CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 24403/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2024 della Corte d'Assise d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Valentina MANUALI che ha concluso per il rigetto del ricorso udito il difensore l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l'accoglimento del ricorso udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l'accoglimento del ricorso e si riporta ai motivi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di Assise di appello di Napoli ha confermato la sentenza pronunciata all’esito del giudizio abbreviato in data 16 gennaio 2023 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli con la quale Enrico [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena dell’ergastolo per il concorso, con [OSCURATO:PERSONA] cl. 1953, [OSCURATO:PERSONA] cl. 1978 e [OSCURATO:PERSONA], nel duplice omicidio pluriaggravato commesso in data 10 dicembre 2003 ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], attinti da numerosi colpi di arma da fuoco dopo che il veicolo sul quale si trovavano era stato costretto a finire fuori strada a causa dell’agguato ordito dagli imputati (artt. 110, 81 cpv., 575, 577, primo comma, n. 3 e n. 4, 61, primo comma, n. 4, e 416-bis.1 cod. pen.). 1.1. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena dell’ergastolo; i co-imputati non appellanti [OSCURATO:PERSONA] cl. 53, [OSCURATO:PERSONA] cl. 78 e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati alla pena di venti anni di reclusione con le circostanze attenuanti generiche in rapporto di equivalenza con le aggravanti suscettibili di bilanciamento. A [OSCURATO:PERSONA] Enrico, in relazione al duplice omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], consumato in agro di Grazzanise il 10 dicembre 2003, è stato attribuito il ruolo di organizzatore e di coesecutore, unitamente a [OSCURATO:PERSONA] cl. 78 e [OSCURATO:PERSONA], mentre a [OSCURATO:PERSONA] cl. 53 è stato attribuito il ruolo di mandante e istigatore. 1.2. A fondamento della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] entrambi i giudici di merito hanno indicato le prove di generica e le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia ([OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]) e dei co- imputati [OSCURATO:PERSONA] cl. 78, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] cl. 53. In particolare, dopo aver dato atto che il procedimento iscritto contro ignoti fu archiviato, non essendo emersa nell’immediatezza alcuna traccia investigativa, al di là della chiara matrice camorristica dell’agguato, nella sentenza impugnata sono richiamate le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ampiamente illustrate dal primo giudice. In punto di credibilità soggettiva, i giudici di merito hanno indicato il ruolo da ciascuno svolto all’epoca della militanza nel “clan dei casalesi”, certificato da numerose ordinanze cautelari e da sentenze irrevocabili, e i casi nei quali ciascun collaboratore di giustizia ha ottenuto il riconoscimento della diminuente della dissociazione attuosa, così escludendo intenti calunniatori o millantatori. Sempre con valutazione di ordine generale è stata affermata la intrinseca attendibilità delle fonti dichiarative in considerazione della verosimiglianza del contesto criminale del territorio, della completezza della narrazione dei fatti, dei dettagli forniti e della costanza nel tempo delle loro affermazioni. Circa il carattere de relato di tutte le chiamate in reità dei collaboratori, i giudici di merito hanno sottolineato la autonomia delle dichiarazioni e l’insussistenza della c.d. circolarità della prova, atteso che le fonti dirette erano altri affiliati o gli stessi autori del delitto. Nel rilevare che le narrazioni si riscontrano reciprocamente, nella sentenza impugnata si è fatto riferimento all’indicazione corale del movente, rappresentato dalla ritorsione nei confronti di coloro che si stavano rendendo responsabili di incendi seriali dei fienili di aziende di allevamento di bufale della zona, compresa quella riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], circostanza che rappresentò la causa scatenante della reazione del clan ([OSCURATO:PERSONA] era il gestore di fatto dell’azienda, intestata alla moglie, che nel dicembre 2003, pochi giorni prima del duplice omicidio, aveva subito l’incendio che aveva devastato il fienile). Secondo i giudici di merito tutti i chiamanti in reità hanno riferito in modo conforme circa il luogo dell’agguato, la dinamica e le armi adoperate per il duplice omicidio. In merito alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] si è sottolineato che egli è accusato da tutti i collaboratori di giustizia,i quali hanno confermato anche la partecipazione dell’imputato alla fase esecutiva del duplice omicidio. I giudici di merito hanno confermato la credibilità soggettiva delle fonti, ancor più suffragata dalle sopraggiunte confessioni dei co-imputati. 