Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34169/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2021 emessa dal Tribunale di Milano; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], identici tra loro, enunciano censure diverse da quelle consentite, perché, nel contestare la qualificazione del l'atto come reato di indebita compensazione di crediti inesistenti a norma dell'art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, invece che come reato di indebita compensazione di crediti non spettanti a norma dell'art. 10-quater, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, pongono una questione che richiede l'esame anche di profili di fatto, concernenti le modalità attraverso le quali è stata accertata l'inesistenza del credito, e cioè se nella specie la verifica sia avvenuta sulla base di meri controlli formali, in relazione /M a sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, e, quindi, formula doglianze non riconducibili a quelle previste come ammissibili dal combinato disposto degli artt. 448, comma 2-bis, e 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Considerato che il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], identici tra loro, enunciano censure manifestamente infondate, perché contestano la mancata precisazione in sentenza della natura della confisca disposta, se diretta, o per equivalente, quando ciò risulta espressamente da testo della sentenza impugnata, e, in particolare, dal suo dispositivo; Rilevato, pertanto, che iericorsa dever`éssere dichiaratà inammissibile, con la condanna del- ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile illricorsai e condanna inricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30 giugno 2022 Il Consigliere este

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2021 emessa dal Tribunale di Milano; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], identici tra loro, enunciano censure diverse da quelle consentite, perché, nel contestare la qualificazione del l'atto come reato di indebita compensazione di crediti inesistenti a norma dell'art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, invece che come reato di indebita compensazione di crediti non spettanti a norma dell'art. 10-quater, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000, pongono una questione che richiede l'esame anche di profili di fatto, concernenti le modalità attraverso le quali è stata accertata l'inesistenza del credito, e cioè se nella specie la verifica sia avvenuta sulla base di meri controlli formali, in relazione /M a sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, e, quindi, formula doglianze non riconducibili a quelle previste come ammissibili dal combinato disposto degli artt. 448, comma 2-bis, e 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Considerato che il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], identici tra loro, enunciano censure manifestamente infondate, perché contestano la mancata precisazione in sentenza della natura della confisca disposta, se diretta, o per equivalente, quando ciò risulta espressamente da testo della sentenza impugnata, e, in particolare, dal suo dispositivo; Rilevato, pertanto, che iericorsa dever`éssere dichiaratà inammissibile, con la condanna del- ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile illricorsai e condanna inricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 giugno 2022 Il Consigliere este
Sentenza Cassazione n. 34169/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris