CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06344/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente -Consigliere relatore - -Consigliere - CC– 1 9 / 01 /202 3 ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 5371 del ruolo generale dell’anno 20 20 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l’indirizzo di pec [OSCURATO:EMAIL] del medesimo difensore; - r icorrente - - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata; -controricorrente - Oggetto: società di gestione del risparmio –fondo immobiliare –messa in liquidazione – soggettività passiva ai fini iva - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano, n. 89/1/2019, depositata il 5 novembre 2019; udita la relazione svolta in camera di consiglio del 19 gennaio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; considerato che: dall’esposizione in fatto della sentenza censurata si evince che: l’Agenzia delle entrate aveva notificato a [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. una cartella di pagamento con la quale, a seguito di controllo ex art. 54bis, d.P.R. n. 633/1972, della dichiarazione iva per l’anno 2014, aveva richiesto il pagamento dell’iva non versata, e irrogat e le sanzioni , riferita ad un debito iva del fondo Diaphora 3, sottoposto a procedura di liquidazione giudiziale; avverso la cartella di pagamento la società aveva proposto ricorso che era stato rigettato dalla Commissione tributaria di primo grado di Bolzano; avverso la pronuncia del giudice di primo grado la società aveva proposto appello; la Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano ha rigettato l’appello; la società ha quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a tre motivi di ricorso, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate depositando controricorso; la società, inoltre, ha formulato istanza di discussione orale e di rinvio per trattazione congiunta del presente ricorso con quello pendente innanzi a questa Corte avente RG. n. 25022/2022; ritenuto che: il presente ricorso risulta connesso sotto il profilo oggettivo e soggettivo con quello RG n. 25022/2022, trattandosi della medesima questione controversa relativa alla corretta interpretazione degli artt. 8, co. 1, d.l. n. 351 del 2001 e 74-bis, d.p.r. n. 633 del 1972, ai fini della individuazione, nel caso di specie, della soggettività passiva ai fini iva della ricorrente, quale Società di gestione del risparmio, nelcaso in cui il fondo immobiliare sia stato sottoposto alla procedura di liquidazione giudiziale; inoltre, la controversia richiede la trattazione in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione in diritto sulla quale questa Corte è chiamata a pronunciare; P.Q.M. La Corte: dispone il rinvio a nuovo ruolo per trattazione alla pubblica udienza e c