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA],a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l’annullamento della sentenza impugnata, sviluppando cinque motivi. 2.1. Il primo motivo denuncia la violazione di legge, in riferimento agli articoli 192 e 530, comma 2, cod. proc. pen., 110, 575, 577 e 416-bis.1 cod. pen., e il vizio della motivazione con riguardo alla responsabilità per: - apparenza o in logicità della motivazione sulla affidabilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, tutti chiamanti in reità de relato, con specifico riguardo all’individuazione della fonte diretta di conoscenza, alle circostanze di tempo e di luogo nelle quali avvenne il colloquio tra il dichiarante e il soggetto di riferimento nonché alla natura dei rapporti tra i due, così da giustificare le confidenze di tenore certamente compromettente; - mancanza della motivazione circa la condotta in concreto attribuibile al ricorrente nella complessiva dinamica dell’azione. 2.1.1. Ferme le contestazioni sulla affidabilità del racconto dei collaboratori di giustizia, ampiamente sviluppate nell’appello cui la sentenza non ha fornito risposta, il ricorso sottolinea che le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] cl. 53, anche per mezzo del memoriale dallo stesso versato in atti, confutano quelle del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] sulle quali l’accusa si era fondata. Orbene, va tenuto presente che [OSCURATO:PERSONA] ha riferito di avere appreso da [OSCURATO:PERSONA] cl. 53, giudicato mandante dell’omicidio, della decisione di punire i piromani e del ruolo assunto dai vari protagonisti, tra i quali [OSCURATO:PERSONA], durante la comune detenzione nel carcere di Parma ove entrambi si trovavano sottoposti al regime previsto dall’articolo 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354. La Corte d’appello, costretta ad ammettere che un tale passaggio di confidenze non era affatto probabile in un contesto detentivo di quel tipo, ha però concluso ugualmente per l’affidabilità della dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] in quanto sarebbe comunque confortata da altre fonti, così tuttavia non individuando la fonte di riferimento. Del resto, [OSCURATO:PERSONA] cl. 53 non conferma affatto di essere stato il mandante del delitto, come invece riferisce [OSCURATO:PERSONA], e non conferma neppure di avere raccontato la vicenda a quest’ultimo durante la detenzione nel carcere di Parma. Il venire meno della fonte di riferimento, individuata dal collaboratore di giustizia, determina la inaffidabilità della dichiarazione che invece la Corte territoriale utilizza, valorizzandone la precisione che troverebbe riscontro esterno in altri elementi di prova, così però violando la previsione dell’articolo 192 cod. proc. pen. Circa la fonte delle conoscenze di [OSCURATO:PERSONA], è emerso che tutti i particolari, relativi alla dinamica della vicenda e al contesto entro la quale essa è stata collocata, erano ampiamente riportati dalla stampa, sicché, in mancanza della individuazione della fonte di riferimento, non può certo farsi ricorso al patrimonio comune di conoscenza degli appartenenti all’organizzazione mafiosa, risultando piuttosto una ampia diffusione della notizia. 2.1.2. Analoghe problematiche riguardano la dichiarazione del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], il quale riferisce, per avere saputo da [OSCURATO:PERSONA] cl. 78 e da [OSCURATO:PERSONA] quest’ultimo deceduto poco tempo dopo l’agguato del quale si discute , i fatti per i quali si procede; secondo il collaboratore [OSCURATO:PERSONA], i due dichiaranti gli avrebbero confessato di avere partecipato con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla determinazione e alla organizzazione ed esecuzione dell’azione di fuoco. In proposito, i giudici di merito non hanno fornito risposta alla deduzione difensiva che ha evidenziato come Caterino, all’epoca dell’omicidio, era però detenuto, sicché non poteva avere partecipato al duplice omicidio. D’altra parte, Schiavone cl. 78 non poteva avere detto a [OSCURATO:PERSONA] del ruolo asseritamente svolto da Caterino, proprio perché questi era detenuto. Non possono, del resto, essere utilizzate contro l’imputato le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] cl. 78 nel corso del presente giudizio, perché non incluse nel panorama probatorio in relazione al quale era stata avanzata la richiesta di giudizio abbreviato. Neppure è affidabile la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA], che riporta quanto avrebbe appreso da [OSCURATO:PERSONA], il quale non indica la fonte della propria conoscenza, ferme le discrasie contenute nel contributo conoscitivo offerto dal collaboratore di giustizia. 2.1.3. Analoga inaffidabilità riguarda la dichiarazione del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], il quale, secondo la ricostruzione, avrebbe saputo del duplice omicidio da [OSCURATO:PERSONA], pur avendo in precedenza partecipato a riunioni con [OSCURATO:PERSONA] e altri protagonisti della vicenda degli incendi, riunioni nelle quali si sospettava però di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], quando riferisce del duplice omicidio, riporta unicamente le confidenze raccolte da [OSCURATO:PERSONA], ma incappa in una palese contraddizione, indice di inaffidabilità, quando riferisce che la fonte gli avrebbe riferito del ruolo di [OSCURATO:PERSONA] nel corso di un appostamento per l’agguato a [OSCURATO:PERSONA], agguato che, però, risale a un anno prima del duplice omicidio per il quale si procede, sicché è da escludere che tale conversazione, che chiama in causa [OSCURATO:PERSONA], sia mai avvenuta. Il venir meno della fonte di riferimento impedisce l’utilizzo della dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA], che invece i giudici di merito hanno posto a fondamento della responsabilità dell’imputato. Del resto, i giudici di merito neppure individuano la fonte di conoscenza di [OSCURATO:PERSONA], tenuto presente che nessuno degli altri collaboratori lo indica come persona a conoscenza dei fatti. D’altra parte, i giudici di merito, quando valorizzano la anteriore conoscenza da parte di [OSCURATO:PERSONA] della problematica relativa agli incendi, omettono però di riferire che si stava discutendo, così come riferisce il collaboratore, soltanto di individuare l’autore degli incendi per dissuaderlo dal proseguire, ma non certo per ucciderlo. 2.1.4. I contributi offerti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ampiamente sottoposti a critica dall’atto di appello che il giudice di secondo grado non ha neppure esaminato, forniscono, come i giudici di merito sono costretti ad ammettere, soltanto elementi di conoscenza parziale e in alcuni passaggi del tutto erronea. 2.2. Il secondo motivo denuncia la violazione di legge, in riferimento agli articoli 81 e 82 cod. pen. e 442 cod. proc. pen., e il vizio della motivazione con riguardo all’applicazione della pena dell’ergastolo, poiché, risultando incontestato che la vittima designata era unicamente [OSCURATO:PERSONA], risulta evidente che [OSCURATO:PERSONA] è stato colpito per errore ovvero per aberratio ictus, sicché non doveva essere applicata la pena perpetua. 2.3. Il terzo motivo denuncia la violazione di legge, in riferimento agli articoli 3 e 27 Cost., 575, 72 e 422 cod. pen., e il vizio della motivazione con riguardo alla qualificazione giuridica e, comunque, alla pena dell’ergastolo in abbreviato, poiché l’azione di fuoco andava qualificata come strage, cui non consegue l’applicazione dell’ergastolo con isolamento diurno, determinandosi una palese disparità di trattamento con i responsabili di un tale ultimo delitto rispetto all’imputato accusato di un duplice omicidio. 2.4. Il quarto motivo denuncia la violazione di legge, in riferimento agli articoli 577 n. 3 cod. pen. e 192 cod. proc. pen., e il vizio della motivazione con riguardo alla circostanza aggravante della premeditazione che non risulta affatto dalle fonti dichiarative. È, in particolare, inaffidabile la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] circa lo svolgimento di “indagini” sulle impronte lasciate dai piromani sui terreni dei capannoni incendiati, poiché risulta palese che nessuno poteva avvicinarsi al capannone di [OSCURATO:PERSONA], tanto che gli accertamenti di polizia giudiziaria, eseguiti nell’immediatezza dell’incendio, hanno escluso la presenza di tracce, fermo restando che non risulta una preventiva deliberazione dell’omicidio. 