CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 novembre 2024
Cassazione n. 24390/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] TORIELLO Sent. n.sez. 1769/2025 CC - 20/05/2025 R.G.N. 10884/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2024 della Corte di appello di Palermo udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 24390/2025 Roma, lì, 02/07/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 05 novembre 2024 la Corte di appello di Palermo, confermando la sentenza emessa in data 16 novembre 2022 dal Tribunale di Trapani, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di dieci mesi di arresto ed euro 4.000 di ammenda per i reati di cui agli artt. 187 codice della strada e 4 legge n. 110/1975 commessi il 27 aprile 2020, per avere, dopo essere stato fermato alla guida di un veicolo, rifiutato di sottoporsi all'accertamento dell'uso di sostanze stupefacenti, e per avere portato fuori dall'abitazione, senza giustificato motivo, un coltello a serramanico. La sentenza ha ritenuto legittima l'intimazione data dalla Polizia all'imputato di recarsi presso una struttura sanitaria per gli opportuni accertamenti, mostrando egli i sintomi di una alterazione da uso di sostanze stupefacenti ed avendo egli stesso ammesso di avere assunto cocaina poco prima del controllo, ed ha pertanto ritenuto penalmente rilevante il rifiuto opposto dal medesimo. Inoltre ha ritenuto sussistente il reato di porto del coltello senza un giustificato motivo, avendo l'imputato fornito almeno due motivazioni diverse, ed ha escluso la qualificabilità del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 4, comma 3, legge n. 110/1975, e l'applicabilità del proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., nonché la concedibilità delle attenuanti generiche. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 187 codice della strada. La sentenza non ha adeguatamente valutato che il ricorrente non intendeva rifiutare di sottoporsi al controllo diretto ad accertare l'uso di sostanze stupefacenti, avendo immediatamente dichiarato agli agenti operanti di avere appena assunto cocaina, mentre la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, per la sussistenza del reato, deve essere provata la volontà di impedire l'accertamento diagnostico. Inoltre gli agenti non hanno applicato in modo corretto la procedura prevista dalla legge, dal momento che non hanno compiuto gli accertamenti qualitativi previsti dall'art. 187, comma 2, codice della strada. Il ricorrente, peraltro, ha opposto un rifiuto non ingiustificato, in quanto dettato dal timore del contagio da CoVid. 2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, in relazione all'omesso proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. per il reato di porto abusivo di un coltello. La sentenza ha escluso l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto senza un'adeguata motivazione, omettendo di valutare che il porto del coltello è avvenuto in circostanze non pericolose ed omettendo altresì di tenere conto degli altri elementi favorevoli, quali l'assenza di recidiva e di precedenti specifici, l'episodicità del fatto, la condotta collaborativa tenuta dall'imputato. 2.3. Con il terzo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, in relazione all'art. 62-bis cod. pen. La sentenza ha negato la concessione delle attenuanti generiche con motivazione apodittica e senza considerare elementi favorevoli, quali l'assenza di recidiva e di precedenti specifici, l'episodicità del fatto, la condotta collaborativa tenuta dall'imputato, la sua personalità. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è generico e privo di specificità, con riferimento a tutti i suoi motivi, e deve perciò essere dichiarato in ammissibile. Esso, infatti, ripropone le doglianze contenute nell'atto di appello senza compiere un effettivo confronto con la sentenza impugnata, che le ha respinte con motivazione logica, non contraddittoria e non apparente. Deve, pertanto, applicarsi il principio di questa Corte, secondo cui «È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione» (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970) ed «E' inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ex art. 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen. all'inammissibilità del ricorso» (Sez. 1, n. 39598 del 20/09/2004, Rv. 230634). 