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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 maggio 2022

Cassazione n. 24964/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 20127-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 361/2021 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 26/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 20127 sez.

ML - ud. 17-05-2022 -2- R.G.20127/2021 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di Salerno, in riforma della pronuncia del Tribunale della stessa città, ha annullato l'avviso di pagamento opposto da [OSCURATO:PERSONA], avvocato, concernente i contributi alla gestione separata INPS per i redditi professionali conseguiti nell'anno 2010; la Corte territoriale ha dichiarato che, sebbene l'ammontare di questi fosse risultato inferiore alla soglia di legge fissata in Euro 5.000,00, l'INPS non aveva provato l'abitualità dell'attività professionale; ha inoltre dichiarato prescritto il credito dell'INPS, considerando che il termine di scadenza del pagamento era il 16.06.2011, e il primo atto interruttivo prodotto dall'ente creditore datava [OSCURATO:DATA_NASCITA]; ha ritenuto l'inapplicabilità dello slittamento del termine al 6.07.2011, introdotto dal d.P,C.M.12.05.2011, affermando che il differimento non è applicabile ai soggetti estranei agli studi di settore; che, pertanto, l'avviso di pagamento era inidoneo ad interrompere la prescrizione quinquennale in quanto tardivo; la cassazione della sentenza è domandata dall'INPS sulla base di due motivi; [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: col primo motivo, formulato ai sensi delll'art. 360, co.1„ n. 3 cod. proc. civ., l'istituto ricorrente contesta "Violazione dell'art. 2935 c.c. in relazione ai commi 26-31 L. n.335/1995, all'art. 18 del d.Lgs. n.241/1997, all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 e del D.P.C.M. del 12 maggio 2011 pubblicato in G.U. n. 111 del 14 maggio 21)11", ritenendo che, in relazione alla contribuzione alla gestione separata INPS riferita all'anno 2010 avrebbe dovuto applicarsi la proroga al 6 luglio 2011 del termine di versamento della contribuzione; la censura si riferisce chiaramente alla statuizione, reputata errata, secondo la quale lo slittamento del termine ad opera del d.P.C.M. 12.05.2011 non si estenderebbe alle attività professionali estranee agli studi di settore; col secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.:1, n. 3 cod. proc. civ., deduce "Violazione dell'art. 2, commi 26-31,

I. 335/1995, dell'art. 18, commi 11 e 12 D.L. 98/2011, cnvertito con modificazioni nella

I. 111/2011, dell'art.53, D.P.R.917/1986, modificato dal D.Lgs. 344/2003 e dell'art. 44 comma 2, D.L. 269/2003 convertito con modificazioni nella L. 326/2003, anche con riferimento all'art. 2697 c.c. ed all'art. 115 c.p.c."; sostiene che la prova dell'occasionalità/abitualità è scaturita dagli atti di causa e che, pertanto, la richiesta all'INPS, da parte della Corte territoriale, di dimostrare lo svolgimento abituale dell' attività da parte del Fasano nel periodo di causa, si rivelerebbe ultronea; che, la presenza di elementi presuntivi scaturiti nel giudizio di merito varrebbe a spostare sul professionista l'onere di provare l'occasionalità dell'attività, essendo nella sua esclusiva e diretta disponibilità elementi quali il numero, il tipo, la riferibilità e la frequenza delle prestazioni svolte nel 2010; in ordine di priorità logica, si reputa necessario esaminare per primo il secondo motivo; esso è infondato; in base alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 4419 del 2021 e successive) in materia previdenziale, sussiste l'obbligo d'iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della

I. n. 335 del 1995 nell'ipotesi di percezione di reddito derivante dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, ed anche occasionale, ove il reddito superi la soglia di euro 5.000,00 ex art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco (tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento), restando fermo che il requisito dell'abitualità - da apprezzarsi nella sua dimensione di scelta "ex ante" del libero professionista e non invece come conseguenza "ex post" desumibile dall'ammontare del reddito prodotto - deve essere accertato in punto di fatto, mediante la valorizzazione di presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, potendo la percezione di un reddito annuo di importo inferiore alla predetta soglia rilevare quale indizio - da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo - per escludere in concreto la sussistenza del requisito in questione; nel caso in esame, la Corte salernitana ha correttamente svolto l'accertamento di fatto circa l'occasionalità dell'attività professionale resa dal Fasano nel 2011, senza considerare quale automatismo la produzione di un reddito inferiore alla soglia legale, ma affermando che l'indizio costituito dal dato reddituale non esonerava, comunque, l'INPS dal dimostrare l'abitualità di esercizio della professione; tale accertamento è stato svolto, quindi, in punto di fatto, nell'ottica di una scelta operata ex ante dall'interessato, ed attuando correttamente i principi espressi da questa Corte e, pertanto, lo stesso non merita censura; quanto al primo motivo, il quale concerne la rilevanza del differimento d.p.c.m. nei confronti degli studi professionali non soggetti agli studi di settore (su cui cfr. Cass. n. 10273 del 2021), esso va dichiarato assorbito in virtù del rigetto del secondo motivo; in definitiva, il ricorso va rigettato; non si provvede sulle spese in favore della parte rimasta intimata; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'arti., comma 17 della

I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 20127-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 361/2021 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 26/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 20127 sez. ML - ud. 17-05-2022 -2- R.G.20127/2021 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di Salerno, in riforma della pronuncia del Tribunale della stessa città, ha annullato l'avviso di pagamento opposto da [OSCURATO:PERSONA], avvocato, concernente i contributi alla gestione separata INPS per i redditi professionali conseguiti nell'anno 2010; la Corte territoriale ha dichiarato che, sebbene l'ammontare di questi fosse risultato inferiore alla soglia di legge fissata in Euro 5.000,00, l'INPS non aveva provato l'abitualità dell'attività professionale; ha inoltre dichiarato prescritto il credito dell'INPS, considerando che il termine di scadenza del pagamento era il 16.06.2011, e il primo atto interruttivo prodotto dall'ente creditore datava [OSCURATO:DATA_NASCITA]; ha ritenuto l'inapplicabilità dello slittamento del termine al 6.07.2011, introdotto dal d.P,C.M.12.05.2011, affermando che il differimento non è applicabile ai soggetti estranei agli studi di settore; che, pertanto, l'avviso di pagamento era inidoneo ad interrompere la prescrizione quinquennale in quanto tardivo; la cassazione della sentenza è domandata dall'INPS sulla base di due motivi; [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: col primo motivo, formulato ai sensi delll'art. 360, co.1„ n. 3 cod. proc. civ., l'istituto ricorrente contesta "Violazione dell'art. 2935 c.c. in relazione ai commi 26-31 L. n.335/1995, all'art. 18 del d.Lgs. n.241/1997, all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 e del D.P.C.M. del 12 maggio 2011 pubblicato in G.U. n. 111 del 14 maggio 21)11", ritenendo che, in relazione alla contribuzione alla gestione separata INPS riferita all'anno 2010 avrebbe dovuto applicarsi la proroga al 6 luglio 2011 del termine di versamento della contribuzione; la censura si riferisce chiaramente alla statuizione, reputata errata, secondo la quale lo slittamento del termine ad opera del d.P.C.M. 12.05.2011 non si estenderebbe alle attività professionali estranee agli studi di settore; col secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.:1, n. 3 cod. proc. civ., deduce "Violazione dell'art. 2, commi 26-31, I. 335/1995, dell'art. 18, commi 11 e 12 D.L. 98/2011, cnvertito con modificazioni nella I. 111/2011, dell'art.53, D.P.R.917/1986, modificato dal D.Lgs. 344/2003 e dell'art. 44 comma 2, D.L. 269/2003 convertito con modificazioni nella L. 326/2003, anche con riferimento all'art. 2697 c.c. ed all'art. 115 c.p.c."; sostiene che la prova dell'occasionalità/abitualità è scaturita dagli atti di causa e che, pertanto, la richiesta all'INPS, da parte della Corte territoriale, di dimostrare lo svolgimento abituale dell' attività da parte del Fasano nel periodo di causa, si rivelerebbe ultronea; che, la presenza di elementi presuntivi scaturiti nel giudizio di merito varrebbe a spostare sul professionista l'onere di provare l'occasionalità dell'attività, essendo nella sua esclusiva e diretta disponibilità elementi quali il numero, il tipo, la riferibilità e la frequenza delle prestazioni svolte nel 2010; in ordine di priorità logica, si reputa necessario esaminare per primo il secondo motivo; esso è infondato; in base alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 4419 del 2021 e successive) in materia previdenziale, sussiste l'obbligo d'iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della I. n. 335 del 1995 nell'ipotesi di percezione di reddito derivante dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, ed anche occasionale, ove il reddito superi la soglia di euro 5.000,00 ex art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco (tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento), restando fermo che il requisito dell'abitualità - da apprezzarsi nella sua dimensione di scelta "ex ante" del libero professionista e non invece come conseguenza "ex post" desumibile dall'ammontare del reddito prodotto - deve essere accertato in punto di fatto, mediante la valorizzazione di presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, potendo la percezione di un reddito annuo di importo inferiore alla predetta soglia rilevare quale indizio - da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo - per escludere in concreto la sussistenza del requisito in questione; nel caso in esame, la Corte salernitana ha correttamente svolto l'accertamento di fatto circa l'occasionalità dell'attività professionale resa dal Fasano nel 2011, senza considerare quale automatismo la produzione di un reddito inferiore alla soglia legale, ma affermando che l'indizio costituito dal dato reddituale non esonerava, comunque, l'INPS dal dimostrare l'abitualità di esercizio della professione; tale accertamento è stato svolto, quindi, in punto di fatto, nell'ottica di una scelta operata ex ante dall'interessato, ed attuando correttamente i principi espressi da questa Corte e, pertanto, lo stesso non merita censura; quanto al primo motivo, il quale concerne la rilevanza del differimento d.p.c.m. nei confronti degli studi professionali non soggetti agli studi di settore (su cui cfr. Cass. n. 10273 del 2021), esso va dichiarato assorbito in virtù del rigetto del secondo motivo; in definitiva, il ricorso va rigettato; non si provvede sulle spese in favore della parte rimasta intimata; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'arti., comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 1
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