2.5. Il quinto motivo denuncia la violazione di legge, in riferimento agli articoli 62 n. 2, 62-bis, 69, 132, 133 e 416-bis.1 cod. pen., e il vizio della motivazione con riguardo: all’aggravante mafiosa; al diniego della circostanza attenuante della provocazione che è stata invocata nel corso del giudizio di appello. È del tutto incerta la finalità ritorsiva mafiosa del duplice omicidio, anche perché i giudici di merito hanno omesso di considerare le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, i quali hanno evidenziato che il fatto è stato realizzato nell’ambito di una vendetta privata di [OSCURATO:PERSONA], acceso da rabbia cieca per l’onta subita (dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]; dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]). La sentenza impugnata è priva di motivazione con riguardo alla circostanza attenuante della provocazione derivante dall’incendio del capannone di [OSCURATO:PERSONA], invocata all’udienza del 14 novembre 2024. Nessuna risposta vi è sulla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, sul conseguente bilanciamento e sulla esclusione della pena perpetua. 3. Nell’interesse di Enrico [OSCURATO:PERSONA] il secondo difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato un motivo nuovo che approfondisce i temi esaminati nel primo motivo del ricorso principale. In particolare, la sentenza non ha proceduto al corretto vaglio della natura di fonti de relato delle chiamate in reità, omettendo una doverosa verifica sulle fonti dirette, su eventuali sovrapposizioni tra esse, e sulla individuazione (là dove necessario) delle relative fonti primarie. Quanto alla problematica della causa scientiae, ossia all’approfondimento delle fonti dirette, e ancora delle fonti primarie di queste (nei casi in cui il collaboratore avesse riferito informazioni di “seconda mano”), non solo la Corte territoriale avrebbe dovuto svolgere una doppia verifica di attendibilità, sia sul dichiarante, che sulla sua fonte, ma avrebbe dovuto anche individuare da chi la fonte del dichiarante avesse appreso le informazioni fornite (trattandosi prevalentemente di soggetti che non erano rimasti coinvolti nel delitto). È meramente suggestivo l’iniziale richiamo fatto in sentenza alle “confessioni del mandante e di due dei complici del [OSCURATO:PERSONA]”” (cfr. pag. 12), poiché essi non hanno mai direttamente chiamato in reità il ricorrente. Quanto ai singoli dichiaranti: - [OSCURATO:PERSONA] indicava quali sue fonti: [OSCURATO:PERSONA] cl. 78 e [OSCURATO:PERSONA] congiuntamente (indicandoli anche come esecutori del delitto), e [OSCURATO:PERSONA] (che avrebbe confermato, con alcuni dettagli ulteriori, quanto detto dai primi due). Il primo problema, illogicamente superato in sentenza, è che [OSCURATO:PERSONA] all’epoca del delitto era già detenuto: dunque [OSCURATO:PERSONA] aveva riportato informazioni riferite (anche) da un soggetto che materialmente non poteva avere alcuna contezza dei fatti, né banalmente poteva aver preso parte all’agguato. Tale evenienza inevitabilmente inficia anche l’attendibilità di [OSCURATO:PERSONA] là dove specifica di aver ricevuto, nello stesso contesto e nello stesso momento, le medesime informazioni da [OSCURATO:PERSONA] cl. 78: il fatto che il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] abbia legato le due fonti, non solo rispetto a quando lo avrebbero reso edotto dei fatti, ma anche nella realizzazione del delitto, rende inattendibile anche la parte della dichiarazione che riguarda Schiavone. Il ruolo di “specchiettista”, attribuiti a [OSCURATO:PERSONA], è smentito dal collaboratore di giustizia che non ha mai confermato tale dato e ha negato qualsivoglia ruolo nella vicenda. Non è dato sapere come e quando [OSCURATO:PERSONA] avesse acquisito le informazioni poi riferite a [OSCURATO:PERSONA]; tra l’altro Lanza, non solo indicava – nuovamente errando – Caterino tra gli esecutori, ma forniva un dettaglio (ossia lo speronamento dell’autovettura delle vittime) che non trovava conferma; - Misso, che indica quale fonte lo stesso ricorrente [OSCURATO:PERSONA], ha sostenuto che [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato autorizzato a commettere il delitto direttamente da [OSCURATO:PERSONA] cl. 53, e che all’azione avrebbero partecipato, oltre a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] cl. 78 e [OSCURATO:PERSONA], anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] non si è mai inserito nella dinamica delittuosa, al pari di [OSCURATO:PERSONA]: il che già pone degli elementi di elevata perplessità sul narrato di Misso. Ciò che però smentisce l’attendibilità diretta di Misso è il ruolo che avrebbe assunto nella vicenda – per come descritto – da [OSCURATO:PERSONA] cl. 53: la sentenza ha omesso totalmente di confrontarsi su quale fosse stato il reale tenore confessorio del memoriale con il quale Schiavone aveva ricostruito il suo coinvolgimento nei fatti; Schiavone – smentendo la ricostruzione che Misso ascrive alle parole di [OSCURATO:PERSONA], nonché una parte riferibile alla conoscenza del collaboratore (ossia che [OSCURATO:PERSONA] cl. 53 sarebbe stato direttamente interessato a risolvere il problema degli incendi) – escludeva di aver dato al ricorrente (o a qualcun altro) l’autorizzazione a commettere il delitto; riferiva che da lui si era presentato il solo [OSCURATO:PERSONA] (mai nominando [OSCURATO:PERSONA]); specificava di aver detto a [OSCURATO:PERSONA], prima di partire per la Polonia, di non interessarsi della questione; - [OSCURATO:PERSONA], non può avere parlato dei fatti con [OSCURATO:PERSONA] cl. 53 posto che, come la sentenza ammette, ciò era impossibile perché entrambi erano detenuti in regime ex art. 41-bis ord. pen. Ciò che però stupisce è che la sentenza, una volta preso atto che la fonte diretta di [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere stata [OSCURATO:PERSONA] cl. 53 – e non avendo alcuna possibilità di individuarne una diversa –, ne “salva” comunque le dichiarazioni ritenendole precise nella ricostruzione; - [OSCURATO:PERSONA] riporta quanto a lui riferito [OSCURATO:PERSONA], senza che in sentenza se ne sia mai approfondita, neanche minimamente, l’attendibilità, né il come e perché avrebbe dovuto avere queste informazioni. [OSCURATO:PERSONA] affermava di aver partecipato a una riunione nel corso della quale si sarebbe affrontata la problematica degli incendi, alla presenza anche di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; tuttavia, Caterino era all’epoca detenuto come pure [OSCURATO:PERSONA]: ciò rende fallace il passaggio dichiarativo nel quale il collaboratore, inserendosi tra i presenti di una riunione afferente alla problematica degli incendi, assume il ruolo di fonte diretta al cospetto di altri soggetti non presenti. [OSCURATO:PERSONA], poi, attribuisce a [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di sua fonte informativa in merito al duplice omicidio, ma indica, quale momento nel quale avrebbe ricevuto le confidenze dal ricorrente, un sopralluogo per un delitto che è stato commesso in realtà mesi prima rispetto a quelli oggetti dell’odierno procedimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: - «la chiamata in reità fondata su dichiarazioni de relato, per poter assurgere al rango di prova pienamente valida a carico del chiamato ed essere posta a fondamento di una pronuncia di condanna, necessita del positivo apprezzamento in ordine alla intrinseca attendibilità non solo del chiamante, ma anche delle persone che hanno fornito le notizie, oltre che dei riscontri esterni alla chiamata stessa, i quali devono avere carattere individualizzante, cioè riferirsi ad ulteriori, specifiche circostanze, strettamente e concretamente ricolleganti in modo diretto il chiamato al fatto di cui deve rispondere, essendo necessario, per la natura indiretta dell’accusa, un più rigoroso e approfondito controllo del contenuto narrativo della stessa e della sua efficacia dimostrativa» (Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226090 – 01); - «la chiamata in correità o in reità de relato, anche se non asseverata dalla fonte diretta, il cui esame risulti impossibile, può avere come unico riscontro, ai fini della prova della responsabilità penale dell’accusato, altra o altre chiamate di analogo tenore, purché siano rispettate le seguenti condizioni: a) risulti positivamente effettuata la valutazione della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell’attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità; b) siano