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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 50940/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TIVOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di impossibilità di dedurre davanti al giudice della esecuzione una (asserita) nullità del giudizio di cognizione, operazione non consentita nel sistema processuale, in cui finanche le nullità assolute possono essere dedotte o rilevate in ogni stato e grado del giudizio secondo la formula dell'art. 179 cod. proc. pen., ma non oltre il termine di esso (Sez.

U, Sentenza n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 - 01; Sez.

U., n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30 novembre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TIVOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di impossibilità di dedurre davanti al giudice della esecuzione una (asserita) nullità del giudizio di cognizione, operazione non consentita nel sistema processuale, in cui finanche le nullità assolute possono essere dedotte o rilevate in ogni stato e grado del giudizio secondo la formula dell'art. 179 cod. proc. pen., ma non oltre il termine di esso (Sez. U, Sentenza n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 - 01; Sez. U., n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 novembre 202
Sentenza Cassazione n. 50940/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris