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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2021

Cassazione n. 26351/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2021 della Corte di Appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza decisa nella camera di consiglio del 05/11/2021 ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Milano, in data 13/02/2020, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 300,00 di multa ciascuno per il reato di cui all'art. 55, comma 9, d.

Igs. n. 231/2007.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] lamenta, come unico motivo di impugnazione, ex art. 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. nonché la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativa alla affermazione di penale responsabilità del ricorrente.

3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] lamenta, come unico motivo di impugnazione, ex art. 606, comma 1, lettera b) cod. proc. pen., la inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen. ed il conseguente mancato riconoscimento della attenuante del fatto di lieve entità.

4. Entrambi i ricorsi sono inammissibili, perché sono manifestamente infondati i motivi posti a base di essi, meramente reiterativi di identiche questioni poste con l'atto di appello, alle quali la pronuncia impugnata ha fornito puntuale risposta.

La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale (e quindi con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. 6, sentenza n. 20377 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] Ud., Rv. 243838 - 01 e Sez. 6, sentenza n. 22445 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] Ud., Rv. 244181 - 01).

Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se il motivo di ricorso, come nel caso di specie, si limita a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

5. Il ricorso proposta da [OSCURATO:PERSONA] si colloca, inoltre, al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranea ai poteri della Corte di cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. pen., sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, rv. 253099).

6. Va, inoltre, ricordato che la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino, come nel caso di specie, nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni (Sez.

U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; da ultimo v.

Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica, non mass.).

Nel caso di specie il Giudice di appello, attraverso una valutazione globale degli elementi probatori, ha spiegato, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo (con particolare riferimento all'assoluta inverosimiglianza della versione fornita dal ricorrente).

Ne consegue che debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata.

7. Il ricorso proposta da [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato, in quanto la Corte territoriale ha adeguatamente motivato in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. attesa la natura del reato contestato, richiamando, in proposito, il costante e condivisibile orientamento della giurisprudenza d legittimità secondo il quale l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è incompatibile con il reato di cui all'art. 55, comma 9, d.

Igs. n. 231/2007 (vedi Sez. 2, n. 34466 del 18/04/2019, Ingrao, Rv. 277028).

La replica contenuta nel ricorso, peraltro, non prende in considerazione in alcun modo il principio di diritto seguito dalla Corte territoriale, limitandosi alla mera declinazione di massime giurisprudenziali prive di un reale nesso critico con il percorso argomentativo della sentenza impugnata.

8. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2021 della Corte di Appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza decisa nella camera di consiglio del 05/11/2021 ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Milano, in data 13/02/2020, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 300,00 di multa ciascuno per il reato di cui all'art. 55, comma 9, d. Igs. n. 231/2007. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] lamenta, come unico motivo di impugnazione, ex art. 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. nonché la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativa alla affermazione di penale responsabilità del ricorrente. 3. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] lamenta, come unico motivo di impugnazione, ex art. 606, comma 1, lettera b) cod. proc. pen., la inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen. ed il conseguente mancato riconoscimento della attenuante del fatto di lieve entità. 4. Entrambi i ricorsi sono inammissibili, perché sono manifestamente infondati i motivi posti a base di essi, meramente reiterativi di identiche questioni poste con l'atto di appello, alle quali la pronuncia impugnata ha fornito puntuale risposta. La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale (e quindi con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. 6, sentenza n. 20377 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] Ud., Rv. 243838 - 01 e Sez. 6, sentenza n. 22445 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] Ud., Rv. 244181 - 01). Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se il motivo di ricorso, come nel caso di specie, si limita a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 5. Il ricorso proposta da [OSCURATO:PERSONA] si colloca, inoltre, al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranea ai poteri della Corte di cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass. pen., sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, rv. 253099). 6. Va, inoltre, ricordato che la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino, come nel caso di specie, nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; da ultimo v. Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica, non mass.). Nel caso di specie il Giudice di appello, attraverso una valutazione globale degli elementi probatori, ha spiegato, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo (con particolare riferimento all'assoluta inverosimiglianza della versione fornita dal ricorrente). Ne consegue che debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata. 7. Il ricorso proposta da [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato, in quanto la Corte territoriale ha adeguatamente motivato in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. attesa la natura del reato contestato, richiamando, in proposito, il costante e condivisibile orientamento della giurisprudenza d legittimità secondo il quale l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è incompatibile con il reato di cui all'art. 55, comma 9, d. Igs. n. 231/2007 (vedi Sez. 2, n. 34466 del 18/04/2019, Ingrao, Rv. 277028). La replica contenuta nel ricorso, peraltro, non prende in considerazione in alcun modo il principio di diritto seguito dalla Corte territoriale, limitandosi alla mera declinazione di massime giurisprudenziali prive di un reale nesso critico con il percorso argomentativo della sentenza impugnata. 8. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Amm
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