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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 12 novembre 2021

Cassazione n. 00833/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado che - all'esito di giudizio abbreviato - ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada (fatto del 14.7.2018).

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.) quanto segue.

I) Vizio di motivazione, per avere ritenuto "difficilmente connotabile da particolare tenuità" il reato di guida in stato di ebbrezza per cui si procede, nella misura in cui esclude a priori l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. per il reato ascritto all'imputato.

II) Inoltre, si censura il diniego della suddetta causa di non punibilità sulla scorta della "non occasionalità" della condotta, nonostante a carico dell'imputato vi sia un unico precedente, sicché la condotta non può essere ritenuta ostativa al béneficio in quanto "abituale", essendo necessari, a tal fine, almeno altri due precedenti a carico.

III) Infine, si eccepisce che spetta alla pubblica accusa fornire la prova del regolare funzionamento dell'etilometro, prova allo stato mancante.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. Il ricorso è infondato, come tale meritevole di rigetto.

4.1. Il motivo sub I) non coglie nel segno, atteso che le argomentazioni con le quali la Corte territoriale ha ritenuto di negare la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pén. esprimono una valutazione che non ne esclude a priori l'applicabilità nei reati per guida in stato di ebbrezza, limitandosi ad evidenziare gli elementi che nel caso in esame ostano a tale qualifica, secondo una ponderata valutazione di merito insindacabile in cassazione.

4.2. Il motivo sub II) non tiene conto del principio per cui, trattandosi nel caso di una c.d.

"doppia conforme" di condanna, le motivazioni delle due sentenze di merito possono integrarsi a vicenda, in maniera tale da costituire un unico corpo motivazionale; nella specie, è possibile rinvenire nella sentenza di primo grado ragioni adeguate al diniego dell'art. 131-bis cod. pen., consistenti nel fatto che l'imputato stava trasportando in stato di ebbrezza un'altra persona 2 e in orario serale, per cui è stata ritenuta non esigua la situazione di pericolo determinata da tale condotta illecita.

4.3. Il motivo sub III) è infondato, alla luce della più recente e costante giurisprudenza di questa Sezione, secondo cui l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza - stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all'omologazione e alla taratura - con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli, tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell'etilometro (Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020 - dep. 2021, Rv. 280958 - 01).

In ogni caso, l'onere a carico del Pubblico ministero di fornire la prova dell'omologazione dell'etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dalla legge è configurabile nel solo caso in cui l'imputato abbia assolto all'onere di allegazione avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio, che non può risolversi nella richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione e alle revisioni, non avendo tali dati di per sé rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza (Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, Rv. 281828 - 01).

Tale onere di allegazione non è stato in alcun modo assolto dal ricorrente.

5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 12 novembre 2021 Il ConsiJ4re estensore [OSCURATO:PERSONA] ro [OSCURATO:PERSONA] M da Ci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado che - all'esito di giudizio abbreviato - ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada (fatto del 14.7.2018). 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.) quanto segue. I) Vizio di motivazione, per avere ritenuto "difficilmente connotabile da particolare tenuità" il reato di guida in stato di ebbrezza per cui si procede, nella misura in cui esclude a priori l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. per il reato ascritto all'imputato. II) Inoltre, si censura il diniego della suddetta causa di non punibilità sulla scorta della "non occasionalità" della condotta, nonostante a carico dell'imputato vi sia un unico precedente, sicché la condotta non può essere ritenuta ostativa al béneficio in quanto "abituale", essendo necessari, a tal fine, almeno altri due precedenti a carico. III) Infine, si eccepisce che spetta alla pubblica accusa fornire la prova del regolare funzionamento dell'etilometro, prova allo stato mancante. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Il ricorso è infondato, come tale meritevole di rigetto. 4.1. Il motivo sub I) non coglie nel segno, atteso che le argomentazioni con le quali la Corte territoriale ha ritenuto di negare la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pén. esprimono una valutazione che non ne esclude a priori l'applicabilità nei reati per guida in stato di ebbrezza, limitandosi ad evidenziare gli elementi che nel caso in esame ostano a tale qualifica, secondo una ponderata valutazione di merito insindacabile in cassazione. 4.2. Il motivo sub II) non tiene conto del principio per cui, trattandosi nel caso di una c.d. "doppia conforme" di condanna, le motivazioni delle due sentenze di merito possono integrarsi a vicenda, in maniera tale da costituire un unico corpo motivazionale; nella specie, è possibile rinvenire nella sentenza di primo grado ragioni adeguate al diniego dell'art. 131-bis cod. pen., consistenti nel fatto che l'imputato stava trasportando in stato di ebbrezza un'altra persona 2 e in orario serale, per cui è stata ritenuta non esigua la situazione di pericolo determinata da tale condotta illecita. 4.3. Il motivo sub III) è infondato, alla luce della più recente e costante giurisprudenza di questa Sezione, secondo cui l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza - stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all'omologazione e alla taratura - con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli, tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell'etilometro (Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020 - dep. 2021, Rv. 280958 - 01). In ogni caso, l'onere a carico del Pubblico ministero di fornire la prova dell'omologazione dell'etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dalla legge è configurabile nel solo caso in cui l'imputato abbia assolto all'onere di allegazione avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell'apparecchio, che non può risolversi nella richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all'omologazione e alle revisioni, non avendo tali dati di per sé rilievo probatorio ai fini dell'accertamento dello stato di ebbrezza (Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, Rv. 281828 - 01). Tale onere di allegazione non è stato in alcun modo assolto dal ricorrente. 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12 novembre 2021 Il ConsiJ4re estensore [OSCURATO:PERSONA] ro [OSCURATO:PERSONA] M da Ci
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