CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09706/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; La Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza con cui, in data 13.6.2019, il Tribunale del capoluogo sardo aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], responsabili dei reati loro in concorso e rispettivamente ascritti e li aveva condannati alle pene per ciascuno di essi ritenute eque e di giustizia; rilevato che entrambi gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno proposto ricorso per cassazione; ritenuto che il primo motivo del ricorso della Desogus è manifestamente infondato oltre che reiterativo della medesima doglianza già avanzata con l'atto di appello cui la Corte territoriale ha replicato, con motivazione congrua ed immune da profili di manifesta illogicità, avendo fondato la diagnosi sulla consapevolezza della provenienza delittuosa del carnet di assegni sulla circostanza, incontroversa, della sottoscrizione di taluno di essi, da parte dell'imputata, con nome altrui e nella conseguente certezza che non si trattasse di assegni tratti su un proprio conto corrente; ritenuto che il secondo motivo del ricorso della Desogus è articolato in termini non consentiti in sede di legittimità in quanto, di fatto, mira a sollecitare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti contestando le conclusioni cui sono pervenuti i giudici di merito sulla scorta degli elementi probatori acquisiti e non controversi, senza tuttavia riuscire ad evidenziare effettivi errori di diritto o profili di manifesta illogicità tali da incidere, in maniera decisiva, sul ragionamento inferenziale seguito dalla sentenza impugnata; il motivi si colloca, perciò, al di fuori del perimetro proprio del giudizio di legittimità (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623); rilevato che il ricorso proposto nell'interesse del Podda è manifestamente infondato dal momento che nel giudizio abbreviato d'appello le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice "ex officio" nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (Sez. 2 - , n. 5629 del 30/11/2021 Granato, Rv. 282585 01; Sez. 6 - , n. 51901 del 19/09/2019, Graziano, Rv. 278061 01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260840 - 01); considerato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i