Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 1986

Cassazione n. 05015/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/09/1986 avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale [OSCURATO:PERSONA] é stato condannato a pena ritenuta equa per il reato di cui agli artt. 56, 624 cod. pen., é inammissibile.

Invero, ci si duole che la Corte di Appello, una volta derubricato il reato ritenuto dal primo giudice (tentativo di furto monoaggravato) in quello di tentato furto non abbia dichiarato l'improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela.

Tuttavia, l'esame degli atti, ai quali questa Corte può accedere in ragione della natura processuale del vizio dedotto, lascia emergere che il 29.6.2018 la persona offesa propose rituale querela, raccolta dai Carabinieri di Giulianova.

Il ricorso è pertanto manifestamente infondato.

2. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6/10/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/09/1986 avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale [OSCURATO:PERSONA] é stato condannato a pena ritenuta equa per il reato di cui agli artt. 56, 624 cod. pen., é inammissibile. Invero, ci si duole che la Corte di Appello, una volta derubricato il reato ritenuto dal primo giudice (tentativo di furto monoaggravato) in quello di tentato furto non abbia dichiarato l'improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela. Tuttavia, l'esame degli atti, ai quali questa Corte può accedere in ragione della natura processuale del vizio dedotto, lascia emergere che il 29.6.2018 la persona offesa propose rituale querela, raccolta dai Carabinieri di Giulianova. Il ricorso è pertanto manifestamente infondato. 2. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6/10/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 05015/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris