una regola nuova, “esercitando un’attività di produzionenormativa che non gli compete”.Secondo il TAR Sicilia, tanto si sarebbe verificato nel caso in esame, avendo ilCGARS, “(alla stregua della pronuncia della Plenaria n. 16/2024)”, esorbitato“dall’ambito normativo previsto dall’art. 105 c.p.a.; ossia creando una nuova ed ulterioreipotesi di rinvio al primo grado in presenza di erroneità della sentenza in rito”.Il giudice a quo rammenta che le norme che disciplinano i casi di rimessione alprimo grado, in particolar modo quelle del processo amministrativo (“in cui il giudice diappello è e resta comunque giudice di merito, non di legittimità”), regolano “ipotesieccezionali” e “di stretta interpretazione” al pari degli artt. 353 e 354 c.p.c. (chesarebbero espressione di principi generali “da utilizzare per una coerenteinterpretazione del dato normativo del codice di rito amministrativo”), dovendosi,quindi, escludere la possibilità di integrazioni senza invadere la potestà del legislatore.Del resto, soggiunge il rimettente, occorre tenere conto anche del principiocostituzionale della ragionevole durata del processo, ribadito dall’art. 2 c.p.a., per cuiogni nuova ipotesi di rinvio non espressamente prevista dall’art. 105 c.p.a.

“si porrebbecome eccesso di potere giurisdizionale”.Il TAR Sicilia osserva, ancora, che, salvo il caso di motivazione apparente, ilmancato esame del merito della questione, a fronte di una pronuncia in rito, noncomporta una nullità della sentenza e che “così opinando il giudice di appello ha creatouna nuova ipotesi non prevista dal legislatore”, il quale ha disposto che solo nei casi diimprocedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ex art. 34, comma 3,c.p.a., il giudice che annulli il provvedimento “può eccezionalmente accertarel’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse dell’interessato ai fini risarcitori, purchéquest’ultimo lo deduca o lo dichiari nelle forme e nei termini ex art. 73 c.p.a.”.Numero registro generale 10974/2026Numero sezionale 87/2026Il giudice a quo sostiene, quindi, che già le sentenze dell’AdunanzNaum Pelreo ndia rarciaco nlta. g1e0ne rale 23776/2026Data pubblicazione 22/07/2026e n. 11 del 2018 “avevano chiarito che anche dopo l’entrata in vigore del Codice delprocesso amministrativo andava affermato il carattere tassativo ed eccezionale dei casidi rimessione al giudice di primo grado, oggi descritti dall’art. 105 dello stesso Codice”.Malgrado ciò – argomenta sempre il rimettente – il CGARS, con la sentenza n.732/2025, ha fatto «applicazione di una “norma” non scritta, quanto alle sole ipotesipreviste dalla norma del codice del processo amministrativo (art. 105 c.p.a.opportunamente si esprime con il termine “soltanto”) per la rimessione al giudice diprimo grado, a tal fine invocando l’[OSCURATO:PERSONA] n. 16/2024, così travalicando illimite esterno del proprio potere giurisdizionale per invasione di quello legislativo».Il TAR Sicilia assume, pertanto, che il richiamo alla citata sentenza n. 16/2024dell’[OSCURATO:PERSONA] non sarebbe persuasivo.

Ciò non solo poiché il CGARS “non si èfatto carico, nel merito, di valutare l’incidenza della Plenaria n. 16/2023, sulladefinizione del ricorso, che aveva consolidato la pronuncia in rito” di cui alla sentenzan. 700/2023, ma, soprattutto, perché «il giudice di appello siciliano non individua lasussistenza di un “errore palese” in rito, che comunque, secondo il chiaro dettame dellaCorte Costituzionale espresso (ad altri fini) nella sentenza n. 6/2018, non dovrebbeinvero comunque assumere rilevanza, ben potendo il giudice di appello, ove avesseritenuto di riformare la sentenza in rito del T.A.R., decidere comunque nel merito lacontroversia a lui sottoposta».5. – La questione pregiudiziale proposta dal TAR Sicilia non supera il vagliopreliminare di ammissibilità.6. - Come ricordato anche dal rimettente, questa Corte, a Sezioni Unite, haaffermato che il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. alla Corte di cassazione puòavere ad oggetto una “questione di diritto incidente sulla giurisdizione del giudice adito”(Cass., S.U., n. 34851/2023) e ha, altresì, ritenuto che anche il giudice amministrativopossa proporre tale rinvio, atteso che ammettere un controllo in via preventiva sullagiurisdizione (pur diverso da quello contemplato originariamente dal codice di rito civile:il regolamento preventivo di cui all’art. 41 c.p.c.), già attribuito, in via successiva, allaCorte di cassazione, dall'art. 111, comma ottavo, Cost., risulta in linea con le esigenzeNumero registro generale 10974/2026Numero sezionale 87/2026Numero di raccolta generale 23776/2026di effettività della tutela giurisdizionale.

Il rinvio pregiudiziale si configura, infaDtatita, cpuobmblicea zione 22/07/2026strumento che, tramite l'enunciazione di un principio di diritto suscettibile diapplicazione in un numero indefinito di giudizi, già pendenti o futuri, nei quali si pongala medesima questione, consente la corretta individuazione del giudice munito digiurisdizione senza pregiudicare lo scopo ultimo della miglior qualità della decisione dimerito (Cass., S.U., n. 3868/2026; Cass., S.U., n. 4735/2026).E si è altresì precisato, con le pronunce da ultimo richiamate, che «il vincolo delprincipio di diritto imposto al giudice rimettente dal menzionato art. 363-bis nonconfligge con il limite del sindacato che la Costituzione, all’art. 111, comma ottavo,assegna alla Corte di cassazione, attinente ai “soli motivi inerenti alle giurisdizione”.Nello stretto ambito qui considerato il principio di diritto è precipitatodell’interpretazione di una norma che incide sulla giurisdizione e, quindi, la censura suun eventuale erronea applicazione di quel principio, ove suscettibile di ridondaresull’individuazione del giudice munito di giurisdizione nel caso concreto, è daqualificarsi come “motivo attinente alla giurisdizione”, tale, pertanto, da legittimare ilsindacato della Corte di cassazione.

Con l’ulteriore precisazione che quel principio didiritto non può interferire col merito della lite e, quindi, non pregiudica le questioni sullapertinenza del diritto e sulla proponibilità della domanda, operando anche al riguardol’art. 386 c.p.c.».6.1. – Il rimettente, tuttavia, propone un quesito sui “margini di operativitàdell’art. 105 c.p.a.”, chiedendo se l’applicazione di tale norma, effettuataestensivamente dal CGARS nei casi di pronunce in rito di inammissibilità emesse inprimo grado, “integri o meno una ipotesi di eccesso di potere giurisdizionale perinvasione della sfera del legislatore”.Il TAR Sicilia, dunque, non interroga questa Corte su una “questione di dirittoincidente sulla giurisdizione del giudice adito”, ma sul modo in cui il CGARS haesercitato la sua giurisdizione con la rimessione della causa al primo giudice e, dunque,prospetta un “error in iudicando de iure procedendo” addebitabile alla sentenzarestitutoria.Del resto, questa Corte ha già ritenuto che, in tema di ricorso per cassazioneavverso le decisioni del Consiglio di Stato, l'eventuale violazione delle norme