2. Il primo motivo del ricorso, oltre a presentare il vizio di aspecificità già indicato, è manifestamente infondato. La sentenza impugnata ha motivato approfonditamente il rispetto della scansione procedimentale stabilita dall'art. 187 del codice della strada per la sottoposizione ad accertamenti in ambito sanitario circa lo stato di alterazione da uso di sostanze stupefacenti, a carico di un guidatore nei cui confronti sussistano elementi specifici per sospettare tale condizione di alterazione, ed ha ritenuto sussistente il reato sottolineando la presenza degli elementi di sospetto dello stato di alterazione, e il rifiuto opposto dall'imputato ad essere sottoposto a tali accertamenti. Il ricorrente critica tale motivazione solo citando, non sempre correttamente, alcune sentenze della corte di cassazione, senza indicare a quale specifico elemento del reato si riferiscano, dal momento che egli stesso ammette di avere rifiutato di sottoporsi agli accertamenti clinici che avrebbero potuto accertare lo stato di alterazione, e precisa solo di avere opposto tale rifiuto per il timore di un contagio da CoVid. La giustificazione circa il timore di un contagio, per quanto risulta, è stata fornita solo in dibattimento e non nell'immediatezza, e comunque è stata logicamente valutata non credibile dai giudici della corte di appello che, alla pagina 5 della sentenza, evidenziano che tale asserito timore contrasta con la decisione dell'imputato di uscire da casa al solo scopo di acquistare sostanza stupefacente, nonostante la vigenza delle misure di contenimento contro la pandemia in atto, e con la oggettiva messa in pericolo della propria incolumità causata dall'incontro con le persone da cui ricevere la sostanza in questione. Il ricorso non si confronta con questa motivazione, ma continua solo a sostenere che il rifiuto non era ingiustificato, risultando perciò privo di specificità. Il ricorrente afferma, inoltre, che il suo rifiuto non era dettato da una volontà elusiva dei controlli, avendo egli dichiarato spontaneamente ai Carabinieri di avere assunto della cocaina, ma deve ribadirsi che «Il reato di rifiuto di accertamenti sanitari, previsto dall'art. 187, comma 8, cod. strada, è configurabile anche in caso di ammissione, da parte del conducente, di aver fatto uso di sostanze stupefacenti, non essendo questa in grado di sostituire la portata e la finalità dell'accertamento diagnostico, diretto a verificare il tipo di sostanza e a misurare la rilevanza dell'assunzione» (Sez. 4, n. 20094 del 28/01/2021, Rv. 281206). Sotto questo profilo, pertanto, questo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 3. Il secondo motivo del ricorso è privo di specificità. Il ricorrente lamenta che l'applicabilità al reato di porto illecito di un coltello della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. sia stata esclusa senza una reale valutazione della offensività della condotta e senza valutare i molti elementi a lui favorevoli, ma la sentenza impugnata ha fornito, sul punto, una motivazione adeguata, negando il proscioglimento alla luce della potenzialità lesiva dell'arma, trattandosi di un coltello a serramanico con lama lunga cm. 9, e dell'assenza di una spiegazione per tale condotta, avendo il ricorrente fornito una pluralità di giustificazioni, tutte motivatamente ritenute non credibili. Tale motivazione si conforma, infatti, al principio stabilito da questa Corte, secondo cui «Ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti» (Sez. 7, ord. n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044). Il ricorrente non si confronta con tale motivazione, e si limita a citare sentenze di legittimità riportate con indicazioni errate, e a chiedere a questa Corte una diversa valutazione circa la pericolosità e gravità della condotta tenuta, valutazione che non è consentita al giudice di legittimità, il quale «può solo verificare la sussistenza di uno dei vizi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., ma non può sostituire alla valutazione espressa dal giudice di merito, se non viziata, una propria, diversa valutazione dei fatti o della loro gravità» (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). 4. Anche il terzo motivo di ricorso è privo di specificità. Il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che ha negato le attenuanti generiche valutando esplicitamente l'irrilevanza di ipotizzabili elementi favorevoli all'imputato, di fronte alla sua condotta «manifestamente sprezzante dell'incolumità altrui». La sentenza, quindi, non ha omesso di valutare elementi quali la personalità del reo, l'atteggiamento collaborativo, la mancanza di precedenti specifici, l'episodicità della condotta, ma ha ritenuto il fatto, con riferimento ad entrambi i reati, di notevole gravità e pericolosità, e tale da non poter essere sanzionato più lievemente a seguito del il concorso di tali elementi. Si tratta di una motivazione logica, non apparente, e conforme al principio della giurisprudenza di legittimità secondo cui «In tema di circostanze, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato» (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 282693). Questa Corte ha anche statuito che «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269). La sentenza impugnata ha applicato correttamente tali principi, fornendo una motivazione precisa e sufficiente; non sussistono, pertanto, ragioni per il suo annullamento. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che la parte «abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 maggio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Rocchi