CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2022
Cassazione n. 12354/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso proposti dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] - riferiti al trattamento sanzionatorio, sotto il profilo dell'obbligo di motivazione e del rispetto degli indicatori normativi di cui all'art. 133 cod. pen. - sono inammissibili perchè genericamente formulati, senza confronto con le argomentazioni del provvedimento impugnato, nonché con richiamo aspecifico all'obbligo di motivazione ed alla necessità di determinare la pena inflitta in funzione della rieducazione del condannato. 2. Considerato, inoltre, che i suddetti motivi sono meramente riproduttivi, fatta salva l'estrema genericità, di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 27, 28 e 30 della sentenza impugnata, sui motivi d'appello e sulla ritenuta esclusione delle circostanze attenuanti generiche e sulla dosimetria sanzionatoria). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Ste4no Pa 3 DEP051TAT0 IN C ELLERI