del codiceNumero registro generale 10974/2026Numero sezionale 87/2026Numero di raccolta generale 23776/2026del processo amministrativo sul vincolo alle sezioni semplici del principio Ddaita dpuirbibtlticoa zione 22/07/2026pronunciato dall'Adunanza plenaria, si risolve in un ipotetico “error in iudicando”,interno alla giurisdizione speciale, e dunque è insuscettibile di costituire motivoinerente alla giurisdizione, denunciabile in Cassazione ai sensi dell'art.111, commaottavo, Cost. (Cass., S.U., n. 30869/2018; Cass., S.U., n. 8569/2021).6.2. - In ogni caso, è da escludere che possa integrare un motivo attinente allagiurisdizione il contrasto che si delinea allorquando il giudice di primo grado ritenga cheerroneamente il giudice di appello gli abbia rimesso la causa (nella specie, assumendoche non sussisterebbe alcuna delle ipotesi previste dall’art. 105 c.p.a.), giacché non èdato configurare un conflitto di giurisdizione fra giudici che sono funzionalmentevincolati nell’ambito del rapporto di impugnazione.Sicché, il giudice di primo grado, una volta riassunta la causa dinanzi a lui aseguito della rimessione del giudice di appello ai sensi dell’art. 105 c.p.a., non potrebbeelidere tramite il principio di diritto enunciato in sede di rinvio ex art. 363-bis c.p.c. ilvincolo determinatosi in base alla sentenza di secondo grado.6.3. - Peraltro, l’omessa impugnazione della sentenza del giudice di appello è taleda determinare la formazione del giudicato anche in punto di rimessione della causa alprimo giudice e quest’ultimo non può supplire, tramite il rinvio ex art. 363-bis c.p.c.,all'inerzia delle parti che non hanno inteso denunciare il vizio di eccesso di poteregiurisdizionale, nei limiti in cui è, per l’appunto, consentito alle parti stesse, ma nonanche al giudice.6.4. - Né, del resto, il giudice rimettente fornisce una adeguata e coerentespiegazione della rilevanza della questione pregiudiziale secondo la peculiareprospettazione che sembra seguire, avendo correlato tale requisito del proposto rinvioex art. 363-bis c.p.c. anche all’estensione della propria cognizione in conseguenza diuna “possibile nullità/inesistenza” della sentenza del CGARS, derivante dall’aver essaoperato la “creazione di una nuova norma quanto alle ipotesi di annullamento con rinvioin prime cure”.Numero registro generale 10974/2026Numero sezionale 87/2026Numero di raccolta generale 23776/2026Il TAR Sicilia, infatti, non chiarisce, per un verso, come possa la pronDuatna cpuiabb ldicai zione 22/07/2026appello essere nulla/inesistente solo sul capo del disposto rinvio al primo giudice ex art.105 c.p.a. e rimanere semmai valida quanto alla decisione sul merito della controversiae, per altro verso, in che modo l’eliminazione del provvedimento radicalmente viziatopossa prescindere da un’azione di accertamento negativo o dagli ordinari mezzi diimpugnazione.

P.Q.Mvisto l’art. 363-bis c.p.c., dichiara inammissibile la questione sollevata conl’ordinanza di rinvio pregiudiziale del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia.Roma, 22 luglio 2026Il [OSCURATO:PERSONA] PresidentePasquale D’Ascola

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!Numero registro generale 10974/2026Numero sezionale 87/2026Numero di raccolta generale 23776/2026Data pubblicazione 22/07/2026CORTE [OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTE1. - Nel corso del giudizio di rinvio instaurato a seguito della sentenza n. 732 del2 ottobre 2025 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (CGARS)– che, su appello della parte interessata, aveva annullato la pronuncia di primo grado,rimettendo la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 105 del d.lgs. n. 104 del 2010(c.p.a.) – il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (TAR Sicilia), giudice al qualeè stata rimessa la causa, ha sollevato, con ordinanza depositata il 12 maggio 2026, rinviopregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. per la risoluzione della “questione interpretativarelativa ai margini di operatività dell’art. 105 c.p.a., regolatore delle tassative ipotesi dirinvio al primo giudice, in caso di annullamento della sentenza di prime cure, laddovevenga applicato anche alle pronunce in rito di inammissibilità emesse in primo grado,chiarendo se tale applicazione integri o meno una ipotesi di eccesso di poteregiurisdizionale per invasione della sfera del legislatore; il ché rientra tra le ipotesi dicognizione della Corte regolatrice della Giurisdizione sulle pronunce del giudiceamministrativo, ai sensi del comma 8 art. 111 Cost.”