CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 21956/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25280/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 107/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro Agenzia delle Entrate Riscossione -intimato- avverso PROVVEDIMENTO di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIAn.7562/2021 depositata i l 06/09/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.la parte contribuente proponeva ricorso avverso un avviso di intimazione emesso dalla spa [OSCURATO:PERSONA] in forza del mancato pagamento di una cartella di pagamento notificata il 3 novembre 2014, relativa a tributi dell'anno di imposta 2005 per un importo pari a euro 416,41; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso ritenendo decorso il termine prescrizionale triennale proprio delle tasse automobilistiche, compensando le spese di giudizio; la [OSCURATO:PERSONA], su appello della parte contribuente la quale si doleva della compensazione delle spese di giudizio nonostante che il giudice di primo grado avesse accolto integralmente il suo ricorso, rigettava tale appello - senza nulla disporre in merito alle spese stante la mancata costituzione in giudizio della parte appellata - affermando ch e: “l’obbligazione tributaria a carico del ricorrente si era estinta per mero decorso del termine e non per doveroso pagamento”; che pertanto sussistevano “motivate ragioni” per la compensazione delle spese; che la decisione dei giudici di primo grado in punto di compensazione delle spese di lite era incensurabile. 2. La parte contribuente proponeva ricorso affidato a due motivi mentre la spa [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata; considerato che: 1.con il primo motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia “violazione dell'art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 92 c.p.c., dell’art. 24 Cost e dell’art. 111 Cost.” per avere la CTR considerato corretta la compensazione delle spese da parte del giudice di primo grado; 2. con il secondo motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente denuncia “violazione dell'art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992”, per avere la CTR omesso di liquidare le spese del secondo grado di giudizio a favore di esso ricorrente; 2. il primo motivo di impugnazione è fondato in quanto, secondo questa Corte: ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte Costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenzarispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass. 2 ottobre 2020, n. 21178; Cass. 18 febbraio 2019, n. 4696; Cass. 7 novembre 2019, n. 28658); in tema di spese giudiziali, le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente il mero riferimento alla "natura processuale della pronuncia" che, in quanto tale, può trovare applicazione in qualunque lite che venga risolta sul piano delle regole del procedimento (Cass. 2 ottobre 2020, n. 21178; Cass. 11 luglio 2014, n. 16037; 14 marzo 2019 n. 7352); nel processo tributario le "gravi ed eccezionali ragioni" indicate esplicitamente dal giudice nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (in applicazione di tale principio, la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata che aveva fondato la compensazione delle spese sulla asserita situazione di difficoltà della contribuente nella conoscenza effettiva dell'atto impositivo, in quanto notificato nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c.: Cass. 2 ottobre 2020, n. 21178; Cass. 25 gennaio 2019, n. 2206; Cass. 7 novembre 2019, n. 28658). La CTR nella sentenza impugnata non si è attenuta ai suddetti principi: ha contraddittoriamente dapprima evidenziato la correttezza della motivazione della sentenza di primo grado quanto alla prescrizione del credito impositivo, così riconoscendo la piena vittoria al contribuente; tuttavia, poi, ha negato a quest'ultimo la liquidazione delle spese di lite. La CTR ha fornito una motivazione carente ed erronea relativa al perché erano state compensate le spese, non versandosi in una situazione di reciproca soccombenza e non sussistendo gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese, dal momento che, a tal fine, la circostanza che la decisione della [OSCURATO:PERSONA] non fosse estesa al merito della controversia non riveste alcuna rilevanza (su quest'ultima circostanza cfr. Cass. n. 2362 del 2021); 3. il secondo motivo di ricorso è parimenti fondato atteso che, sussistendo i presupposti per l’accoglimento dell’appello del contribuente, la CTR avrebbe dovuto liquidare in favore dello stesso contribuente, in ragione del principio di soccombenza (art. 92 c.p.c. e art. 15 d.lgs. 546/92), le spese del grado di appello, a nulla rilevando – a fronte della deduzione da parte del concessionario di una pretesa destituita di fondamento – che il debito risultasse estinto per pagamento, decorso del tempo o altra ragione. 4. per quanto precede, ritenuta la fondatezza dei motivi di impugnazione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata; 5. non occorrono ulteriori accertamenti in fatto e pertanto la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384, comma 2, c.p.c., con riconoscimento dei compensi in favore dell’odierno ricorrente parametrati, per ciascun grado di giudizio, in relazione alle attività processuali evincibili dal ricorso, alla non complessità delle questioni trattate in primo grado e dell’unica questione trattata in secondo grado (art. 4 d.m. 55/2014) e al valore della controversia, avuto riguardo ai dd.mm., applicabili ratione temporis, n. 55/2014 e n.37/2018, e, pertanto, anche con riferimento ai minimi, per tre fasi (fase di studio, fase introduttiva del giudizioe fase decisionale, non essendovi prova di espletamento dì fase istruttoria e/o trattazione), per ciascun grado giudizio, € 300,00, cui vanno aggiunti € 30,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso attribuito per ciascun grado di giudizio, ed accessori, se dovuti; 6. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; 7. le spese sia dei gradi di merito sia del presente giudizio devono essere distratte, vista la richiesta del procuratore del ricorrente, ai sensi dell’art. 93 c.p.c. in favore del medesimo procuratore; P.Q.M. la Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito relativamente alla liquidazione delle spese di lite, condanna l'intimata al pagamento delle spese del primo e del secondo grado del giudizio di merito, liquidate in € 300,00 per ciascun grado, cui vanno aggiunti € 30,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge; condanna altresì l'intimata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 400,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti; dispone la distrazione di tutte le spese di