accertati i rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo; c) vi sia la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti del thema probandum; d) vi sia l’indipendenza delle chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente; e) sussista l’autonomia genetica delle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti di informazione diverse» (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012 - dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143 – 01); - «alla chiamata in correità o in reità de relato si applica l’art. 195 cod. proc. pen. anche quando la fonte diretta sia un imputato di procedimento connesso, ex art. 210 cod. proc. pen., o un teste assistito, ex art. 197-bis, cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012 - dep. 2013, Aquilina, Rv. 255142 – 01); - «l’imputato che, nel corso del suo esame, riferisca circostanze di fatto confidategli da terzi relativi a profili di altrui responsabilità va equiparato - in virtù di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 209 cod. proc. pen. - all’imputato di procedimento connesso, di cui all’art. 210 cod. proc. pen., con conseguente applicazione delle regole di cui all’art. 195 cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012 - dep. 2013, Aquilina, Rv. 255141 – 01); - «non costituisce riscontro estrinseco ed individualizzante di una chiamata in correità o in reità de relato con cui si attribuisce all’accusato il ruolo di mandante di un omicidio l’esistenza di un semplice interesse da parte del predetto alla commissione del delitto» (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012 - dep. 2013, Aquilina, Rv. 255144 – 01, ha evidenziato che tale elemento può spiegare, al più, una funzione orientativa nella valutazione della chiamata). 3. Tanto premesso, va dato atto che è stata motivatamente affermata la generale attendibilità e credibilità dei collaboratori. Il ricorso, sul punto, è assai generico e comunque non idoneo a scalfire il motivato giudizio espresso concordemente dai giudici di merito che hanno valorizzato, tra l’altro, il rilevante ruolo ricoperto dai collaboratori, la costanza e ampiezza della collaborazione offerta e il positivo riscontro della complessiva genuinità dell’apporto dichiarativo. 4. Quando si passa, poi, a esaminare le dichiarazioni, tutte de relato, con riguardo alla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il duplice omicidio, si nota che il giudice di appello, ma già quello di primo grado, non ha correttamente effettuato le verifiche che gli sono demandate e delle quali si è dato conto al paragrafo n. 2, né ha esposto in modo chiaro le ragioni in forza delle quali è giunto all’affermazione di colpevolezza. Non è, infatti, sufficiente il richiamo alle dichiarazioni dei collaboratori, riportate per stralcio nella sentenza di primo grado, senza che se ne traggano le pertinenti conclusioni in termini di specificità e convergenza degli elementi conoscitivi utili a soddisfare i requisiti della prova richiesti dalla giurisprudenza prima citata quando le fonti di accusa sono costituite da chiamate in reità de relato. A fronte della assenza di qualunque valutazione nella sentenza di appello, quella di primo grado si limita ad asserire (pag. 53) che «[OSCURATO:PERSONA] è gravato da 5 chiamate in reità, coerenti, concordanti e convergenti tra loro», senza che sia criticamente esaminato lo specifico propalato accusatorio introdotto dai collaboratori e dai coimputati. La sentenza impugnata, nel fornire risposta alle doglianze difensive, non prospetta l’esistenza di distinti e decisivi elementi di prova che vadano al di là di quelli oggetto di critica da parte dell’imputato, sicché il sindacato attribuito a questo Collegio è limitato alla verifica della correttezza logico giuridica delle risposte fornite ai motivi di appello. 4.1. In forza di tali premesse, è utile ricordare che tutti i collaboratori di giustizia, che accusano l’imputato, riferiscono di dichiarazioni apprese da altri, i quali, però, o non sono stati sentiti, pur potendosi procedere in alcuni casi al loro esame, o non confermano espressamente le accuse oppure non riportano il contenuto saliente della dichiarazione che viene riferita dal collaboratore. 4.2. Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non sono state specificamente valorizzate dal giudice di appello, verosimilmente perché concernenti a fatti e circostanze apprese de relato e in modo parziale. In particolare, [OSCURATO:PERSONA], che aveva rifiutato di avere un ruolo nella “punizione” dei responsabili degli incendi, avrebbe appreso del ruolo di [OSCURATO:PERSONA] alternativamente da [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA]; il primo, come si vedrà, ha a sua volta riferito de relato; il secondo non risulta essere stato sentito. [OSCURATO:PERSONA], fonte di [OSCURATO:PERSONA], riferisce di avere appreso del ruolo di [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] cl. 53 (detto “Cicciariello”), il quale, come si vedrà non ha confermato la circostanza. Come si è detto, la sentenza di appello non attribuisce valore decisivo al contributo offerto dai collaboratori Misso e [OSCURATO:PERSONA], sicché il Collegio, nell’esaminare i motivi di ricorso, si deve limitare alla verifica della tenuta della valutazione degli altri collaboratori. 4.3. Secondo i giudici di merito [OSCURATO:PERSONA] avrebbe appreso dei fatti da [OSCURATO:PERSONA] cl. 53, condannato per il concorso nel duplice omicidio, mentre entrambi erano detenuti a Parma in regime speciale ex art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.). La Corte d’appello, prestando adesione alla prospettazione difensiva, riconosce però che la presunta propalazione è assai improbabile tenuto conto delle modalità di detenzione dei presunti conversanti (non ammessi ai contatti diretti, neppure in occasione delle attività da svolgere fuori dalla cella di detenzione); ciò, come correttamente sottolinea il ricorso, fa venire meno la fonte di riferimento, sicché il narrato di [OSCURATO:PERSONA] non trova supporto nella fonte di conoscenza dallo stesso individuata. Per parte sua [OSCURATO:PERSONA] cl. 53, che ha ammesso le proprie responsabilità per il duplice omicidio durante il giudizio di primo grado, non sembra, alla luce di quanto riportato nelle sentenze di merito, avere reso alcuna specifica dichiarazione sulla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], né ha riferito di averne parlato con [OSCURATO:PERSONA], così ulteriormente non confermando la genesi della propalazione del collaboratore. Secondo i giudici di merito [OSCURATO:PERSONA] cl. 53 si sarebbe limitato a dire di avere discusso dell’organizzazione del delitto con [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA]: ma nessuno di costoro ha chiamato in causa [OSCURATO:PERSONA], né i giudici di merito hanno evidenziato l’esistenza di un tale contatto. I giudici di merito non hanno neppure chiarito il valore e il significato probatorio da attribuire alla precisazione di [OSCURATO:PERSONA] cl. 53, secondo il quale [OSCURATO:PERSONA] era “in contatto” con [OSCURATO:PERSONA]; non è chiarito, in particolare, se il “contatto” avesse per oggetto il duplice omicidio o, più in generale, le illecite attività del clan: si tratta di un punto assai rilevante che è rimasto inesplorato. I giudici di merito non hanno spiegato le ragioni in forza delle quali il narrato di [OSCURATO:PERSONA] cl. 53 è risultato “incompleto” rispetto alle accuse mosse de relato da [OSCURATO:PERSONA] a carico di [OSCURATO:PERSONA]; il contrasto tra la versione di [OSCURATO:PERSONA] e quella di [OSCURATO:PERSONA] cl. 53 riguarda proprio le condotte dell’imputato. I giudici di merito neppure hanno chiarito il significato probatorio da attribuire alla annotazione secondo la quale he [OSCURATO:PERSONA] cl. 53 si sarebbe disinteressato della vicenda degli incendi, soggiungendo che dovevano “sbrigarsela loro” e che comunque si trattava di una “questione personale di [OSCURATO:PERSONA]”. Questa porzione della dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] cl. 53, che sembra confermare l’indubbio interesse di [OSCURATO:PERSONA] nella vicenda degli incendi (egli era effettivamente il dominus di una delle imprese date alle fiamme), non viene chiarita dal dichiarante, né valorizzata quanto alla responsabilità verosimilmente poiché si riferisce alle riunioni precedenti al duplice omicidio quando ancora non era stato individuato l’autore degli incendi (si sospettava, come si vedrà, di [OSCURATO:PERSONA]). 