.2. - L’ordinanza di rinvio pregiudiziale è stata pubblicata nel sito istituzionale dellaCorte, a cura del Centro elettronico di documentazione, e iscritta alla Cancelleriacentrale civile, prendendo il numero di Registro Generale 10974 del 2026.3. – In punto di fatto, il rimettente evidenzia di esser stato adito a seguito ditrasposizione in sede giurisdizionale, ex art. 10 del d.P.R. n. 1199 del 1971, del ricorsostraordinario al Presidente della Regione siciliana proposto da un privato perl’impugnazione dell’atto con il quale il Comune di Palermo aveva accertatol’inottemperanza ad un’ingiunzione a demolire.Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con sentenza n. 700 del 14 febbraio2023, in applicazione dell’orientamento della giurisprudenza amministrativa, ribaditodall’[OSCURATO:PERSONA] (A.P.) del Consiglio di Stato con la sentenza n. 16/2023, secondoNumero registro generale 10974/2026Numero sezionale 87/2026Numero di raccolta generale 23776/2026cui “l’atto con il quale l’amministrazione accerta l’intervenuta inottemperanza Daallta’o prudbibnlicea zione 22/07/2026di demolizione, disponendo l’acquisizione al patrimonio comunale dell’immobileabusivo e dell’area di sedime, non ha carattere provvedimentale, ma di meroaccertamento in ordine a fatti (l’inottemperanza all’ordine di demolizione) le cuiconseguenze derivano direttamente dalla legge (art. 31, co. 3 D.P.R. 380/01); da ciòconsegue che la sua impugnazione non può sfuggire al rilievo di inammissibilità”.Tuttavia, il CGARS, con la citata sentenza n. 732/2025, ha ritenuto, inaccoglimento dell’appello della parte privata, che il ricorso fosse ammissibile peressere sussistente l’interesse all’impugnazione della ricorrente.Il giudice di appello, pertanto, ha annullato la decisione del primo giudice, alquale ha rimesso la causa ai sensi dell’art. 105 c.p.a., norma che così dispone: “IlConsiglio di Stato rimette la causa al giudice di primo grado soltanto se è mancato ilcontraddittorio, oppure è stato leso il diritto di difesa di una delle parti, ovvero dichiarala nullità della sentenza, o riforma la sentenza o l’ordinanza che ha declinato lagiurisdizione o ha pronunciato sulla competenza o ha dichiarato l’estinzione o laperenzione del giudizio”.Il TAR Sicilia deduce, quindi, che la rimessione del CGARS è avvenuta inapplicazione dei princìpi enunciati dall’A.P. del Consiglio di Stato con la sentenza n.16/2024, secondo cui “l’art. 105, comma 1, c.p.a., nella parte in cui prevede che ilConsiglio di Stato rimette la causa al giudice di primo grado se dichiara la nullità dellasentenza, si applica anche quando la sentenza appellata abbia dichiaratoinammissibile il ricorso di primo grado, errando palesemente nell’escludere lalegittimazione o l’interesse del ricorrente”.Di qui, l’ulteriore precisazione, ad opera della citata A.P., che “l’erroneadichiarazione di inammissibilità del ricorso per difetto di una condizione dell’azione -con il consequenziale mancato esame della totalità dei motivi di ricorso - ben puòintegrare la nullità della sentenza”.4. – Quanto ai requisiti di ammissibilità della questione pregiudiziale, il TARrimettente premette, anzitutto, che la “stessa possibilità di operare il rinvio pregiudizialeai sensi dell’art. 363-bis c.p.c. da parte dei giudici speciali è già stata positivamentescrutinata dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza 13 dicembre 2023 n.Numero registro generale 