CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43933/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 45 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, per la messa alla prova, pag. 4 quanto all'incompatibilità del programma richiesto con lo stato di detenzione e all'adeguatezza del programma stesso che va condotta con riferimento ai parametri ex art. 133 cod. pen.; pag. 5 sulla mancanza di condizioni per applicare pene sostitutive, in cui il giudizio prognostico di non adempimento delle prescrizioni non è stato basato sulla sola esistenza di precedenti penali) o aspecifici (in ordine all'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., in primis la Corte di appello ha ritenuto neppure effettuato il risarcimento del danno, aspetto sul quale il ricorso è silente); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31.