4.4. Non diversi problemi emergono per le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (assolto dall’imputazione di concorso morale nel duplice omicidio in altro procedimento), il quale riferisce di avere saputo della vicenda da [OSCURATO:PERSONA] e di avere partecipato, quando ancora gli autori degli incendi non erano stati individuati, ad alcune riunioni con [OSCURATO:PERSONA] e gli altri sodali nelle quali si discuteva degli incendi; in detti incontri, però, si sospettava di [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, in disparte la partecipazione alle riunioni preliminari pur rilevante per confermare il noto interesse di [OSCURATO:PERSONA] alla questione degli incendi , [OSCURATO:PERSONA], mai esaminato in proposito e del quale nessuno dei partecipi al duplice omicidio riferisce una diretta partecipazione, avrebbe poi confermato a [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di [OSCURATO:PERSONA]. La decisiva conversazione, però, risulta avvenuta un anno prima, quando i due ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) erano appostati per uccidere [OSCURATO:PERSONA]: i giudici di merito non hanno chiarito perché una tale rilevante discrepanza, che attiene all’effettivo svolgimento del colloquio nel quale sarebbe stata formulata l’accusa a carico di [OSCURATO:PERSONA], non abbia conseguenze sull’apporto accusatorio di [OSCURATO:PERSONA]. 4.5. Analoghe problematiche emergono in merito alla valutazione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. Secondo i giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA] riferisce della vicenda per averla appresa da [OSCURATO:PERSONA] cl. 78, poi condannato e reo confesso, e da [OSCURATO:PERSONA], premorto rispetto alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. La dichiarazione riferita dal collaboratore di giustizia è apparsa decisiva ai giudici di merito poiché [OSCURATO:PERSONA] cl. 78 avrebbe ammesso di avere partecipato con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (condannato) e [OSCURATO:PERSONA] (assolto) all’organizzazione del duplice omicidio. Messo da parte Caterino, perché deceduto prima che [OSCURATO:PERSONA] rendesse le dichiarazioni di accusa e comunque detenuto all’epoca del duplice omicidio del quale si discute sicché anch’egli eventualmente fonte de relato , i giudici di merito non hanno, però, individuato la fonte di conoscenza di costui, il quale non risulta avere fatto parte del commando omicida, né avere in altro modo preso parte alla determinazione ed esecuzione del duplice omicidio. L’attenzione dei giudici di merito si è, piuttosto, concentrata sulla fonte diretta [OSCURATO:PERSONA] cl. 78. In ragione delle ammissioni da costui rese al processo a suo carico è stata ritenuta confermata la dichiarazione accusatoria di [OSCURATO:PERSONA], sia quanto alla fonte della dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] cl. 78), sia in quanto fonte autonoma di accusa ([OSCURATO:PERSONA] cl. 78 è reo confesso del duplice omicidio). Anche in questo caso, tuttavia, emergono delle incongruenze logiche e valutative. La già riscontrata manchevole ricostruzione del panorama accusatorio riguarda anche la valutazione della dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] il quale riferisce de relato da [OSCURATO:PERSONA] cl. 78 che, pur nel complesso confermato dalla fonte diretta [OSCURATO:PERSONA] cl. 78, non riceve conforto con specifico riferimento alle accuse mosse a [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, [OSCURATO:PERSONA] cl. 78, pur ammettendo le proprie responsabilità nel duplice omicidio, non accusa [OSCURATO:PERSONA] né conferma di avere parlato con [OSCURATO:PERSONA] del ruolo eventualmente assunto dall’imputato. Infatti, risulta che [OSCURATO:PERSONA] cl. 78 abbia negato, anzitutto, che l’omicidio rientrasse negli interessi del clan, per poi precisare che l’obiettivo era la persona che guidava l’autovettura (Apuzzo); fatte queste premesse Schiavone si è accollato la responsabilità, ma senza fornire alcuna indicazione in merito al ruolo di [OSCURATO:PERSONA]. Ciò determina che, oltre al venire meno di una autonoma fonte di accusa ai danni di [OSCURATO:PERSONA], deve anche rilevarsi che i giudici di merito non hanno indagato neppure sulla rilevante circostanza se sia stato effettivamente [OSCURATO:PERSONA] cl. 78 a riferire a [OSCURATO:PERSONA] del ruolo di [OSCURATO:PERSONA], posto che Schiavone non ha riferito di essersi confidato con [OSCURATO:PERSONA]. 5. In conclusione, il Collegio ritiene necessario che il giudice di rinvio, facendo applicazione dei richiamati principi, proceda a nuov