10974/2026Numero sezionale 87/2026Numero di raccolta generale 23776/202634851 e, da ultimo, quanto alla giustizia amministrativa, con la sentenza 20D faetab pbubrabliicoa zione 22/07/20262026, n. 3868”.In particolare, con quest’ultima pronuncia le Sezioni Unite hanno precisato chealla Corte di cassazione è consentito, ai sensi dell’art. 111, comma ottavo, Cost, “ancheun controllo in via preventiva, pur diverso da quelli già contemplati originariamente dalcodice di rito civile [segnatamente, il regolamento preventivo di cui all’art. 41 c.p.c.],come, per l’appunto, il rinvio pregiudiziale”, dovendosi, altresì, escludere che “il vincolodel principio di diritto imposto al giudice rimettente dal menzionato art. 363-bis” possaconfliggere con il limite del sindacato che il citato art. 111, comma ottavo, Cost.«assegna alla Corte di cassazione, attinente ai “soli motivi inerenti alle giurisdizione”».Il giudice a quo ritiene, pertanto, che, mutuando da quanto argomentato dalleSezioni Unite, «nel caso in esame il principio di diritto è precipitato di una norma/ipotesi“nuova” che incide sui profili attinenti alla giurisdizione laddove l’individuazione delprincipio integri … un eccesso di potere giurisdizionale per invasione delle competenzedel legislatore: ipotesi che, in quanto tale, va qualificata come “motivo attinente allagiurisdizione” tale da legittimare il sindacato della Corte di Cassazione» e consentire,quindi, al giudice amministrativo di “disporre il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c.,nell’ambito di questioni che afferiscono ai limiti esterni della giurisdizione”.4.1. – Ciò premesso, il rimettente sostiene, in punto di rilevanza, che il quesitoproposto appare necessario per la definizione del giudizio, “atteso che dalla suasoluzione dipende l’estensione della cognizione del giudice amministrativo di primogrado avanti al quale la causa è stata riassunta dopo l’annullamento con rinvio da partedel C.G.A. (se ancora esercitabile in rito, ovvero tenuta a conoscere del merito)”.Il TAR Sicilia assume, infatti, che, là dove la pronuncia del CGARS “fosse daqualificare come trasbordante i limiti esterni della giurisdizione per invasione della sferadel legislatore (per creazione di una nuova norma quanto alle ipotesi di annullamentocon rinvio in prime cure) con possibile nullità/inesistenza (Corte Cass., Sez. I, 5 agosto2024, n. 21953) sul punto della relativa sentenza, ne discenderebbero opposti effettisulla definizione dell’odierno gravame”.Numero registro generale 10974/2026Numero sezionale 87/2026Numero di raccolta generale 23776/20264.2. – Il giudice a quo osserva, inoltre, che la questione pregiudiziale, sDua ctau piu bnbolicna zione 22/07/2026constano pronunce della Corte di cassazione, è di solo diritto, vertendosull’interpretazione dell’art. 105, comma 1, c.p.a., “disciplinante le ipotesi di rimessionedella causa al primo giudice, ove applicato anche alle sentenze in rito emesse dalgiudice di primo grado senza che il giudice di appello trasmodi in eccesso di poteregiurisdizionale per invasione della sfera del legislatore”.Inoltre, si tratterebbe di un dubbio interpretativo connotato da una sua specifica“peculiarità”, giacché esso rimettente, “in forza della pronuncia cassatoria del giudicedi appello, in assenza del chiarimento oggi richiesto, si troverebbe dinanzi alla difficoltàdi un evidente contrato tra due pronunce dell’[OSCURATO:PERSONA] (n. 16/2023 e n.16/2024), di cui una, la n. 16/2023, nemmeno presa in considerazione dal C.G.A.malgrado il vicolo derivante, per il solo giudice di appello, ex art. 99 c.p.a.”