CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 novembre 2023
Cassazione n. 36416/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso nr.11008/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliatoex lege in Roma , p iazza Cavour , presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso, giusta procuraspeciale in atti, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in persona del curatore p.t., domiciliato ex lege in Roma, p iazza Cavour , presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso giusta procura speciale in atti, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Revocatoria fallimentare ex art 67 comma 1 nr. 2 l fall. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA]-CC [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - R.G.N.11008/2017 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - .rel. Consigliere - Rep. avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna nr. 1932/2016 depositata in data 27/10/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23 novembre 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1La Corte d’ ap pello di Bologna , con sentenza del 27.10.2016, ha rigettato il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Ferrara che, in accoglimento della domanda ex art. 67 comma 1° nr. 2 l.fall. proposta dal [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione nei confronti dell’appellante , aveva dichiarato l’inefficacia verso la massa del l’atto col quale la società poi fallita gli aveva ceduto il credito di € 200.000 da essa vantato nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. 1.1 La corte del merito , ha in primo luogo rilevato che la cessione, intervenuta nell’anno anteriore al fallimento di HTS [OSCURATO:PERSONA] , costituiva mezzo anomalo di pagamento del maggior credito restitutorio vantato da Rossi verso la società, per averle versato acconti sul prezzo di appartamenti promessi gli in vendita con preliminari poi sciolti consensualmente; ha quindi escluso che l’appellante avesseassolto all’onere di provare la propria inscientia decoctionis. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la c assazione della sentenza, affida to a due motiv i, cui il [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo m otivo denuncia “ omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. nonché dell’art. 2697 c.c.”. La corte felsinea, a dire del ricorrente, non avrebbe tenuto contodei plurimi elementi presuntivi, precisi e concordanti, allegati nell’atto di appello a prova della sua inscientia decoctionis ( lo scioglimento del preliminare dovuto al venir meno del suo interesse all’acquisto; la lontananza fra il Comune in cui risiede e quello in cui aveva sede la società fallita; l’aver egli appreso dell’intervenuta “risoluzione consensuale” del contratto d’appalto stipulato fra [OSCURATO:SOCIETA] e HTS in bonis senza però conoscerne le ragioni e solo dopo aver manifestato la propria volontà di sciogliersi dal preliminare; il notevole ammontare -pari ad oltre 1.270.000- del credito complessivamente vantato da HTS nei confronti della debitrice ceduta; il periodo di tempo, di quasi un anno, intercorso fra la cessione e la dichiarazione di fallimento). 1.2 Il motivo è inammissibile, perché, sotto l’apparente deduzione di vizi di violazione di legge sostanziale e processuale, mira in realtà a una rivisitazione in fatto , prospettando una lettura delle risultanze processuali diversa da quella alla quale è pervenuta la corte territoriale, insindacabile nella presente sede di legittimità. E’ appena il caso di aggiungere che il motivo, ove più correttamente qualificatoin via esclusiva sotto il profilo del vizio di motivazione, risulterebbe inammissibile anche ai sensi dell’art. 348 teru. comma c.p.c., che, in caso di cd. “doppia conforme” esclude che il ricorso per cassazione possa essere proposto ai sensi del n. 5 del primo comma dell’art. 360 c.p.c. 2. Col secondo motivo , che denuncia l’ omesso esame di un fatto decisivo e controverso, il ricorrente lamenta che la corte territoriale abbia disatteso la sua richiesta di ammissione d ella prova testimonialecon una motivazione generica.. 2.1 La censura è affetta da plurimi profili di inammissibilità, il primo dei quali risiede nel suo assoluto difetto di specificità, atteso che i capitoli di prova articolati non risultano riportati nel corpo del ricorso. 3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 8.200, di cui € 200per esborsi, oltre Iva , Cap e rimborso forfettario nella misura del 15%. Ai sensi dell'art. 13,comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in