.4.3. – Il TAR Sicilia rileva, quindi, che il quesito è tale da porsi “in un numerorilevantissimo di giudizi, come è dimostrato dalla copiosa giurisprudenza del giudice diappello che, nel pronunciarsi in riforma delle sentenze in rito emesse dal giudice diprimo grado, ha variamente deciso di rinviare al primo giudice ovvero ha deciso il meritodopo aver superato il profilo in rito posto a base della sentenza di prime cure”.A tal riguardo, il giudice a quo dà conto di numerose e differenti pronunce dellagiurisprudenza amministrativa sull’applicazione delle nuove e integrative fattispecie diapplicazione dell’art. 105 c.p.a.: a) «sentenze di appello che rinviano al primo giudice aisensi dell’art. 105 c.p.a. cassando sentenze in rito e motivando sul perché l’errore delprimo giudice sarebbe “palese”»; b) «sentenze di appello che, dopo aver annullato lasentenza in rito di primo grado, rinviano senza dare conto di un “palese errore”»; c)“sentenze che riformano la sentenza in rito del primo giudice ma non operano alcunrinvio ex art. 105 c.p.a.”; d) «sentenze che escludono un “palese errore” e decidono nelmerito»; e) “sentenze che applicano il principio di diritto enunciato dalla A.P. n. 16/2024anche all’erronea declaratoria di improcedibilità prima della A.P. n. 10/2025”; f)“sentenze che applicano il principio di diritto anche all’erronea declaratoria diirricevibilità”; g) «sentenze che ritengono di non rinviare in una delle ipotesitassativamente indicate dall’art. 105 c.p.a. qualora il giudice di primo grado abbia“comunque” esaminato il merito».Numero registro generale 10974/2026Numero sezionale 87/2026Numero di raccolta generale 23776/20264.4. – Ad avviso del rimettente, sussisterebbero anche le gravi Ddaitffa ipcubobllticàa zione 22/07/2026interpretative.Il giudice a quo richiama, anzitutto, i principi espressi dalla Corte di cassazione(nell’ordinanza di rimessione vengono citate Cass., S.U., n. 8800/2024 e Cass., S.U., n.26469/2025) in tema di eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sferalegislativa, che trova evidenza solo quando il giudice non si limita ad interpretare unanorma esistente, ma crea una regola nuova, “esercitando un’attività di produzionenormativa che non gli compete”.Secondo il TAR Sicilia, tanto si sarebbe verificato nel caso in esame, avendo ilCGARS, “(alla stregua della pronuncia della Plenaria n. 16/2024)”, esorbitato“dall’ambito normativo previsto dall’art. 105 c.p.a.; ossia creando una nuova ed ulterioreipotesi di rinvio al primo grado in presenza di erroneità della sentenza in rito”.Il giudice a quo rammenta che le norme che disciplinano i casi di rimessione alprimo grado, in particolar modo quelle del processo amministrativo (“in cui il giudice diappello è e resta comunque giudice di merito, non di legittimità”), regolano “ipotesieccezionali” e “di stretta interpretazione” al pari degli artt. 353 e 354 c.p.c. (chesarebbero espressione di principi generali “da utilizzare per una coerenteinterpretazione del dato normativo del codice di rito amministrativo”), dovendosi,quindi, escludere la possibilità di integrazioni senza invadere la potestà del legislatore.Del resto, soggiunge il rimettente, occorre tenere conto anche del principiocostituzionale della ragionevole durata del processo, ribadito dall’art. 2 c.p.a., per cuiogni nuova ipotesi di rinvio non espressamente prevista dall’art. 105 c.p.a. “si porrebbecome eccesso di potere giurisdizionale”.Il TAR Sicilia osserva, ancora, che, salvo il caso di motivazione apparente, ilmancato esame del merito della questione, a fronte di una pronuncia in rito, noncomporta una nullità della sentenza e che “così opinando il giudice di appello ha creatouna nuova ipotesi non prevista dal legislatore”, il quale ha disposto che solo nei casi diimprocedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ex art. 34, comma 3,c.p.a., il giudice che annulli il provvedimento “può eccezionalmente accertarel’illegittimità dell’atto se sussiste l’interesse dell’interessato ai fini risarcitori, purchéquest’ultimo lo deduca o lo dichiari nelle forme e nei termini ex art. 73 c.p.a.”.Numero registro generale 10974/2026Numero sezionale 87/2026Il giudice a quo sostiene, quindi, che già le sentenze dell’AdunanzNaum Pelreo ndia rarciaco nlta. g1e0ne rale 23776/2026Data pubblicazione 22/07/2026e n. 11 del 2018 “avevano chiarito che anche dopo l’entrata in vigore del Codice delprocesso amministrativo andava affermato il carattere tassativo ed eccezionale dei casidi rimessione al giudice di primo grado, oggi descritti dall’art. 105 dello stesso Codice”.Malgrado ciò – argomenta sempre il rimettente – il CGARS, con la sentenza n.732/2025, ha fatto «applicazione di una “norma” non scritta, quanto alle sole ipotesipreviste dalla norma del codice del processo amministrativo (art. 105 c.p.a.opportunamente si esprime con il termine “soltanto”) per la rimessione al giudice diprimo grado, a tal fine invocando l’[OSCURATO:PERSONA] n. 16/2024, così travalicando illimite esterno del proprio potere giurisdizionale per invasione di quello legislativo».Il TAR Sicilia assume, pertanto, che il richiamo alla citata sentenza n. 16/2024dell’[OSCURATO:PERSONA] non sarebbe persuasivo. Ciò non solo poiché il CGARS “non si èfatto carico, nel merito, di valutare l’incidenza della Plenaria n. 16/2023, sulladefinizione del ricorso, che aveva consolidato la pronuncia in rito” di cui alla sentenzan. 700/2023, ma, soprattutto, perché «il giudice di appello siciliano non individua lasussistenza di un “errore palese” in rito, che comunque, secondo il chiaro dettame dellaCorte Costituzionale espresso (ad altri fini) nella sentenza n. 6/2018, non dovrebbeinvero comunque assumere rilevanza, ben potendo il giudice di appello, ove avesseritenuto di riformare la sentenza in rito del T.A.R., decidere comunque nel merito lacontroversia a lui sottoposta».5. – La questione pregiudiziale proposta dal TAR Sicilia non supera il vagliopreliminare di ammissibilità.6. - Come ricordato anche dal rimettente, questa Corte, a Sezioni Unite, haaffermato che il rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. alla Corte di cassazione puòavere ad oggetto una “questione di diritto incidente sulla giurisdizione del giudice adito”(Cass., S.U., n. 34851/2023) e ha, altresì, ritenuto che anche il giudice amministrativopossa proporre tale rinvio, atteso che ammettere un controllo in via preventiva sullagiurisdizione (pur diverso da quello contemplato originariamente dal codice di rito civile:il regolamento preventivo di cui all’art. 41 c.p.c.), già attribuito, in via successiva, allaCorte di cassazione, dall'art. 111, comma ottavo, Cost., risulta in linea con le esigenzeNumero registro generale 10974/2026Numero sezionale 87/2026Numero di raccolta generale 23776/2026di effettività della tutela giurisdizionale. Il rinvio pregiudiziale si configura, infaDtatita, cpuobmblicea zione 22/07/2026strumento che, tramite l'enunciazione di un principio di diritto suscettibile diapplicazione in un numero indefinito di giudizi, già pendenti o futuri, nei quali si pongala medesima questione, consente la corretta individuazione del giudice munito digiurisdizione senza pregiudicare lo scopo ultimo della miglior qualità della decisione dimerito (Cass., S.U., n. 3868/2026; Cass., S.U., n. 4735/2026).E si è altresì precisato, con le pronunce da ultimo richiamate, che «il vincolo delprincipio di diritto imposto al giudice rimettente dal menzionato art. 363-bis nonconfligge con il limite del sindacato che la Costituzione, all’art. 111, comma ottavo,assegna alla Corte di cassazione, attinente ai “soli motivi inerenti alle giurisdizione”.Nello stretto ambito qui considerato il principio di diritto è precipitatodell’interpretazione di una norma che incide sulla giurisdizione e, quindi, la censura suun eventuale erronea applicazione di quel principio, ove suscettibile di ridondaresull’individuazione del giudice munito di giurisdizione nel caso concreto, è daqualificarsi come “motivo attinente alla giurisdizione”, tale, pertanto, da legittimare ilsindacato della Corte di cassazione. Con l’ulteriore precisazione che quel principio didiritto non può interferire col merito della lite e, quindi, non pregiudica le questioni sullapertinenza del diritto e sulla proponibilità della domanda, operando anche al riguardol’art. 386 c.p.c.».6.1. – Il rimettente, tuttavia, propone un quesito sui “margini di operativitàdell’art. 105 c.p.a.”, chiedendo se l’applicazione di tale norma, effettuataestensivamente dal CGARS nei casi di pronunce in rito di inammissibilità emesse inprimo grado, “integri o meno una ipotesi di eccesso di potere giurisdizionale perinvasione della sfera del legislatore”.Il TAR Sicilia, dunque, non interroga questa Corte su una “questione di dirittoincidente sulla giurisdizione del giudice adito”, ma sul modo in cui il CGARS haesercitato la sua giurisdizione con la rimessione della causa al primo giudice e, dunque,prospetta un “error in iudicando de iure procedendo” addebitabile alla sentenzarestitutoria.Del resto, questa Corte ha già ritenuto che, in tema di ricorso per cassazioneavverso le decisioni del Consiglio di Stato, l'eventuale violazione delle norme del codiceNumero registro generale 10974/2026Numero sezionale 87/2026Numero di raccolta generale 23776/2026del processo amministrativo sul vincolo alle sezioni semplici del principio Ddaita dpuirbibtlticoa zione 22/07/2026pronunciato dall'Adunanza plenaria, si risolve in un ipotetico “error in iudicando”,interno alla giurisdizione speciale, e dunque è insuscettibile di costituire motivoinerente alla giurisdizione, denunciabile in Cassazione ai sensi dell'art.111, commaottavo, Cost. (Cass., S.U., n. 30869/2018; Cass., S.U., n. 8569/2021).6.2. - In ogni caso, è da escludere che possa integrare un motivo attinente allagiurisdizione il contrasto che si delinea allorquando il giudice di primo grado ritenga cheerroneamente il giudice di appello gli abbia rimesso la causa (nella specie, assumendoche non sussisterebbe alcuna delle ipotesi previste dall’art. 105 c.p.a.), giacché non èdato configurare un conflitto di giurisdizione fra giudici che sono funzionalmentevincolati nell’ambito del rapporto di impugnazione.Sicché, il giudice di primo grado, una volta riassunta la causa dinanzi a lui aseguito della rimessione del giudice di appello ai sensi dell’art. 105 c.p.a., non potrebbeelidere tramite il principio di diritto enunciato in sede di rinvio ex art. 363-bis c.p.c. ilvincolo determinatosi in base alla sentenza di secondo grado.6.3. - Peraltro, l’omessa impugnazione della sentenza del giudice di appello è taleda determinare la formazione del giudicato anche in punto di rimessione della causa alprimo giudice e quest’ultimo non può supplire, tramite il rinvio ex art. 363-bis c.p.c.,all'inerzia delle parti che non hanno inteso denunciare il vizio di eccesso di poteregiurisdizionale, nei limiti in cui è, per l’appunto, consentito alle parti stesse, ma nonanche al giudice.6.4. - Né, del resto, il giudice rimettente fornisce una adeguata e coerentespiegazione della rilevanza della questione pregiudiziale secondo la peculiareprospettazione che sembra seguire, avendo correlato tale requisito del proposto rinvioex art. 363-bis c.p.c. anche all’estensione della propria cognizione in conseguenza diuna “possibile nullità/inesistenza” della sentenza del CGARS, derivante dall’aver essaoperato la “creazione di una nuova norma quanto alle ipotesi di annullamento con rinvioin prime cure”.Numero registro generale 10974/2026Numero sezionale 87/2026Numero di raccolta generale 23776/2026Il TAR Sicilia, infatti, non chiarisce, per un verso, come possa la pronDuatna cpuiabb ldicai zione 22/07/2026appello essere nulla/inesistente solo sul capo del disposto rinvio al primo giudice ex art.105 c.p.a. e rimanere semmai valida quanto alla decisione sul merito della controversiae, per altro verso, in che modo l’eliminazione del provvedimento radicalmente viziatopossa prescindere da un’azione di accertamento negativo o dagli ordinari mezzi diimpugnazione. P.Q.Mvisto l’art. 363-bis c.p.c., dichiara inammissibile la questione sollevata conl’ordinanza di rinvio pregiudiziale del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia.Roma, 22 luglio 2026Il [OSCURATO:PERSONA] PresidentePasquale D’Ascola
Sentenza Cassazione n. 23776/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris